Corte di Appello di Palermo, sezione II Penale, Presidente Marraffa, estensore Pardo 11 aprile 2013 n. 1665/2013

Redazione 27/11/13
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Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di “presupposizione”, con la conseguenza che non opera la clausola di esclusione prevista dall’art. 648 bis c.p. (relativa a chi abbia concorso nel reato) e che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche dell’imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell’associazione

Nelle ipotesi in cui una compagine sociale abbia operato quale organo di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti anche il soggetto che dovesse avere investito denaro di provenienza lecita prestando il proprio contributo al riciclaggio altrui concorre nelle attività illecite degli altri e deve essere chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 648 c.p. a titolo di concorso

Il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. si consuma non soltanto attraverso il reimpiego di capitali e cioè con attività o movimenti di denaro ma, altresì, secondo la dizione della stessa norma con qualunque operazione economica-finanziaria che comporta l’impiego di beni, mobili od immobili, e quindi anche con la cessione a terzi di un immobile frutto di precedente riciclaggio;

L’agente del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. può consumare il delitto restituendo somme precedentemente riciclate in attività economiche perchè costituisce ipotesi di attività finanziaria la restituzione di un prestito gravato da interessi in quanto tipica attività remunerativa di somme capitali.

Ogni atto di successivo trasferimento di denaro inizialmente illecito configura una nuova condotta di riciclaggio poiché tale reato si profila quale fattispecie a consumazione protratta e prolungata quando abbia ad oggetto movimenti di denaro e beni che vengono ripetuti nel tempo

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 20 dicembre 2010 il Tribunale collegiale di ** condannava M. Giuseppe ed ******** alla pena di anni 7 di reclusione ed € 7.000 di multa ciascuno ritenendo il M. responsabile del delitto di riciclaggio e l’A. di quello di cui all’art. 648 ter c.p., aggravati dalla finalità dell’agevolazione mafiosa e commessi fino al marzo 1995.

I fatti presi in considerazione nell’impugnata sentenza riguardavano le attività della A. ** s.r.l., di cui il M. era socio a partire dall’aprile 1981 al 40% mentre la quota di maggioranza era detenuta da V. Andrea, coimputato nel medesimo procedimento, ritenuto colpevole all’esito del giudizio di primo grado ed anch’egli condannato alla già indicata pena di anni 7 di reclusione ed € 7.000 di multa.

In particolare la predetta A. nel periodo in cui aveva operato attivamente risultava avere realizzato un complesso di 54 appartamenti in via Alcide de ** n. 53 ed un capannone industriale con annessi uffici nella via Ugo ** di ** operando quale società di comodo di associati mafiosi appartenenti a “cosa nostra” palermitana ed in particolare al gruppo corleonese costituito da OMISSIS. Si riteneva infatti che proprio detti associati mafiosi avessero utilizzato il paravento della A. ed i prestanome V. e M. per operare nel settore dell’edilizia e realizzare ingenti profitti poi agli stessi ridistribuiti.

In primo luogo il giudice di primo grado reiterava l’infondatezza della eccezione di improcedibilità per ne bis in idem avanzata dalla difesa del M. sulla base della avvenuta condanna del predetto in ordine al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa all’esito di un separato procedimento concluso dinanzi al Tribunale di S., ritenendo che detto procedimento intentato nei riguardi del medesimo e concluso con la sua affermazione di responsabilità per il titolo di concorso esterno non fosse coincidente con i fatti giudicati nel presente procedimento essendo diverse la condotta materiale, le modalità esecutive, il numero ed identità dei correi.

Premesse poi varie e diffuse considerazioni in ordine ai criteri di valutazione delle chiamate di correo ed i riscontri individualizzanti il Tribunale concludeva per la sostanziale attendibilità dei collaboratori escussi nel corso del presente procedimento ***********, ******************, ***********, ********* e ******** i quali durante l’istruzione dibattimentale avevano riferito varie circostanze riguardanti il ruolo di prestanome di M. e V. ed anche le attività specifiche compiute dalla A. ** nell’interesse degli associati mafiosi.

Precisava poi il Tribunale che l’accusa, ritenuta meritevole di conferma, mossa al M. in concorso con il V. consisteva nella attività di riciclaggio di ingenti capitali provento dell’attività dell’associazione mafiosa e di pertinenza dei vertici assoluti della stessa organizzazione criminale nelle attività svolte dalla citata A. ** mentre si riteneva che un contributo fattivo avesse prestato l’A. a tale scopo permettendo il reimpiego di denaro frutto di riciclaggio………………..

In conclusione la pronuncia di primo grado riteneva che anche a seguito del sequestro del 1984 la A. grazie alle attività dei suoi organi sociali aveva continuato ad operare quale organo di riciclaggio di denaro illecito appartenente a soggetti mafiosi con la fattiva collaborazione dell’A.. Segnalava poi come il reato dovesse ritenersi consumato anche dopo la modifica degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. in ordine al delitto presupposto e ciò perchè la società pur in liquidazione era ancora attiva sino al 6 marzo 1995 sicchè si doveva ritenere che la consumazione dei fatti fosse perdurata sino a tutta la data indicata nel capo di imputazione. Inoltre veniva affermato pure come il partecipe dell’associazione mafiosa può essere chiamato a rispondere anche del delitto di riciclaggio non operando la clausola di riserva quanto a detto delitto sicchè si concludeva affermando la responsabilità di entrambi gli imputati ritenendo tutti i fatti aggravati ex art. 7 DL 152 del 1991. …………………

Fissato il giudizio di appello, svolta la relazione introduttiva, dichiarata la contumacia del M. regolarmente citato e non comparso, venivano acquisite le sentenze definitive nei confronti del M. emesse all’esito del separato giudizio; indi le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò posto ritiene la Corte che entrambi gli appelli sono non fondati avendo l’appellata sentenza con motivazione ampia e condivisibile, alla quale ci si riporta, fornito adeguata spiegazione delle ragioni della condanna di entrambi gli imputati.

Invero deve brevemente premettersi come l’analisi delle vicende sottese alle attività della A. ** srl prese in considerazione nel presente giudizio rappresentano una emblematica dimostrazione di come l’associazione mafiosa grazie alla palese compiacenza di prestanome e professionisti sia riuscita in concreto a pregiudicare totalmente l’effetto dei provvedimenti giudiziari tesi proprio ad imporre vincoli di indisponibilità su beni appartenenti ai più pericolosi associati mafiosi riconducibili al famigerato ed efferato gruppo corleonese capeggiato da ***************. Ed indipendentemente da tali considerazioni le attività della A. costituiscono un quadro chiaro dell’intervento della mafia in economia e nel settore delle ** in particolare. L’assoluta spregiudicatezza dei soggetti che si sono trovati ad operare all’interno della A. s.r.l. è stata tale da far sì che il provvedimento di sequestro emesso dall’ufficio istruzione del Tribunale di ** andasse completamente disatteso nel suo contenuto e nelle sue finalità poiché non soltanto le quote sociali sequestrate al M. ed al V. non hanno impedito la prosecuzione delle attività sociali ma addirittura le somme di pertinenza illecita precedentemente investite tramite i predetti nella società sono state prima “ripulite” e poi ancora restituite proprio agli associati mafiosi maggiorate da favolosi interessi che hanno permesso di “svuotare” del tutto la società di ogni bene. Pur quindi in presenza di un provvedimento di sequestro ancora operativo ******** hanno continuato a fare operare la società, pervenendo alla cessione del cespite immobiliare di valore più cospicuo solo nel 1993, ed hanno poi assicurato il rientro di somme ingentissime agli associati mafiosi. Trattasi di condotte di estrema gravità e totale spregiudicatezza poste in essere nel completo disprezzo del provvedimento ablativo pur adottato dalla autorità giudiziaria e mai revocato quanto al 60% delle quote intestate al V..

Pur riportandosi alle complete valutazioni contenute nella sentenza di primo grado per una maggiore intelligenza della natura delle condotte anche alla luce dei motivi di appello proposti, prima di procedere all’esame delle singole posizioni processuali appare opportuno riportare una breve ricostruzione della successione temporale degli eventi che hanno riguardato la A. **…………………..

