Corte dei conti – giudizio di responsabilita’ amministrativa per danno erariale – sent. Sez. Giur. Emilia-romagna n. 464/2004 – enti locali – procedura concorsuale – annullamento tardivo in via di autotutela – esclusione – plagio per copiatura elaborati

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Con la sentenza in allegato, assolutoria dagli addebiti di responsabilit? erariale, si esaminano diverse tematiche di interesse fra le quali quella del plagio per copiatura totale o parziale degli elaborati scritti da parte della vincitrice della procedura concorsuale. L? azione giudiziale delle seconda classificata aveva dato luogo alla resistenza in giudizio dell? ente locale e la Procura contabile ha ritenuto fonte di danno il resistere in giudizio avverso una legittima pretesa della candidata lesa dal plagio altrui e postergata in gradutatoria vertendosi in ipotesi di condotta illegittima dei componenti della commissione che non avevano inficiato le prove scritte oggetto di copiatura. Peraltro, il Collegio, previa disamina degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sostiene che la resistenza passiva in giudizio non costituisce illecito erariale. Orientamento non condivisibile laddove si tenga bene a mente che sono molteplici i casi in cui pu? concretizzarsi un danno pubblico per pretestuosa ed infondata costituzione in giudizio della P.A.. Tuttavia, nella fattispecie in esame, l? azione giudiziale della candidata aveva sortito soltanto un parziale accoglimento del cautelare e declaratoria di inammissibilit? in sede di ottemperanza. Altres?, la sentenza affronta la problematica della autotutela in via amministrativa escludendone la rilevanza essendosi provveduto all? annullamento della procedura concorsuale tardivamente ed a rapporto di servizio gi? instaurato.?????? ??????????

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA

Presidente: G. D. Settevendemmie – Relatore: L. Di Murro

F A T T O

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Con atto di citazione in data 31 dicembre 2002 la Procura presso questa Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i signori S. Roberto, G. Florio, R. Fernando, M. Vander, R. Francesco, M. Vainer, C. Paola, B. Gian Paolo, B. Alessandro (quali componenti della Giunta comunale del Comune di Ferrara, ed i signori R. Pietro, N. Edoardo, C. Diego e Z. Adriana (quali funzionari che espressero pareri o formularono proposte in ordine ai fatti di causa), per ivi sentirli condannare al pagamento in favore dell’Erario, e ciascuno per la parte che vi ha preso, della somma di Euro 13.044,85 o di quella diversa che sar? ritenuta dal Collegio giudicante, oltre al degrado monetario, agli interessi ed alle spese di giustizia.

??????????? Risulta dagli atti che, con esposto in data 5 ottobre 1999 era stata segnalata all’Organo inquirente una procedura concorsuale per la copertura di un posto di dirigente del settore scuola d’infanzia del Comune di Ferrara nella quale l’elaborato di una prova scritta della prima classificata risultava in buona parte copiato sia da un testo sulla materia, pubblicato da una nota casa editrice e sia da un articolo di stampa comparso su una rivista specializzata; la segnalazione effettuata in tal senso dalla seconda classificata non aveva sortito alcun risultato in ordine al concorso peraltro gi? espletato onde l’interessata aveva proposto ricorso al TA.R. per l’Emilia Romagna che, con sentenza di merito dell’11 ottobre 1997 ha riconosciuto le di lei ragioni onde la assunzione della ricorrente al posto gi? attribuito alla prima classificata.

??????????? La Procura Regionale ha quindi accertato che, in relazione alla segnalazione della seconda classificata, nessuna specifica iniziativa era stata assunta dal Sindaco e che gli unici atti riguardanti la vicenda furono le delibere, corredate dai pareri di competenza, con le quali si decise la resistenza nel giudizio dinanzi al T.A.R., la impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato e la nomina del legale ed i costi complessivamente sostenuti dall’Ente nella vicenda sono indicati in Euro 13.044,85.

