Corte dei conti – sezione centrale appello n. 172/2004 – rideterminazione importi a ruolo esattoriale per tributi locali – dissesto ente locale- mancata ammissione al passivo per estinzione della pretesa creditoria – riconoscimento di debito ente loca

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La sentenza che segue riveste particolare interesse concernendo la fattispecie di ente locali in dissesto che ? anteriormente a tale dichiarazione ? aveva riconosciuto il debito? relativamente alla rideterminazione di importi iscritti a ruolo esattoriale per tributi locali. La Corte ha ritenuto che tale atto ricognitivo del? debito ? privo di qualsivoglia rilevanza a fronte della successiva declaratoria di dissesto in seguito alla quale la Commissione straordinaria di liquidazione aveva escluso dalla massa passiva il credito in questione considerandolo estinto. Stante il carattere di definitivit? scaturente da detta mancata ammissione al passivo, l? appello viene rigettato.

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

Presidente: ************ ? Relatore: ***************

FATTO???????????????????????????????????????????????????

???????? Con ricorso notificato al Comune di Siano in data 23.6.2000 il Sig.Z. quale ex esattore del Comune, ha rappresentato di aver versato all?Ente de quo la somma di ?.396.735.094, corrispondente all?importo del ruolo N.U. per l?anno 1988, che il ricorrente era stato originariamente incaricato di riscuotere, laddove, con successiva deliberazione di G.M. n.396 in data 27.7.1989, il Comune, ?accortosi di un errore? aveva rideterminato l?importo di detto ruolo in ?.239.205.664; si doleva del mancato rimborso, da parte di detto Ente Locale, della somma di ?.31.201.101, quale differenza fra la somma di ?.157.529.450 (dovutagli dal Comune a titolo di rimborso dell?importo versato a quest?ultimo in eccedenza) e l?acconto ricevuto.

??????????? In punto di diritto, l?istante riteneva documentalmente provato, agli effetti degli artt. 1988 e 2944 c.c., il credito in questione (in quanto riconosciuto dall?Ente con deliberazione consiliare n.120/90), di cui chiedeva dichiararsi la sussistenza oltre interessi e rivalutazione monetaria, quantomeno dalla data di adozione di detta deliberazione (27.7.1989), con conseguente condanna, in tali termini, del Comune di Siano, oltre spese e competenze del giudizio.

??????????? Con memoria depositata in data 5.2.2001, si costituiva il Comune di Siano, in pers. del Sindaco p.t., a mezzo dell?Avv. ************** eccependo l?inammissibilit?, l?irricevibilit? e l?infondatezza del ricorso: invero, l?Ente poneva in rilievo che, essendo stato dichiarato il dissesto, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, con deliberazioni n.279/97 e n.280/97, ritenne di non ammettere il credito de quo perch? gi? liquidato con decreto del Ministero delle Finanze ? Direz. Reg. delle Entrate per la Campania ? Sez. di Salerno n.5988 in data 17.4.1994, per un importo di ?.31.330.338, avverso il quale l?odierno ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Ministero dell?Interno, ai sensi dell?art.87 D.Lgs. n.77/1995, da intendersi, a giudizio dell?Ente, respinto per l?inutile decorso del termine per la decisione, senza che il ******* proponesse, poi, ricorso al TAR avverso il silenzio serbato dal Ministero, e, in particolare, per l?esclusione dalla massa passiva del credito da parte della CSL, con conseguente ritenuta definitiva del piano di estinzione, ai sensi dell?art.89 del citato D.Lgs., con ritenuta acquiescenza dell?istante rispetto al definitivo provvedimento di esclusione del credito della massa passiva e, comunque, con difetto di giurisdizione di questa Corte. L?Ente osservava, inoltre, che potrebbe venire in evidenza la carenza di legittimazione passiva del Comune o, quanto meno, la necessit? di disporre la chiamata in causa della CSL?.

??????????? Evidenziato, infine, che, dalla nota n.15224 del 28.9.2000 del Presidente della CSL e dall?allegato decreto dell?******************, emergeva che l?importo di ?.31.201.101 era stato gi? liquidato al Sig. Z., il Comune di Siano concludeva per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.