M. GIUSEPPE

Con un primo motivo la difesa dell’imputato anche impugnando l’ordinanza del Tribunale che ha respinto l’eccezione, ha dedotto l’improcedibilità dell’azione penale per sussistenza di precedente giudicato e cioè la violazione del principio del ne bis in idem dettato dall’art. 649 c.p.p. secondo cui nessuno può essere sottoposto ad un secondo giudizio per la medesima condotta pur differentemente qualificata. L’eccezione è stata formulata con riferimento al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di S. che ha visto *********** originariamente imputato di partecipazione ad associazione mafiosa, condannato per il delitto di concorso esterno nell’associazione criminale denominata “Cosa Nostra” con sentenza del predetto Tribunale del. 23-2-2004 confermata dalla Corte di Appello di ** in data 29-4-2009 e successivamente quanto alla responsabilità dell’imputato anche dalla Corte di Cassazione in data 27-9-2011.

Si è assunto con alcune argomentazioni riprese anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni con le quali ha aderito alla prospettazione difensiva, che poiché in quel separato procedimento una delle condotte significative del contributo prestato da M. all’associazione è costituito dalle attività della Ar. s.r.l., e cioè dall’avere svolto un’attività di prestanome e riciclaggio di capitali di provenienza illecita tramite la partecipazione alla suddetta società, l’imputato non può successivamente essere giudicato per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. nel presente procedimento se non in violazione del divieto di un secondo giudizio per un medesimo fatto pur differentemente qualificato.

L’eccezione è infondata non potendo mai configurarsi ne bis in idem od assorbimento tra reato associativo e delitto-fine.

Invero deve in primo luogo rinviarsi alle considerazioni svolte dal Tribunale nell’impugnata pronuncia e riportate alla pag. 12 della sentenza impugnata cui si rinvia e con le quali, procedendo ad una analisi delle differenti imputazioni, il problema della identità o dversità dei reati oggetto dei due separati giudizi viene risolto procedendo ad una comparazione concreta della condotta contestata e concluso, condivisibilmente, per una sostanziale differenza tra i procedimenti per diversità delle condotte, dei luoghi di consumazione, dei concorrenti.

Ma se anche così non fosse e se cioè tale considerazione non dovesse ritenersi convincente occorre osservare come anticipato che il ne bis in idem non sussiste ove si consideri che nel procedimento concluso con la sentenza del Tribunale di S., poi confermata in appello e cassazione quanto alla responsabilità, M. è stato giudicato per il suo contributo prestato all’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, e difatti condannato per un titolo di reato quello di cui agli artt. 110E 416 bis c.p. propriamente tipico , mentre il presente giudizio ha ad oggetto un delito completamente differente e cioè il riciclaggio di denaro dell’associazione mafiosa e di alcuni suoi componenti particolari, costituenti il gruppo c.d. corleonese di vertice, attraverso la A. ** s.r.l. e precisamente mediante la realizzazione e vendita di immobili in via De ** ed in via Ugo ** di ** ed anche con la successiva redistribuzione dei proventi di dette vendite.

Una diversità di struttura appare evidente solo che si ponga attenzione agli eventi dei due delitti separatamente giudicati; infatti nel procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa l’evento o comunque l’elemento caratteristico del suddetto reato è costituito dal contributo causale al rafforzamento dell’associazione criminale mentre nel delitto di riciclaggio esso risiede nell’avvenuta sostituzione del denaro illecito con altri beni od attività. Quindi M. giudicato nel procedimento definito in primo grado dal Tribunale di S. è stato giudicato e condannato per avere prestato la propria costante attività di collaborazione tramite l’intestazione fittizia e così rafforzato in concreto “Cosa Nostra” che ha contato sulle attività di un imprenditore di spicco e poi ha anche ripulito capitali mafiosi mentre nel presente procedimento è chiamato a rispondere delle operazioni di sostituzione di denaro illecito effettuate attraverso la A.. Non può pertanto a giudizio di questa Corte esservi alcun dubbio circa l’infondatezza dell’eccezione e la diversità dei reati oggetto dei due procedimenti ribadendosi che il concorrente esterno presta un contributo all’associazione idoneo a rafforzare la stessa che può anche integrare un delitto fine ma per ciò solo non risponde del solo delitto associativo ma naturalmente anche di quello fine. Così ad esempio un killer che si presti ad eliminare avversari di un’associazione criminale pur non facendone parte risponde sia del delitto di cui all’art. 110-416 bis c.p. che, con evidenza, dei singoli omicidi non potendo ritenersi che il giudizio per il primo reato assorba anche quello dei fatti omicidiari, come si vorrebbe in sostanza nel caso di specie aderendo alla prospettazione difensiva.

Peraltro a sostegno della non fondatezza della eccezione soccorre altra considerazione; come anticipato infatti M. nel procedimento definito con la sentenza di S. era chiamato a rispondere del delitto di partecipazione in associazione mafiosa poi differentemente qualificato dal Tribunale con affermazione confermata in appello e cassazione nel delitto di concorso esterno in associazione. E se tale valutazione operata costituisce solo una differente qualificazione giuridica dello stesso fatto e non anche un mutamento del fatto che sarebbe stato irrimidebialmente cassato appare evidente che l’imputato è stato giudicato per il solo delitto associativo e non anche per i delitti fine.

Il concorrente esterno quindi con la propria attività presta un contributo al rafforzamento dell’ente e tale contributo può concretizzarsi in fatti delittuosi o meno, ma ove l’attività integri singoli e specifici reati non vi è dubbio che esso debba essere chiamato a rispondere anche del delitto-fine oltre che del concorso nell’associazione.

Con altra argomentazione, poi, la difesa dell’imputato ha dedotto che ove dovesse ritenersi infondata l’eccezione di ne bis in idem l’imputato non potrebbe essere comunque chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio operando la clausola di riserva di cui all’art. 648 bis c.p. secondo cui risponde di detto delitto solo chi non abbia concorso nel reato presupposto. Si assume cioè che avendo M. concorso nel delitto associativo, come accertato nel procedimento definito con la sentenza di primo grado del Tribunale di S., lo stesso non potrebbe concorrere anche nel delitto di riciclaggio.

Anche tale doglianza, pur indubbiamente suggestiva in quanto conseguenza del rigetto della prima, appare non fondata.

Tra reato associativo e riciclaggio non sussiste rapporto per cui opera la clausola di riserva; la predetta clausola tipica dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. opera soltanto tra il singolo delitto fine dell’associazione criminale ed il successivo riciclaggio e così tra il traffico di stupefacente ed il riciclaggio ovvero tra rapina, estorsione etc. e riciclaggio ma non anche tra il solo fatto di partecipazione o concorso nell’associazione mafiosa ed il successivo delitto di cui all’art. 648 bis c.p..

L’argomento è stato già affrontato dal Tribunale nelle pagine 114 e seguenti della sentenza impugnata con indicazioni giurisprudenziali che devono essere integralmente condivise e ciò in forza di un costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in ordine ai rapporti tra delitto associativo e delitti fine. Invero, è stato ripetutamente affermato, con statuizione che ha estremo rilievo nel caso in esame, come la stessa configurazione dei rapporti tra sodalizio criminoso e reati-scopo, rispetto ai quali il riciclaggio rappresenta uno sviluppo ulteriore, porta ad escludere un tale rapporto, dovendosi ribadire che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di “presupposizione”, con la conseguenza che non opera la clausola di esclusione prevista dall’art. 648 bis c.p. (relativa a chi abbia concorso nel reato) e che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche dell’imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell’associazione (Cass. 23-9-2005 n. 40793, ******* ed altri; Cass. 14-2-2003 n. 10582, **********). Il principio è stato riaffermato anche più recentemente essendosi stabilito che il concorrente nel delitto associativo di tipo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa quando i delitti presupposto del riciclaggio siano da individuarsi nei delitti fine dell’associazione, perché rispetto ad essi non opera la clausola di riserva -“fuori dei casi di concorso nel reato”- che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio (Cass. 8 novembre 2007 n. 44138).