??????????? Nella vicenda l’Organo inquirente ha individuato un’ipotesi di danno all’Erario i cui responsabili sono stati individuati nei componenti la Giunta che avevano preso parte alle delibere di impulso delle varie fasi processuali, nei funzionari che avevano fornito i relativi pareri di regolarit? tecnica e di legittimit?, e nel funzionario del Settore Pubblica Istruzione e personale che, nell’attivit? istruttoria relativa alle delibere sopra indicate, avevano proposto di resistere ai ricorsi e di appellarsi avverso l’ordinanza del T.A.R.; a seguito dell’invito a dedurre notificato agli odierni convenuti ai sensi dell’art. 5 del d.l. 15 novembre 1993 n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19 e dell’art 1, 3? comma, del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge n. 639 del 1996, tutti i componenti la Giunta comunale, oltre ai funzionari C. Diego e Z. Arianna hanno evidenziato che l’Amministrazione comunale, pur avendo riscontrato alle segnalazioni della seconda classificata, non avevano ritenuto di disporre alcun provvedimento in ordine al concorso gi? espletato, esercitandosi in tale fase un potere discrezionale non censurabile nel merito. Quanto alle scelte in ordine alla resistenza in sede processuale hanno affermato, sulla base della giurisprudenza gi? formatasi al riguardo, che il giudizio in ordine alla temerariet? della lite non va espresso solo in relazione agli esiti del processo, ma va formulato ponendosi nell’ottica di quanti la vollero, prima della fase processuale, eccependo altres? la quantificazione del danno contestato.

??????????? Il dott. N. Edoardo, responsabile del servizio affari legali del Comune, ha rilevato che alcune spese indicate nell’invito a dedurre non sono da collegare ai fatti contestati e, con riferimento alle altre contestazioni, ha ammesso di aver formulato il parere di regolarit? tecnica solo per la delibera con cui fu deciso di appellarsi al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza di sospensiva al T.A.R basandosi sulle affermazioni del responsabile del settore Pubblica Istruzione dell’Amministrazione; peraltro, dopo l’approvazione della graduatoria del concorso, nessuna scelta era consentita all’amministrazione in ordine al presunto plagio ascrivibile alla prima classificata ed all’amministrazione non restava pertanto altro che resistere nel giudizio amministrativo a sostegno della piena legittimit? della procedura concorsuale.

??????????? Il convenuto Pietro R. non ha ritenuto di dover rispondere all’invito a dedurre al medesimo regolarmente notificato.

??????????? Le deduzioni fornite dagli interessati non sono apparse alla Procura regionale sufficienti a consentire l’archiviazione della vertenza, onde l’atto di introduzione del presente giudizio con il quale la parte pubblica afferma non sussistano dubbi sulla irragionevolezza della condotta processuale che il Comune di Ferrara ha assunto nella vicenda a seguito delle decisioni adottate dalla Giunta e suggerite dai funzionari evocati in questo giudizio.

??????????? Invero, sostiene la Procura regionale, dopo l’approvazione della graduatoria del concorso tutti i convenuti erano stati informati delle gravissime irregolarit? emerse a carico della prima classificata, che aveva presentato uno degli elaborati in parte copiato da libri di testo e da riviste specializzate; poich? essi conoscevano, o dovevano conoscere, quanto disposto dall’art. 13 del d.P.R. n. 487/1994 che, in ordine a tale fattispecie, prevedeva l’esclusione della candidata al concorso, potevano facilmente prevedere quale sorte avrebbe avuto il giudizio dinanzi al T.A.R. non potendovi neppure sussistere dubbi in ordine all’entit? del plagio atteso che al momento di votare la delibera che decise la resistenza in giudizio, essi avevano a disposizione quegli atti del concorso circa i quali la sentenza di merito si ? espressa rilevando ?una imponente identit? letterale e sintattica con i testi a stampa indicati dalla ricorrente, che si estende compattamente per diverse pagine dell’elaborato e che appare determinata in via ragionevolmente induttiva da una pedissequa attivit? di copiatura?.

??????????? Peraltro le deliberazioni oggetto dell’indagine della Procura regionale appaiono del tutto prive di motivazione cosicch?, mancando in esse ogni traccia delle argomentazioni che avrebbero potuto fornite una qualche ragione delle scelte approvate, non ? dato di valutare il processo logico giuridico seguito dai deliberanti e dai proponenti. Ci? conferma la palese, assoluta irragionevolezza delle deliberazioni in parola, non potendosi neppure invocare il principio secondo cui il giudizio in ordine alla temerariet? della lite non va espresso solo in relazione agli esiti del processo ma va formulato ponendosi nell’ottica di quanti la vollero, prima della fase processuale e ci? per la ragione che dagli atti di causa non risulta quale fosse l’ottica dei deliberanti e dei loro consulenti.

??????????? Emerge con tutta evidenza, dagli atti di causa, che i convenuti, ciascuno per la parte avuta, nel determinare per ben due volte la resistenza in giudizio dell’ente, sottovalutarono in maniera macroscopica la palese fondatezza delle ragioni della ricorrente e la inconsistenza delle proprie e con tale irragionevole comportamento hanno violato, con colpa grave, le elementari regole di buona amministrazione, causando alle finanze del Comune di Ferrara un danno grave e ingiusto, costituito dalle spese legali e di giudizio, che va posto a carico dei convenuti ripartito in parti uguali.