??????????? La sezione adita dopo aver respinto le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente e dal PM nonch? di difetto di legittimazione passiva del Comune, nel merito respingeva il ricorso rilevando che il ricorrente si era limitato ad invocare a fondamento della propria pretesa il riconoscimento di debito da parte del Comune effettuato con delibera consiliare n.120/1990 (in sede di riconoscimento di debiti fuori bilancio) senza poi dimostrare per? che il successivo atto di pagamento da parte del comune avesse estinto altro e diverso credito vantato dallo Z. nei confronti del Comune stesso.

??????????? Avverso la sentenza de qua lo Z. ha interposto appello deducendo:

1.?????? 1.????? Errore di giudizio ? Travisamento dei fatti ? Insufficienza della motivazione ? Illogicit? manifesta.

Assume l?appellante che la Sezione sarebbe incorsa in un evidente errore non avendo colto la diversit? fra i due crediti vantati dallo Z. nei confronti del Comune di Siano.

Il credito del quale lo Z. ha invocato il pagamento deriva dal fatto che il ruolo per la N.U. anno 1988 della cui riscossione era stato incaricato, era stato inizialmente determinato dal Comune di Siano in lire 396.735.094, somma che lo Z., in virt? del principio del non riscosso per riscosso aveva versato al Comune.

Senonch?, il Comune accortosi di un errore nella formazione del ruolo con delibera di G.M. n.396 del 27.7.1989 ne rideterminava l?importo passandolo da lire 396.735.094 a lire 239.205.664 con effetto di portare a sgravio su detto ruolo la differenza di lire 157.529.450 da rimborsare allo Z..

Di detta somma per complessive lire 157.529.450 lo Z. riceveva solo un acconto di lire 128.259.342 (pagatogli con mandato n.1276 dell?11.12.1989) mentre la residua somma di lire 31.201.101 veniva inclusa dal Comune fra i debiti fuori bilancio (delibera n.120 del 10 luglio 1990).

La somma veniva per? esclusa dalla massa passiva formata dall?organo straordinario di liquidazione (insediatosi dopo la dichiarazione di dissesto del Comune) perch? ritenuta gi? pagata dalla Direzione regionale delle entrate con decreto del 17.4.1994 (prot.5988) di liquidazione di lire 31.330.338 pari all?importo della quota comunale ritenuta inesigibile al netto degli aggi per il ruolo N.U. 1988.

In realt? assume l?appellante la diversit? fra i due crediti era lampante dal momento che la liquidazione della quota inesigibile del ruolo N.U.1988 era (ed ?) cosa diversa dalla differenza fra il ruolo N.U.1988 nella misura in cui era stato originariamente determinato e l?importo scaturito dalla rideterminazione per un credito residuo di lire 31.201.101 mai versate.

Avrebbe quindi errato la Sezione nel ritenere estinto per intervenuto pagamento detto debito da parte del Comune.

2.?????? 2.????? Violazione dell?art.2697 c.c. Falso presupposto e travisamento dei fatti ? Illogicit? manifesta.

Con il secondo motivo l?appellante denuncia l?erronea applicazione da parte della sezione del principio dell?art.2697 c.c. secondo cui spettava al ricorrente provare la natura non estintiva dell?intervenuto pagamento da parte del Comune. Assume invece l?appellante come la prova del fatto estintivo dell?intervenuto pagamento grava su chi la eccepisce e cio? il Comune che, nella specie, non l?ha fornita n? avrebbe potuto fornirla stante la palese ed evidente diversit? di titolo fra i due pagamenti (compresi i relativi importi).

Il Comune di Siano si ? costituito in giudizio con memoria depositata in data 10 maggio 2003 nella quale in sintesi si chiede il rigetto dell?appello per infondatezza.

????? Il Procuratore ******** ha formulato conclusioni di rigetto del gravame.

??????????? All?udienza dibattimentale del 19 marzo 2004 le parti hanno in buona sostanza illustrato gli scritti in atti.