Del resto tutte le teorie elaborate in ambito dottrinale circa l’ambito operativo della predetta clausola di cui all’art. 648 bis c.. fanno riferimento ad aspetti e criteri la cui applicazione al caso in esame porta al medesimo risultato e cioè la punibilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. e la non operatività della clausola di riserva. Invero una prima interpretazione avanzata per la soluzione giuridica di questo tema si basa sul criterio temporale di distinzione, secondo il quale si avrebbe concorso di persone tutte le volte in cui la condotta, tesa all’impedimento dell’identificazione della provenienza, sia stata posta in essere prima della consumazione del reato produttivo dei capitali stessi, e riciclaggio nei casi in cui questa sia successiva; se cioè l’agente predispone gli strumenti adoperati per la sostituzione od il trasferimento del denaro prima del compimento del delitto frutto dei capitali illeciti (ad es. traffico di droga, rapina, estorsione etc.) egli è certamente concorrente soltanto in quell’ipotesi delittuosa e non anche autore della condotta di riciclaggio che si profila semplicemente quale sviluppo ulteriore di un piano criminoso predisposto antecedentemente; viceversa, quando gli strumenti per la sostituzione od il trasferimento dei profitti illeciti siano stati approntati dopo la consumazione del delitto, peraltro nel caso di specie portato a termine da un’associazione criminale composta da più soggetti, l’agente risponde anche del delitto di cui all’art. 648 bis c.p. poiché pone in essere una ulteriore e differente condotta illecita in ambiti temporali assolutamente differenti. E poiché nel caso in esame nessun elemento induce a ritenere che M. abbia in qualche modo in concreto concorso con i singoli delitti dai quali venivano ricavati i profitti illeciti egli risponde soltanto del successivo delitto di riciclaggio effettuato con gli investimenti nella A. ** ed attraverso le attività della predetta società. Non essendovi quindi nessuna prova di concorso nei delitti fine prima consumati in assenza di qualsiasi elemento dal quale desumere la prova di una sua partecipazione anche morale antecedente la consumazione, secondo il c.d. criterio temporale, appare evidente che l’invocata clausola di riserva non può operare.

Un caso del tutto analogo risulta deciso da questa Corte di Appello con la sentenza in data 14 luglio 2011 imputati C. Giovanni + 1 ed anche in tal caso la Suprema Corte ha riaffermato la non operatività della clausola di riserva tra reato associativo e riciclaggio (Cass. 20-3-2013, dep. 5-4-2013 n. 15744, imp. Costa +1) quando un soggetto in contatto con singoli o più componenti dell’associazione intervenga successivamente alla consumazione dei singoli delitti fine con il compito specifico di operare quale “riciclatore” professionale.

Escluso quindi che possa in qualche modo operare il divieto del ne bis in idem ovvero la clausola di riserva contenuta nell’art. 648 bis c.p., occorre procedere all’analisi delle doglianze di merito partendo da quella prospettata con riferimento alla struttura del delitto di cui all’art. 648 bis ed alle sue modificazioni normative; si è difatti sostenuto non potere applicarsi l’art. 648 bis c.p. ultima formulazione, così come fatto dal Tribunale di primo grado, perchè a tutto concedere l’ultimo atto a cui M. aveva partecipato era la vendita del maggio 1993 dell’immobile di via ** anteriore la modifica della suddetta norma quanto ai reati presupposto intervenuta nel successivo agosto dello stesso anno. E poiché il reato di partecipazione ad associazione mafiosa diviene reato presupposto del riciclaggio soltanto dall’agosto del 1993 il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbe comunque errato avuto riguardo alla data di consumazione dei fatti posto che gli investimenti del M. ritenuti sospetti risalirebbero agli anni ’80, le restituzioni dalla società del denaro contante anticipato per finanziamento soci alla fine degli stessi anni ’80 e comunque essendo l’ultimo atto cui partecipa l’imputato quello del maggio 1993.

Anche tale argomento non è fondato a giudizio di questa Corte di Appello.

Come spiegato dal Tribunale a pag. 112 della sentenza impugnata la consumazione del riciclaggio e del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. si è protratta per tutta la fase di funzionamento della società visto che la A. era la strumento attraverso il quale sono state operate le condotte illecite. La ricostruzione temporale dei fatti e le argomentazioni che verranno sviluppate anche in seguito hanno palesemente dimostrato che detta società operava al solo fine di riciclare capitali mafiosi, effettuare operazioni di reimpiego di quanto in precedenza sostituito e realizzare addirittura la restituzione di somme provento degli investimenti dei capitali illeciti agli stessi associati di Cosa Nostra, tali essendo sia il V. che il M. in forza di giudicati definitivi. L’analisi della società e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la stessa ha permesso di fare emergere come la A. s.r.l. sia stato un costante strumento di riciclaggio e fittizia intestazione di beni dei più pericolosi associati mafiosi di “ Cosa Nostra” palermitana e così abbia operato nel tempo anche sacrificando le esigenze di giustizia imposte dal provvedimento di sequestro totalmente pretermesso grazie alla totale spregiudicatezza dei suoi organi sociali composti dallo stesso M. oltre che da altri soggetti e da A. in particolare. Appare quindi in questo caso evidente come la consumazione del delitto di riciclaggio debba necessariamente estendersi a tutta la data di operatività della suddetta compagine sociale.

Al proposito, con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Cass. 7 gennaio 2011 n. 546, Cass. 7 settembre 2009 n. 34511, ******). Proprio l’applicazione del suddetto principio deve fare escludere che le condotte del M. possano ritenersi integralmente consumate prima della modifica normativa dell’agosto 1993. Basti pensare, al proposito, che ancora nel 1994 la società A. ** tramite l’amministratore unico risulta avere effettuato restituzioni di somme all’associato mafioso ********* che a sua volta, secondo le dichiarazioni dei collaboratori rimetteva il denaro ai corleonesi della fazione di R.. Ben lungi dall’avere compiuto singoli atti di riciclaggio il M., anche in concorso con V. ed A., ha continuato ad operare la sostituzione dei capitali illeciti provenienti inizialmente dalla associazione mafiosa ponendo in essere più operazioni che non possono per ciò solo avere fatto venire meno il carattere illecito del denaro inizialmente investito.

Le condotte illecite sono quindi proseguite ben oltre il 1993 e ciò esclude fondatezza alla predetta argomentazione difensiva e rende così anche applicabile al caso in esame la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152 del 1991 avendo operato l’imputato *********** proprio al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa nelle attività di riciclaggio dei capitali illeciti dalla stessa realizzati. Su tale aspetto alcun dubbio può sussistere in forza delle già indicate argomentazioni circa l’origine del denaro frutto appunto di attività tipiche dell’organizzazione criminale.

In ogni caso se anche la tesi della natura permanente delle attività illecite per tutta la durata della società, ancora in liquidazione nel 1995, non dovesse accogliersi, si tratterebbe di reato con consumazione protratta a tutto il 1994 data di ricezione da parte del V. di ulteriori somme provenienti da precedente ripulitura.

E se anche non dovesse convenirsi su ciò, deve comunque osservarsi come la non qualificabilità delle condotte ai sensi dell’ultima modifica normativa dell’art. 648 bis c.p. quanto ai reati presupposto non rende per ciò solo la condotta non punibile; soccorrerebbe infatti l’ipotesi generale di cui all’art. 648 c.p. ed i fatti sarebbero pertanto qualificabili come ricettazione aggravata ex art. 7 DL 152 1991 che non sarebbe ugualmente soggetta ad estinzione per prescrizione né con la nuova disciplina dettata dagli art. 157 e segg. c.p. né con la vecchia legge ( per la quale la prescrizione prorogata sarebbe pari ad anni 22 e mesi 6). Se pure dovesse per assurdo escludersi il riciclaggio infatti la condotta non per questo diviene non punibile ma si trasforma in quella della ipotesi generale di cui all’art. 648 c.p. e così sarebbe ugualmente soggetta a punizione.

Con un’ulteriore serie di deduzioni la difesa ha poi contestato in fatto la ricostruzione del giudice di primo grado circa la colpevolezza dell’imputato quanto al delitto di riciclaggio affermando la sostanziale liceità della condotta del M. che avrebbe sempre investito capitali propri di origine del tutto lecita.

