Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza 3 settembre 2015, n. 35192

Scapin Sara 28/09/15
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Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha stabilito che le gravissime difficoltà economiche in cui sia venuta a trovarsi una società non possono giustificare l’applicazione della continuazione per più episodi di omesso versamento dell’IVA, se non vengono a concretizzarsi i presupposti tipici dell’istituto (segnatamente, l’ unicità e l’originarietà del programma criminoso).

La richiesta della difesa muove, infatti, dal disposto di cui all’art. 671 c.p.p., a mente del quale il giudice dell’esecuzione può applicare la continuazione tra reati in presenza di più sentenze o decreti penali divenuti irrevocabili, pronunciati in procedimenti separati contro la medesima persona, di modo da rideterminare la pena complessivamente inflitta al condannato.

In particolare, l’art. 81 c.p. assicura al reo un più benevolo trattamento sanzionatorio, in ragione della minore capacità delinquenziale che l’ordinamento scorge in colui che realizza illeciti sulla base di un singolo impulso rispetto a chi agisce più volte sulla base di autonomi e ripetuti propositi criminosi.

Più nello specifico, il G.i.p. del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la domanda avanzata dalla istante volta all’applicazione della continuazione tra reati per il delitto di omesso versamento dell’IVA (relativamente agli anni di imposta 2006 e 2007), omissione provocata dalla situazione di ingente difficoltà economica in cui si era venuta a trovare la società di cui la donna era rappresentante legale.

La decisione del giudice lagunare è stata condivisa anche dai giudici di Cassazione, i quali, sulla scorte della copiosa giurisprudenza sul tema, hanno ribadito come, per la configurabilità dell’istituto de qua, debba sussistere un’unica complessa e già predefinita deliberazione criminosa. È da escludersi, invece, che un programma generico da svilupparsi in futuro secondo le situazioni che vengano a crearsi di volta in volta configuri l’istituto ex art. 81 c.p., trattandosi, appunto, di azioni puramente occasionali.

Gli ermellini hanno valorizzato, a sostegno della propria decisione, elementi già valutati dal primo giudice, e, specificamente, la circostanza per cui le omissioni non si erano svolte in una soluzione di continuità e di realizzazione del medesimo disegno criminoso, ma erano scaturite in momenti separati (segnatamente, nell’anno 2006 e nell’anno 2007), come anche attestato dall’emissione di due distinti decreti penali di condanna, concludendo, pertanto, con il rigetto del ricorso e con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Scapin Sara

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