??????????? I signori S. Roberto, G. Florio, R. Fernando, M. Vander, R. Francesco, M. Vainer, C. Paola, B. Gian Paolo, B. Alessandro si sono costituiti nel presente giudizio con il patrocinio dell’avv. Fabio Dani eccependo in primo luogo la inaccettabilit? di una citazione in giudizio che ascrive ai convenuti il danno erariale conseguente ai fatti di cui ? causa affermando la loro responsabilit? ciascuno per la parte che vi ha preso esonerandosi in tal modo la parte pubblica dal provare chi sia il responsabile ed a quale titolo lo sia e per quale ammontare di danno; inoltre non ? esplicitato il presupposto dell’azione in quanto la Procura Regionale afferma la irragionevolezza della condotta processuale che il Comune di Ferrara ha dovuto assumere nella vicenda sulla base delle affermazioni contenute nella sentenza di merito del T.A.R. e ci? costituisce una inammissibile valutazione ex post dei comportamenti da cui si pretende derivi la responsabilit?, i quali invece debbono essere apprezzati ex ante. Il difensore illustra poi le motivazioni che furono alla base delle decisioni assunte puntualizzando che la fase cautelare si era conclusa con sentenza di accoglimento solo parziale a favore della ricorrente, e cio? limitatamente alla posizione della controinteressata, senza alcuna motivazione in ordine al fumus boni iuris, e tale assunto esclude che possa nella specie parlarsi di temerariet? della lite, venendo altres? meno il profilo della colpa grave, che presuppone la condotta arbitraria, ossia la violazione di ogni principio di buona amministrazione, di ogni cautela cui deve essere improntata la cura della cosa pubblica e presuppone, quindi, un alto grado di imprudenza, negligenza ed imperizia, elementi che non appaiono sussistere nella decisione di resistere in giudizio. Per ci? che concerne la quantificazione del danno, sempre che di danno si possa parlare, il difensore eccepisce l’intervenuta prescrizione dell’azione per quanto concerne i mandati di pagamento n. 15359 del 5 maggio 1996 per ? 2.427.600 e n. 5268 del 5 aprile 1997 per ? 3.556.750; aggiunge poi che non ? imputabile, a titolo di danni, la spesa relativa al secondo ricorso al T.A.R., per un esborso di ? 4.724.656 relativo alla pretesa ottemperanza all’ordinanza del T.A.R. poich? il ricorso fu dichiarato improcedibile ed era comunque, nel merito, palesemente infondato ed il Comune di Ferrara non poteva che difendere la sua peraltro indubitabilmente corretta applicazione dell’ordinanza del T.A.R; il danno quindi si riduce a ? 14.549.350 pari ad Euro 7.514,11. Il difensore conclude affermando che non pu? parlarsi di colpa grave in quanto il Comune chiese, ottenne e si attenne, per l’esecuzione, al parere legale appositamente richiesto e chiede quindi che venga disposto il non luogo a procedere e dichiarata l’insussistenza di responsabilit? in capo ai convenuti.

??????????? I signori R. Pietro, C. Diego e Z. Adriana si sono costituiti con il patrocinio dell’avv. Cristina Gandolfi esplicitando difese sovrapponibili a quelle illustrate nell’atto di costituzione in giudizio presentato dall’avv. Dani.