Anche tale gruppo di doglianze deve ritenersi infondato; il ruolo di riciclatore privilegiato dell’imputato M. per conto dei corleonesi in stretto rapporto con quel *********** condannato in tre distinte occasioni per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. è già stato accertato con la sentenza definitiva di condanna per il delitto di concorso esterno. La pronuncia della Corte di Appello di ** del 29 aprile 2009, confermata in punto di responsabilità dalla successiva pronuncia della Cassazione 27-9-2011 n.16333, imp. M., afferma proprio che “il ruolo di prestanome attribuibile all’imputato nella vicenda A., sulla base delle autonome e distinte fonti dichiarative (G.-A.-B.), trova incontestabile riscontro nella circostanza che la A. aveva sede in un ufficio, ove ******* era il dominus e cogestiva altre società riconducibili a Cosa Nostra; nella circostanza che in via De ** 54 avevano in proprietà immobili prestanomi di ***** (*****, sentenza ***********); nella sentenza che ha condannato gli acquirenti del capannone (anche) per la vendita fittizia di detto immobile; nella circostanza che il corrispettivo della vendita A.-Ar. era irrisorio, come si desume dalla perizia estimativa del Banco di Sicilia; nella circostanza processualmente accertata che ******* gestiva immobili intestati a terzi, ma di proprietà di *****/*********/**********. Tutte queste circostanze, tasselli di uno stesso mosaico, danno un quadro di insieme ove A. si staglia come il velo steso, compiacente anche l’ing. M., davanti ad operazioni immobiliari riconducibili a Cosa Nostra. E ciò dal 1981 al 1994”.

Si tratta di considerazioni che non solo sono dotate di autorità di cosa giudicata ma che appaiono anche del tutto condivisibili sulla base delle stesse emergenze del presente processo pur dovendosi operare una necessaria precisazione e cioè che M. non fu semplice compiacente bensì coautore delle condotte di riciclaggio posto che deteneva il 40% delle quote sociali e nel periodo in cui le stesse non erano sequestrate risulta avere attivamente partecipato alle assemblee, approvato i bilanci, approvato le singole operazioni immobiliari come la vendita del 1993 alla Ar. di Ca.-Car..

Vi sono poi alcuni elementi di fatto già stigmatizzati dal giudice di primo grado ed in parte riportati nell’elencazione della successione temporale dei fatti di maggiore rilievo che illuminano il ruolo effettivo della A. e cioè quello di stabile strumento di riciclaggio di capitali mafiosi nell’edilizia privata; OMISSISI

Infondate appaiono pertanto le doglianze e superflue le richieste di rinnovazione probatoria; la difesa del M., così come quella dell’A. ha insistito sulla circostanza della congruità del prezzo versato dalla Ar. alla A. per l’acquisto dell’immobile di via ** ed ha anche chiesto procedersi ad accertamento peritale sul punto. Orbene a parte la considerazioni che ben due giudicati sono intervenuti sul punto, quello di condanna di Ca. e Car. e quello di affermazione della responsabilità del M. per concorso esterno in associazione mafiosa, affermando la non congruità della somma versata dagli acquirenti, la circostanza che rileva ai fini dell’affermazione di responsabilità per riciclaggio non è tanto questa quanto quella incontestabile dell’avvenuta conclusione della vendita per assicurare nuovi prestanome ai reali proprietari e cioè a *****-Gam. ****************. E tale ultima circostanza oltre ad essere come detto emersa in separati giudizi tutti definiti con pronunce di condanna risulta pure accertata nel presente giudizio in cui ben tre collaboratori e cioè Gangi, ******* e ****** hanno riferito un’unica ed univoca affermazione certamente di particolare rilievo se si pensa che si fa riferimento ad uno degli immobili più in vista della città e cioè che quel grosso edificio era di *************** e del suo coassociato Gam. e che l’acquisto era stato garantito ed intermediato da Gangi Raffaele per impedire che l’immobile potesse essere raggiunto da provvedimenti ablativi.

E ciò trova supporto e conforto anche in una fondamentale considerazione di carattere storico-logico basata sulla successione temporale dei fatti; le trattative per la vendita e l’individuazione degli acquirenti iniziarono proprio nel 1991 e cioè poco prima che intervenisse la sentenza definitiva di condanna della Corte di Cassazione (gennaio 1992) del socio di maggioranza della A. srl, *********, che ne accertava non soltanto la partecipazione all’associazione ma anche il ruolo di prestanome tramite detta società sicchè appare evidente che i mafiosi avevano impellenza di sbarazzarsi del bene immobile e poi rientrare nel possesso del denaro con quella scellerata operazione di restituzione portata a termine dall’amministratore A.. E difatti dall’analisi degli atti acquisiti nel corso del giudizio di primo grado risulta che l’assemblea ordinaria del 15 marzo 1991, alla presenza del custode giudiziario in rappresentanza del 60 % del capitale sociale, di *********** quale titolare del 40 % del capitale e dell’amministratore unico A., dava mandato a quest’ultimo di procedere alla vendita del capannone di proprietà della società sito in via Ugo **.

Fatte queste considerazioni perde anche rilevanza approfondire la provenienza delle somme versate nel 1981; posto infatti che quel versamento venne effettuato con modalità assolutamente anomale e che chiaramente denotano una provenienza illecita poiché trattasi della astronomica cifra di 2,2 miliardi di lire versata in contanti ed in un’unica soluzione, è comunque certo che è stata la A. s.r.l. ad avere costantemente operato quale organo di riciclaggio dei capitali dei mafiosi. E tale considerazione è talmente evidente che rende superfluo ogni accertamento sulla provenienza di quel denaro; intanto questa Corte non ritiene verosimile che una cifra di diverse centinaia di milioni di lire che nei primi anni ’80 avevano ben altro valore, possa essere frutto di disinvestimenti personali. In ogni caso come premesso seppure l’investimento fosse stato operato con capitali propri M. entrò in società con gli associati mafiosi che operavano tramite V. e con questi effettuò varie successive operazioni di riciclaggio e reinvestimento. Certamente l’imputato sapeva quali erano le società che operavano la costruzione di quei due grandi immobili in via De ** ed in via ** ed anche della natura ed attività del V. che pur essendo medico risultava prestanome dei corleonesi e nonostante ciò ha continuato ad operare all’interno di quella compagine sociale.

Vale quindi una fondamentale considerazione poiché se pure dovesse ritenersi che i capitali investiti da M. non avevano provenienza mafiosa egli ha concorso nel riciclaggio del coimputato V. condotta che gli viene regolarmente contestata nel capo di imputazione che fa appunto riferimento ad ipotesi di concorso di persone; posto infatti che il V. è certamente riciclatore poiché definitivamente condannato con questo ruolo e così accertato anche nel presente procedimento, l’avere concorso con propri capitali nelle attività di riciclaggio altrui configura un’ipotesi di palese ed evidente concorso di persone nel delitto di cui all’art. 648 bis c.p.. M. se pure dovesse ritenersi, come peraltro escluso anche nel separato procedimento per concorso esterno, avere versato propri capitali nel 1981 ha di fatto, concretamente e fattivamente, operato in società con un riciclatore come V. che risulta avere agito da prestanome dei mafiosi di massimo vertice e così ha prestato la propria immagine di affermato imprenditore dell’edilizia pubblica e privata per operare in società con i mafiosi così avendo, quantomeno, agevolato il riciclaggio altrui.