Considerato in DIRITTO

L?appello ? infondato.

??????????? Come correttamente rilevato da parte pubblica concludente l?accertamento dell?esistenza e dell?ammontare dei crediti dello Z. nei confronti del Comune di Siano sono in primis avvenuti in sede di accertamento della massa passiva da parte della Commissione Straordinaria di liquidazione che ha formato il piano di rilevazione. Or la complessa disciplina legislativa che regola le conseguenze per i creditori della dichiarazione di dissesto ha dettato norme particolari per le tipologie di debiti ammissibili al piano, includendovi anche a condizioni ben precise e limitate i debiti fuori bilancio di cui all?art.37 dello stesso decreto legislativo.

??????????? A fini che qui interessano va rilevato che il credito azionato dallo Z. non ? stato ammesso al passivo (delibere n.279/1997 e 280/1997) perch? ritenuto estinto; che lo Z. ha proposto ricorso gerarchico al Ministero degli Interni avverso la esclusione del credito; che il silenzio-rifiuto serbato dal Ministero sul ricorso gerarchico e la esclusione del credito dalla massa passiva non sono stati impugnati innanzi al competente TAR, preferendosi agire sulla base del mero riconoscimento di debito (preesistente alla dichiarazione di dissesto) innanzi alla Corte dei conti.

??????????? Tanto premesso ? come sostenuto dal Comune di Siano, dalla Procura regionale in primo grado e dalla Procura generale nella presente fase di gravame ? si ? determinata una preclusione circa l?an debeatur a seguito della mancata ammissione al passivo del credito non superabile dalla mera riproposizione della pretesa innanzi alla Corte dei conti sulla base del riconoscimento di debito.

??????????? La verificatasi preclusione rende ultronea una pronuncia di questo giudice sulla correttezza dell?interpretazione che il giudice ?a quo? ha offerto quanto alla decisione della Corte costituzionale (cfr.sentenza 16 giugno 1994, n.242) che consente ai creditori di agire nei confronti dell?ente una volta tornato in bonis non per gli stessi crediti gi? azionati in sede amministrativa (e non ammessi al passivo) ma solo limitatamente alla quota per interessi e rivalutazione.

??????????? In altri termini si vuol dire che va esclusa la possibilit? di riproporre pretese creditorie sulle quali la liquidazione si ? gi? pronunciata per l?intervenuta decadenza di cui sopra e conseguente definitivit? dei rapporti creditori e debitori.

??????????? E? appena il caso di considerare, poi, che la preclusione derivante dal provvedimento di rimborso intervenuto a favore dello Z. oltre ad assumere il valore di rimborso definitivo ? titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli artt. 72 e 73 del decreto n.43/1988 da effettuarsi da parte dei concessionari. Come correttamente osservato dalla Sezione ?per dimostrare la sopravvivenza del proprio credito nei confronti del Comune di Siano pur a seguito dell?emissione del decreto da parte dell?amministrazione finanziaria il ricorrente non poteva sottrarsi all?onere di provare che la somma fosse stata liquidata a diverso titolo? senza provarlo.

??????????? Parimenti infondato ? il secondo motivo di ricorso attesa l?assoluta mancanza di prova circa l?esistenza e l?ammontare del credito.

??????????? La disciplina giuscontabilistica dei debiti fuori bilancio (a parte la sperimentabilit? ove ne esistano le condizioni del rimedio e ex art.2041 c.c.) non determina un?inversione dell?onere della prova a favore del ricorrente ma al contrario lo obbliga a provare i fatti costitutivi della sua pretesa nella specie semplicemente affermati.

Conclusionalmente l?appello, siccome infondato, non merita di essere accolto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza. ?????

P. Q. M.

definitivamente pronunciando respinge l?appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe nei termini di cui in motivazione; condanna parte appellante alle spese di giudizio del presente grado che si liquidano in ?? 105,37( centocinque/37)

Cos? deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2004.
Depositata in Segreteria il13/05/2004?

Francaviglia Rosa

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