E quanto alle concrete condotte di concorso si pensi che il M. risulta presente:

– alle assemblee ordinarie del luglio e settembre 1981, dell’aprile 1982, del giugno 1983, del gennaio 1984 nelle quali venivano approvati i bilanci e le relazioni dell’amministratore e quindi le iniziative della società sostituite in quei frangenti temporali dal completamento dell’immobile di via De ** ad opera della società Ital** della moglie di ******************* e quindi del capo-mafia stesso;

  • all’assemblea ordinaria del 15 marzo 1991 che deliberava di dare mandato all’amministratore A. di procedere alla vendita dell’immobile di via Ugo ** di fatto di pertinenza degli associati mafiosi *****-Gam. e che ancora a quella data risultava formalmente intestato alla società;

  • alle assemblee ordinarie del luglio 1992, luglio 1993, maggio 1994, dicembre 1994, maggio 1995 che approvavano i bilanci annuali e quindi tutte le operazioni di restituzione di somme contanti al V. Andrea materialmente operate dall’amministratore A.;

  • all’assemblea straordinaria del 5 dicembre 1994 in cui si disponeva lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione;

L’impossibilità di distinguere in questi casi tra capitale lecito ed illecito è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione; è stato infatti stabilito che:” il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2737 del 21/12/2010 Cc.  (dep. 26/01/2011 ) Rv. 249178). Si assume quindi che nelle ipotesi in cui una compagine sociale abbia operato quale organo di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti la misura ablativa deve riguardare l’intero capitale sociale e relative quote sicchè se ne desume che anche il soggetto che dovesse avere investito denaro di provenienza lecita prestando il proprio contributo al riciclaggio altrui concorre nelle attività illecite degli altri e deve essere chiamato a rispondere proprio del delitto di cui all’art. 648 c.p. quantomeno a titolo di concorso. Nel caso di specie ritenere che M. e cioè il proprietario della villa ove risiedeva *************** all’atto del suo arresto con l’intera famiglia, avesse impiegato denaro proprio nella A. ** è già ipotesi del tutto inverosimile e scartata sulla base di argomenti convincenti dal Tribunale ma se anche così fosse avendo egli stesso sottoscrivendo il 40% del capitale sociale agevolato, permesso e cooperato alle attività di riciclaggio che venivano effettuate dal socio V., titolare del 60% delle restanti quote, dovrebbe comunque rispondere del concorso nelle suddette attività dissimulatorie dell’origine illecita di quella parte dei capitali.

Alla luce delle suesposte considerazioni alcun dubbio può pertanto sussistere in ordine alla responsabilità dell’imputato in ordine al delitto contestato allo stesso di cui all’art. 648 bis c.p..

Quanto poi alle doglianze aventi ad oggetto il difetto di correlazione tra fatto ritenuto e quello contestato, le date di consumazioni, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 DL 152/1991 oltre a quanto già anticipato, i motivi prospettano questioni sostanzialmente comuni ai due appellanti ed andranno decisi congiuntamente.

A. LUIGI

 

Prima di procedere all’analisi dei singoli motivi di appello occorre rammentare come A. è stato chiamato a rispondere ed è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 648 ter c.p.; secondo la testuale dizione di detta norma è punito chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto...”

La suddetta fattispecie criminosa è delitto a forma libera, e che può quindi realizzarsi secondo le più diverse condotte, pur richiedendosi che dette condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l’obbiettivo di ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del denaro ovvero degli altri beni od utilità che si intendono occultare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011 Ud.  (dep. 04/11/2011 ) Rv. 251194).

Chiamata a dettare i criteri distintivi tra le tre diverse fattispecie la Suprema Corte ha stabilito che:” premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell’altra utilità di cui l’agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L’art. 648 ter è quindi in rapporto di specialità con l’art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l’art. 648 (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6534 del 23/03/2000 Ud.  (dep. 02/06/2000 ) Rv. 216733).

Carattere specifico della condotta dell’art. 648 ter c.p. è quindi la circostanza che l’effetto dissimulatorio deve essere ricercato attraverso l’impiego del denaro o degli altri beni in attività economiche o finanziarie con la consapevolezza della illiceità della suddetta provenienza e della volontà di ottenere l’effetto di occultamento.

Orbene prima di procedere all’analisi dei singoli motivi proposti nell’interesse dell’appellante deve essere effettuata una valutazione preliminare: se con la previsione sanzionatoria dell’articolo 648 ter c.p. si vuole reprimere, il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, deve individuarsi cosa si intenda proprio per attività finanziaria; ora costituisce sicuramente un’ipotesi di attività finanziaria la restituzione di un prestito gravato da interessi perchè tipica attività remunerativa di somme capitali. L’agente del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. può quindi in astratto consumare il delitto restituendo somme precedentemente riciclate in attività economiche. E questa è una delle condotte dell’A.: quale amministratore unico ha restituito un prestito con capitale della società aumentato con gli interessi e ciò a fatto a vantaggio diretto di associati mafiosi. In sostanza la condotta dell’A. nel caso in esame è più del solo 648 ter c.p. poiché non ha solo reimpiegato le somme della A., e che provenivano dai corleonesi, ma addirittura ciò ha fatto a vantaggio ancora una volta degli stessi ai quali le somme maggiorate da interessi venivano restituite.

E poiché il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. si consuma non soltanto attraverso il reimpiego di capitali e cioè con attività o movimenti di denaro ma, altresì, secondo la dizione della stessa norma con qualunque operazione economica-finanziaria che comporta l’impiego di beni, mobili od immobili, è evidente che anche la cessione a terzi di un immobile frutto di precedente riciclaggio costituisce condotta significativa ai sensi della suddetta norma; e così investiti i capitali nella A. srl da parte degli associati mafiosi, realizzati gli immobili grazie all’intervento di imprese edili riferibili ad altri soggetti condannati definitivamente per mafia, la cessione a terzi di tali strutture immobiliari, appartenenti sempre a mafiosi come ***** in persona, costituisce una tipica condotta di reimpiego di beni provenienti da riciclaggio. Quindi l’operazione di cessione fittizia del 1993 dell’edificio di via Ugo ** costituisce certamente un’ipotesi tipica di reimpiego di beni punibile ai sensi dell’art. 648 ter c.p. e ciò perchè quel bene immobile era di pertinenza dei mafiosi e di *************** e ********************. e con la vendita a terzi venne così impiegato e sostituito con somme di denaro poi peraltro anche restituite ancora una volta agli associati mafiosi.

Tanto premesso in punto di fatto e richiamando le osservazioni svolte con riguardo alla successione temporale dei fatti principali che hanno riguardato la A. devono essere analizzati i motivi di appello; ha sostenuto innanzi tutto la difesa dell’A. con il gravame che questi non può rispondere di quegli investimenti illeciti che erano stati effettuati in precedenza al suo ingresso in società. Orbene osserva la Corte che come specificato dal Tribunale l’imputato è stato chiamato a rispondere e ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. per avere palesemente impiegato denaro in attività finanziare e beni in altre attività economiche di provenienza illecita. Non può quindi ritenersi che A. sia rimasto estraneo alle ipotesi delittuose consumate attraverso le operazioni della A. ** srl poiché il predetto imputato ha operato all’interno della predetta società quale amministratore unico dal 1984 sino alla data della messa in liquidazione del dicembre 1994 ed in tale contesto ha restituito il denaro di provenienza illecita agli associati mafiosi ed ha poi impiegato beni degli stessi. Egli quindi anche dopo la data di introduzione della fattispecie penale dell’art. 648 ter c.p. (1990) ha continuato a restituire denaro illecito e ciò a tutto il 1994 quando cioè erano anche intervenute le ultime modifiche della predetta norma quanto alla natura dei delitti presupposti che rimontano all’agosto del 1993.

Pertanto il motivo con il quale si è sostenuto che dopo il 1993 non è più avvenuta alcuna operazione sospetta non risponde a verità posto che le restituzioni a V. ed ai familiari di questo, e cioè ad un soggetto definitivamente condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e proprio per essere prestanome dei mafiosi, sono continuate con modalità assolutamente sospette a tutto il dicembre del 1994 e cioè sino a quando la società veniva completamente spogliata di ogni attivo così manifestando evidentemente il fine delle restituzioni costituito dalla palese ed indefessa volontà di azzerare l’intero capitale sociale per favorire V. e gli altri associati mafiosi ai quali il denaro era destinato, peraltro anche in disprezzo del provvedimento di sequestro. Tale dato è confermato dall’analisi della relazione del consulente del PM rag. ******** e degli allegati alla stessa acquisiti agli atti del giudizio; in particolare infatti risulta che l’A. quale amministratore della società effettuava i seguenti versamenti (tutti riportati a pag. 71 e seguenti della indicata relazione e di cui si segnalano i maggiori) a M.:……………….

Con la conseguenza che al V. veniva restituita non soltanto la somma da questi versata in conto capitale e che avrebbe comunque dovuto rimanere nel capitale della società in sequestro pari ad 1.320.000.000 bensì una nettamente superiore di oltre 3 miliardi di lire secondo i conteggi contenuti a pag. 72-73 della relazione del PM acquisita agli atti del processo. Al proposito basta richiamare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate a pag. 51 della sentenza di primo grado per comprendere quale tipo di operazione era in corso e cioè la restituzione al riciclatore V. e da questi ai famigerati *********-****** del denaro provento delle vendite.

Trattasi di operazioni che consentono di affermare come la A. abbia versato ai suoi soci, riciclatori professionali per conto dei corleonesi di Cosa Nostra, ingentissime somme di denaro che provenivano dall’esercizio dell’attività di cessione degli immobili realizzati in precedenza. A. quindi è stato l’organo esecutore della volontà di quella parte della mafia imprenditrice che investito nel settore delle ** realizzava poi profitti e li ridistribuiva. E’ appena il caso di notare che il consulente del pubblico ministero nelle sue conclusioni riferiva:” si pone in risalto che sono state poste in essere operazioni bancarie in pieno contrasto con quanto descritto nel decalogo emanato dalla Banca d’Italia” e ciò evidentemente dall’amministratore ed odierno appellante A..

 

Con un ulteriore gruppo di motivi la difesa ha dedotto l’assenza di dolo anche sotto il profilo dell’assenza di colpevolezza in capo ad A. di restituire denaro ad associati mafiosi.

Anche tali doglianze appaiono evidentemente infondate; alla data della vendita dell’immobile di via ** che è stata qualificata quale tipica operazione di reimpiego di beni di provenienza illecita ed alle date delle restituzioni A. risulta avere operato a diretto vantaggio di un soggetto, *********, che risultava già condannato dal 1987 proprio per il delitto di partecipazione a associazione mafiosa sicchè non si vede come si possa sostenere che l’amministratore non sapesse di avvantaggiare con la propria condotta soggetti operanti all’interno della criminalità organizzata. E se a ciò si aggiunge che V. era stato condannato proprio perchè ritenuto prestanome dei corleonesi appare evidente che l’attività prestata all’interno della società quale amministratore e la restituzione delle somme di denaro allo stesso ed ai suoi familiari assumono carattere illecito e denotano la piena consapevolezza di A. che era a conoscenza sia della persistenza del vincolo giudiziario su dette quote stante che il C. nella sua qualità di custode giudiziario continuava a partecipare alle assemblee come risulta dai verbali richiamati dalla consulenza G. in atti sia dell’intervenuta condanna per associazione mafiosa di V..

Né a tal proposito può sostenersi che la buona fede di A. sarebbe dimostrata dalla circostanza dell’avvenuta revoca del sequestro di prevenzione sulle quote V.; invero tale procedimento risulta avere avuto durata assai limitata nel tempo poiché appunto il sequestro venne revocato nel 1989 e cioè appena un anno dopo e comunque non potè in alcun modo influire sull’altro provvedimento di sequestro emesso dall’ufficio istruzione del Tribunale di ** e mantenuto fermo ancora a tutto il 1994 come dimostrato dalla permanente presenza del ********** alle assemblee.

Mai quindi la revoca della misura di prevenzione poteva legittimare l’attività dell’A. e ciò non soltanto perchè essa intervenne anche anteriormente a detta vicenda ma soprattutto poiché tale revoca non influì comunque sul mantenimento del sequestro sicchè al momento della sua condotta post 1989 A. sapeva:

  1. che le quote sociali di V. erano ancora sequestrate;

  2. che questi era stato condannato per associazione mafiosa quale prestanome dei corleonesi dopo la revoca della misura di prevenzione;

  3. che la A. era indicata espressamente come una società paravento di ********** e *****.

E nonostante l’evidente ed eclatante natura di tali dati egli continuò ad operare restituzioni di somme a M. ed a V. (per un ammontare complessivo di circa 4 miliardi di lire) ed addirittura ad alienare il cespite immobiliare di maggior valore e poi a redistribuire ancora una volta al mafioso ********* che a sua volta poi ne cedeva parte o tutto a ********* e ****** il compendio della fittizia vendita su cui si ritornerà. Tutto questo poco dopo che l’altro socio al 40% e cioè il M. era risultato essere l’intestatario della villa ove risiedeva *************** e la sua famiglia. E se a ciò si aggiunge che proprio del M. erano soci la moglie ed i figli dell’A. e che la coniuge dell’appellante lavorava presso un centro sportivo dello stesso, il quadro generale appare chiaro. Non sembra proprio che i dati di fatto possano fare sorgere alcun dubbio sulla piena consapevolezza dell’imputato di agevolare l’attività degli associati mafiosi e certamente di soggetti di particolare spicco per Cosa Nostra. A. ha collaborato per oltre un decennio con soggetti che in quello stesso periodo erano pesantemente coinvolti in iniziative giudiziarie per partecipazione ad associazione mafiosa ed altri gravi fatti di riciclaggio ed intestazione fittizia e nonostante ciò ha costantemente operato nel loro interesse, restituendo somme di denaro di importo notevolissimo ed alienando i cespiti immobiliari per distribuire poi il ricavato. Egli quindi era perfettamente a conoscenza dei soggetti con i quali collaborava e, soprattutto, dei collegamenti che entrambi (il M. ed il V.) avevano con pericolosissimi esponenti dell’associazione mafiosa Cosa Nostra costituenti i vertici assoluti della stessa.

La difesa ha anche sostenuto che la buona fede dell’imputato sarebbe dimostrata dalla circostanza che in occasione della delibera incriminata del 20 novembre 1984 questi aveva sostenuto una soluzione differente e cioè quella di conteggiare quale aumento del capitale sociale l’ingente somma di 2,2 miliardi di lire versata qualche anno prima dai soci V. e M. in contanti ed in un’unica soluzione e cioè con modalità tali da rendere palese la sua origine illecita, poi peraltro attestata anche dal provvedimento di sequestro. Orbene ritiene la Corte che tale proposta non possa mutare la natura giuridica della successiva condotta posta in essere da A. poiché l’imputato nel decennio successivo fu il più fedele esecutore di un deliberato che aveva come effetto immediato e diretto la restituzione di denaro a due soggetti M. e V. indicati già allora come prestanome di associati mafiosi di spicco per cui non si vede come tale condotta esecutiva possa mutare natura solo perchè anni prima si era sostenuto di conteggiare quel denaro a titolo di capitale sociale. Pertanto deve ritenersi che un amministratore di società non può andare esente da responsabilità sol perchè il deliberato dell’assemblea lo autorizza al compimento di attività illecite; la restituzione del “finto” prestito aveva come fine evidente quello di permettere ai soggetti che avevano perso la disponibilità di quella ingentissima somma di ritornare in possesso della stessa aumentata peraltro dai profitti realizzati attraverso l’attività edilizia e conteggiati a titolo di interessi astronomici, con la conseguenza che il provvedimento ablativo veniva totalmente pregiudicato e le somme rientravano in capo agli associati mafiosi. E tale attività ha visto quale primattore proprio l’A. che nel decennio successivo al 1984 ha proseguito ad effettuare operazioni di impiego di denaro di provenienza illecita.

Con altro gruppo di motivi la difesa ha poi contestato che l’operazione di vendita dell’immobile di via ** possa essere ritenuta fittizia deducendo anche al proposito la non credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti; sul punto occorre però premettere che la natura illecita di quella vendita dalla A. alla Ar. di Ca./Car. risulta ormai da una pronuncia definitiva passata in giudicato che non trova smentita alcuna in altri e differenti elementi processuali. La fittizietà della vendita riguarda un fenomeno di simulazione soggettiva e cioè di interposizione fittizia poiché si è definitivamente assodato che l’immobile venne trasferito da una società prestanome la A. appunto ad altri soggetti anche essi prestanome, i Ca./Car., e ciò per volere di *************** e grazie all’intermediazione di Gangi Raffaele.

Tutte le doglianze con le quali i difensori dell’A., così’ come quelli di M., hanno insistito sulla natura reale ed effettiva e non simulata della vendita scontano pertanto tale difetto; quella vendita venne effettivamente operata mediante il pagamento di un prezzo ma ciò avvenne con il solo fine di trasferire il bene da un soggetto prestanome già interessato da provvedimenti di sequestro, la A., ad altri che operavano sempre per conto del *****. Nessun rilievo assume quindi la vicenda della entità del prezzo che è stata sviscerata con argomentazioni di ogni genere e tipo da parte degli appellanti poiché ciò che rileva è che la definitiva pronuncia e le dichiarazioni dei collaboratori attestano sempre un dato uniforme e cioè che l’immobile apparteneva a ***** e Gam. e venne trasferito per evitare che fosse definitivamente oggetto di provvedimenti ablativi. E difatti le trattative per la vendita iniziarono proprio intorno al 1991 e cioè quando era ormai prossima la sentenza della Corte di Cassazione che avrebbe definitivamente condannato tra gli altri anche il V. ed esposto così il bene a maggiori pericoli. E se si pensa che l’operazione venne portata a termine e che il corrispettivo versato era poi trasferito ad un soggetto definitivamente condannato per mafia e poi ancora ad altri associati di Cosa Nostra si rende evidente che il disegno dell’associazione criminale è stato predisposto, attuato e perfettamente portato a termine grazie alla decisiva collaborazione di A.. Di nessun pregio appaiono quindi le critiche mosse alle varie dichiarazioni dei collaboratori; ***********, ****************** e *********** hanno tutti riferito una unica e comune circostanza e cioè che quel palazzo destinato ad uffici era di ***** e Gam. e che il mutuo venne attivato perchè Ca./Car. non potevano giustificare un esborso così notevole senza attivare una linea di credito bancaria.

E se a ciò si aggiunge che il ****** ha poi riferito che le somme ricevute da V., e che questi aveva incassato grazie ai versamenti effettuati da A., venivano dal V. ritornate proprio ai corleonesi non si comprende come possano esservi dubbi sulla illiceità complessiva dell’operazione finalizzata a mortificare un sequestro ed a permettere agli associati mafiosi di incassare i benefici economici dell’attività edilizia precedentemente portata a termine con la costruzione di un palazzo che doveva ora essere monetizzato.

Quanto poi alle restituzioni al V. certamente non potè essere il provvedimento della sezione di misure di prevenzione a legittimare la vendita dell’immobile ed il successivo reimpiego delle somme derivanti dal versamento del corrispettivo.

In conclusione quindi la vendita dell’immobile di via ** effettuata nel 1993 e la successiva restituzione delle somme al V. e da questi ai corleonesi che dopo l’arresto di *************** erano capeggiati dal duo *********-*************** costituisce una tipica operazione di reimpiego di beni di provenienza illecita palesemente finalizzata alla dismissione del maggiore cespite immobiliare di A. s.r.l., la cui maggioranza del capitale sociale era ancora in giudiziale sequestro, ed alla monetizzazione così da permettere ai mafiosi ed ad ********* in primo luogo di acquisire i vantaggi dell’attività edilizia precedentemente svolta senza correre il rischio della confisca. Tale attività è stata resa possibile proprio grazie al concorso dell’A. che è colui che ha portato a termine detta vendita dopo avere curato tutta la fase delle trattative con la Ar. di Ca.-Car. e cioè con altri prestanome del duo *****-Gam. ****************.

A sostegno della tesi della inconsapevolezza dell’imputato A. di agire in contatto con esponenti mafiosi la difesa appellante ha poi insistito sulla avvenuta distrazione di somme da parte dello stesso finalizzate a coprire il passivo di una società finanziaria di cui era socio; si assume cioè che se A. avesse effettivamente saputo di operare all’interno di una società che costituiva il paravento dei corleonesi ed aveva intestati beni di pertinenza degli stessi ma avrebbe assunto simili iniziative. In sostanza una condotta illecita posta in essere dall’imputato dovrebbe provare la sua estraneità ai fatti di riciclaggio e reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita. L’assunto è palesemente infondato. Si è già sottolineato come dopo il 1990 i due soci della A. s.r.l. erano già stati coinvolti in iniziative giudiziarie che ne evidenziavano il ruolo di prestanome; V. era già stato condannato per associazione mafiosa e la sua partecipazione alla società veniva indicata quale sintomo della collaborazione con detto efferato gruppo criminale, M. poi nel 1993 veniva individuato quale proprietario formale della villa dove risiedeva il ***** con la famiglia e quindi non si comprende quale dubbio possa avere avuto A. circa la natura dei predetti soci e cioè di quei soggetti con i quali cooperava ed agiva quale amministratore. E se a ciò si aggiunge che l’iniziale provvedimento di sequestro della A. era stato emesso proprio perchè la società era ritenuta mascherare investimenti di *******************, il palazzo di via De ** era stato edificato e completato proprio dalla società di tale capo-mafia divenuto dopo l’arresto di ***** e ********* il riferimento di vertice di Cosa Nostra, l’edificio di via ** dall’impresa di Pi. ******** altro condannato per mafia, e che la A. era indicata nelle sentenze del primo maxi-processo quale paravento dei corleonesi e dimostrazione che la mafia era divenuta imprenditrice di successo nel settore delle ** private, è evidente che il quadro generale era talmente chiaro da non potere sfuggire ad alcuno nemmeno al più completo degli sprovveduti e tanto meno all’amministratore A. che è rimasto in carica per oltre un decennio.

Peraltro la natura delle operazioni di distrazione dimostra la spregiudicatezza dell’imputato; questi attraverso operazioni sul conto cassa sottraeva denaro alla società che destinava a se stesso e poi ripianava gli sbilanci attraverso versamenti in contante. Appare pertanto palese come tali operazioni possano nascondere anche esse operazioni di riciclaggio poiché il contante che viene reimmesso nella società non è tracciato o tracciabile e pertanto può provenire da fonti diverse senza che si comprenda poi perchè se A. aveva tale disponibilità non abbia direttamente operato i pagamenti a copertura dei debiti della finanziaria. Anche tale ricostruzione pertanto non appare meritevole di sostegno e comunque nulla prova poiché se anche fosse del tutto vero che al fine di coprire i debiti della finanziaria A. abbia operato temporanee distrazioni di somme dal capitale sociale della A. s.r.l. ciò non esclude che in altre e separate circostanze già esaminate abbia agito all’evidente fine di reimpiegare denaro e beni di provenienza illecita di pertinenza di detta società. La prova di tale condotta distrattiva quindi non si pone in contraddizione alcuna con l’accusa mossa nei riguardi dell’imputato ed è una semplice superfetazione ritenere che l’imputato non aveva consapevolezza di agire in contatto con esponenti mafiosi.

Entrambi gli imputati con separati motivi difensivi hanno poi sostenuto di essere stati condannati per fatto diverso da quello loro contestato; si assume cioè che quanto emerso all’esito dell’istruzione dibattimentale di primo grado e trasfuso nella sentenza di condanna sarebbe reato differente da quello inizialmente agli stessi contestato nell’imputazione.

Anche tale comune doglianza è infondata; non può negarsi che l’imputazione elevata a carico di entrambi sconta il difetto di accomunare entrambi i delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. e la descrizione delle condotte in un unico capo ma essa contiene comunque la descrizione di quelle condotte che sono emerse all’esito del giudizio di primo grado e per le quali il Tribunale con le precisazioni contenute nella parte finale della motivazione della pronuncia ha pronunciato condanna. Ad entrambi gli imputati viene chiaramente contestato ed è stato poi ritenuto decisivo il ruolo da essi svolto all’interno della A. ** s.r.l. organo di riciclaggio e reimpiego di denaro ed altri beni di provenienza illecita appartenenti a Cosa Nostra corleonese e proprio per tali condotte sono stati ritenuti responsabili all’esito del giudizio di primo grado sicchè non si scorge nessuna difformità tra fatto contestato e fatto per il quale è intervenuta condanna. A M. è contestato l’investimento iniziale con ********* di una ingentissima somma contante proveniente da delitto come emerso pacificamente all’esito di separati procedimenti ed anche nel presente, le successive attività della A. s.r.l., la costruzione di fabbricati e la rivendita a terzi. Così facendo la società ha operato quale organo di costante riciclaggio di capitali mafiosi, circostanza riferita concordemente anche da vari collaboratori di giustizia e risultante si ripete da giudizi definitivi, ed il M. quale socio al 40% ha evidentemente concorso in detta attività. Per detto imputato non vi è alcuna difformità tra fatto contestato e quanto ritenuto in sentenza avendo il Tribunale di primo grado proprio soltanto chiarito il ruolo svolto dall’imputato a fronte di una contestazione che comprendeva differenti condotte.

Ad A. viene contestato il ruolo svolto all’interno della A. s.r.l. e tutte le condotte emerse all’esito del giudizio di primo grado e per le quali è intervenuta condanna sono inequivocabilmente collegate a tale attività di gestione; in particolare il Tribunale di primo grado ha certamente stigmatizzato l’operazione di restituzione di oltre 4 miliardi di lire a M. e V. nonché il reimpiego di beni di provenienza illecita operato attraverso la cessione dell’edificio di via ** nel 1993 sicchè anche in relazione a tale conclusione non si scorge alcuna difformità tra fatto contestato (delitto di cui all’art. 648 ter c.p.) e fatto ritenuto in sentenza.

Anche le eccezioni di nullità devono pertanto essere disattese.

Entrambe le difese poi hanno con vari motivi spesso inseriti in più parti dei corposi atti di appello contestato l’individuazione del momento consumativo dei rispettivi delitti collegato dal Tribunale a tutta la data di operatività della società ed ancora almeno al 1995; l’argomento è già stato trattato nella parte motiva relativa all’imputato **********.. Si è difatti richiamato quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui ogni atto di successivo trasferimento di denaro inizialmente illecito configura una nuova condotta di riciclaggio poiché tale reato si profila quale fattispecie a consumazione protratta e prolungata quando abbia ad oggetto movimenti di denaro e beni che vengono ripetuti nel tempo (Cass. 7 gennaio 2011 n. 546, cit.). se così è la tesi sostenuta dal Tribunale e secondo cui il momento consumativo dei delitti contestati ad entrambi gli imputati, e cioè quello di cui all’art. 648 bis c.p. al M. e l’altro di cui all’art. 648 ter c.p. all’A., andrebbe protratta sino a tutta la data di operatività della A. s.r.l. e quindi sino al momento della messa in liquidazione della stessa e cioè a tutto il 1995 non pare proprio essere infondata. Il presente giudizio, così come quello per concorso esterno a carico del M. e lo stesso maxi-processo a carico del V., hanno ripetutamente ed univocamente accertato che la suddetta compagine sociale ha svolto un costante ruolo di organo riciclatore di capitali mafiosi, e di reimpiego di beni di provenienza illecita attraverso varie operazioni proseguite dal 1981 ancora al dicembre del 1994. tutti gli organi sociali che si sono succeduti hanno operato assecondando la volontà degli associati mafiosi che è stata quella prima di investire denaro nell’edilizia privata realizzando due grossi fabbricati e poi di rientrare in possesso dei profitti delle vendite seppure fosse intervenuto un provvedimento di sequestro adottato dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di **.

La società quindi ha operato quale impresa mafiosa in nome collettivo, dotata sì di propria autonomia giuridica ma esclusivamente finalizzata ad impedire l’individuazione dei reali proprietari dei capitali illeciti in essa investiti e dei beni immobili edificati tramite l’investimento di quelle somme; sotto questo profilo pertanto l’adozione del criterio della fissazione del momento consumativo a tutto il periodo di operatività della predetta s.r.l. pare proprio logico ed incontestabile e conseguentemente nessun rilievo assumono quelle doglianze con le quali si è sostenuto che essendosi i fatti consumati anteriormente la modifica normativa dell’agosto del 1993 la nuova disciplina dell’art. 648 bis e ter c.p. non potrebbe mai applicarsi e ciò proprio perchè ancora dopo tale date nuove condotte illecite venivano portate a termine.

Come si è detto infatti ancora nel 1993-1994 e sino al mese di dicembre di quest’anno A. effettuava restituzione di ingentissime somme all’associato mafioso *********, già a quella data condannato quale riciclatore di capitali dei corleonesi, e quindi permetteva che il profitto dei reimpiego dei beni immobili venisse poi restituito ai predetti criminali. E ciò che occorre sottolineare è la circostanza che le restituzioni non si limitavano all’importo del capitale investito ma comprendevano anche un cospicuo tasso di interesse che rendeva l’operazione remunerativa ed al contempo finiva per svuotare le casse della società.

Comuni doglianze hanno anche proposto le difese degli imputati quanto alla sussistenza del dolo specifico della contestata aggravante di cui all’art. 7 DL 152/1991; sul punto però basta osservare la natura delle condotte e dei soggetti con cui gli imputati entravano in contatto ed operavano tramite la A. per non avere proprio dubbio alcuno. Posto infatti che gli investimenti nella A. srl sono stati effettuati dai mafiosi corleonesi tramite M. e V. e che gli organi sociali hanno costantemente operato per garantire la restituzione di somme a detti soggetti non si vede come possa dubitarsi della volontà di agevolare le attività dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” e della sanguinaria fazione corleonese in particolare. M. poi è risultato soggetto in contatto addirittura con *************** la cui villa aveva intestata, e per tale ragione risulta anche condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, con quella pronuncia acquisita agli atti del giudizio, sicchè la sua attività nella società di riciclaggio e reimpiego viene compiuta proprio in tale contesto di strettissima collaborazione con i più pericolosi componenti dell’organizzazione criminale. A. risulta invece avere restituito somme per oltre 4 miliardi a chi come V. era già stato condannato per associazione mafiosa quale prestanome degli stessi corleonesi ed ancora nel 1994 veniva beneficiato di ulteriori restituzioni. Trattasi con evidenza di condotte che denotano la comune volontà degli imputati di agire allo specifico fine di agevolare Cosa Nostra in una delle attività essenziali della stessa il riciclaggio dei capitali illeciti ed il loro reimpiego in altre attività economiche e finanziarie. Peraltro la caratura criminale dei soggetti che risultano avere agito sotto la copertura della A. e che ******** con la loro condotta hanno agevolato è tale da non potere fare permanere dubbi; trattasi infatti dei vertici assoluti della sanguinaria Cosa Nostra degli anni ’80 e ’90 con i quali gli imputati erano in diretto contatto se è vero che M. era il fittizio proprietario della residenza *****, in società con ******* (soggetto ripetutamente condannato per 416 bis c.p. e ritenuto stabile collaboratore finanziario dei corleonesi) e che A. versava periodicamente e costantemente somme di denaro al prestanome e riciclatore V. pur dopo la condanna definitiva di questi.

Quanto alla rituale contestazione di detta aggravante la stessa viene chiaramente indicata nel capo di imputazione il quale poi nella sua descrizione effettua la contestazione di condotte finalizzate all’agevolazione dell’associazione mafiosa sicchè anche sotto tale profilo alcun dubbio può sussistere. Peraltro l’imputazione contiene inequivocabilmente il riferimento ai componenti di vertice dell’organizzazione mafiosa che tramite le attività della A. venivano agevolati nella gestione del patrimonio immobiliare e così ritualmente contestate le condotte aggravate ex art. 7 Dl 152/1991.

Anche le doglianze subordinate appaiono evidentemente infondate; la particolare gravità delle condotte poste in essere da entrambi gli appellanti è del tutto evidente. Essi hanno agito quali costanti collaboratori dell’associazione mafiosa e dei suoi gangli più pericolosi in oltre un decennio, permesso alla stessa di realizzare profitti consistenti, violato costantemente il vincolo giudiziario sui beni ed assicurato a Cosa Nostra ingentissimi profitti facendo in concreto fruttare il capitale illecito inizialmente investito.

La mafia imprenditrice trova nelle attività della A. ** s.r.l. e nei suoi organi sociali, composti anche da ********, una sua precisa ed indiscutibile raffigurazione e ciò appare ancor più clamoroso se si pensa che tali attività avvenivano non soltanto nel disprezzo dei provvedimenti di sequestro ma ancora dopo l’arresto del ***** nella villa di proprietà di M. e la definitiva condanna del V. per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p..

In alcun modo può quindi giustificarsi la concessione delle invocate attenuanti generiche di ogni altro beneficio ovvero la riduzione della pena che appare correttamente determinata dal primo giudice.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, entrambi gli appelli devono essere respinti e gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 592 e 605 CPP;

conferma la sentenza del Tribunale di ** del 20 dicembre 2010 appellata da M. Giuseppe ed ******** che condanna al pagamento delle spese di questo grado del giudizio.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Palermo 11 aprile 2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

Redazione

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