??????????? Il signor N. Edoardo si ? costituito con il patrocinio dell’avv. Cristina Balli contestando preliminarmente l’attinenza al presente giudizio delle spese per il ricorso per ottemperanza proposto dalla ricorrente in quanto non collegate ai comportamenti contestati; inoltre il convenuto ha formulato il parere di regolarit? tecnica unicamente per la delibera con cui si decise di appellare l’ordinanza di sospensione del T.A.R. e, pertanto, la contestazione nei suoi riguardi deve limitarsi alle spese di tale giudizio di appello, non costituendo parere l’appunto informale riportato in calce alla nota del dirigente del Settore Pubblica Istruzione che chiedeva di resistere nel ricorso al T.A.R proposto dalla seconda classificata, trattandosi di un mero nulla osta per l’incarico all’avvocato. La responsabilit? del convenuto deriva quindi dal solo parere di regolarit? tecnica espresso in relazione alla delibera con la quale la Giunta, come richiesto dal settore Pubblica Istruzione, aveva deciso di appellare l’ordinanza cautelare con cui il T.A.R. aveva sospeso la nomina della prima classificata, ma il parere stesso era consequenziale alla delibera dell’Ente di resistere al ricorso (alla cui adozione il convenuto non aveva concorso) ed era fondato sulle motivazioni espresse in corso di causa dal difensore del Comune; peraltro la valutazione del convenuto si limitata alla possibilit? tecnica di appellare l’ordinanza cautelare, giudizio sorretto tra l’altro dal fatto che tale ordinanza non prevedeva alcun vantaggio per la ricorrente n? era necessaria ad impedire danni irreparabili nelle more del giudizio, in quanto un’eventuale sentenza favorevole avrebbe travolto anche la provvisoria assunzione del servizio da parte della vincitrice salvaguardando il diritto della seconda classificata e tale aspetto di per s? ? sufficiente a ritenere viziata l’ordinanza di sospensione rispetto alle finalit? sue proprie. Il convenuto esclude poi di poter essere chiamato a rispondere delle spese legali liquidate alla controparte non avendo mai partecipato alle decisioni circa la verifica dell’esposto della ricorrente prima del ricorso. L’atto difensivo illustra poi la questione del plagio nei concorsi a posti di pubblico impiego sotto il profilo degli organi competenti a rilevarlo ed a valutarlo e del momento nel quale detto plagio assume rilevanza ai fini dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, arrivando a concludere che l’Amministrazione non era legittimata ad intervenire direttamente sulla graduatoria, n? disponeva di poteri di autotutela, essendo la valutazione critica nell’esistenza del plagio o della plausibilit? di sforzo mnemonico, nei sensi illustrati dalla giurisprudenza, attribuita esclusivamente alla competenza tecnica ed amministrativa della Commissione la quale, essendo decaduta al momento dell’esposto, non poteva essere riconvocata con preclusione di ogni nuova valutazione degli elaborati dopo l’approvazione della graduatoria se non per ottemperare ad un giudicato di annullamento. Il difensore conclude sostenendo che il convenuto deve essere escluso da ogni responsabilit? sia per non aver espresso alcun parere di legge sia per l’assenza della temerariet? nella resistenza frapposta dal Comune di Ferrara alle pretese della ricorrente, eccependo comunque l’intervenuta prescrizione dell’azione accusatoria in quanto i fatti di causa risalgono al 1996.

Alla pubblica udienza il Presidente chiede preliminarmente alle parti presenti se le doglianze svolte in via amministrativa e giurisdizionale dalla seconda classificata nel concorso de quo siano state antecedenti o successive all’assunzione del servizio da parte della prima classificata; alla domanda ha risposto il Pubblico Ministero precisando che la seconda classificata present? lamentele e ricorso dopo che la prima classificata aveva assunto servizio.

?Dopo la suesposta precisazione preliminare, le parti hanno sostanzialmente ripercorso ed illustrato le proprie posizioni processuali cos? come sopra descritte; in particolare l’avv. Fabio Dani ha puntualizzato che l’Amministrazione era resistente in un giudizio intentato da altri verso atti eseguiti, onde non vi ? luogo per una pronuncia di temerariet? dell’azione ed inoltre l’Amministrazione aveva valutato anche la posizione della prima classificata e, comunque, il plagio non era pi? rilevabile in sede amministrativa. Il difensore contesta poi l’attribuzione indiscriminata della responsabilit? indipendentemente dalle funzioni svolte da ciascuno dei convenuti e, quanto all’entit? del danno, puntualizza che la sospensione disposta dal T.A.R. concerneva soltanto la posizione della controinteressata, sospesa quindi dal servizio, senza che fosse stata cautelarmente disposta l’assunzione in servizio della ricorrente, tanto che il ricorso per ottemperanza intentato da quest’ultima ? stato dichiarato improcedibile dietro specifica eccezione del Comune: ne consegue che le spese per questo giudizio non possono essere prese in considerazione.

Quanto alle altre spese legali, al pagamento delle stesse sono stati condannati in solido sia l’Amministrazione comunale che la controinteressata ed ? in corso la procedura di recupero della met? a carico di quest’ultima.

Quanto alla colpa grave ascrivibile ai convenuti, il difensore sostiene che non pu? esservi colpa grave nella decisione di resistere ai ricorsi proposti da altri ed ? comunque impossibile effettuare un giudizio prognostico sull’esito di un giudizio amministrativo.

L’avv. Cristina Balli, riportandosi alle memorie, precisa che l’annotazione di pugno del proprio rappresentato costituisce un mero nulla-osta e non un parere di legittimit? e che, comunque, il giudizio di appello nella fase cautelare era necessitato dalla situazione di fatto, in quanto le doglianze della seconda classificata erano irrituali ed intempestive e la giurisprudenza in proposito ammette la validit? della conoscenza mnemonica dell’argomento trattato nell’elaborato scritto.

Il Pubblico Ministero, dopo aver premesso i concetti di buona e sana amministrazione, puntualizza che i pubblici concorsi sono effettuati per scegliere il migliore e quindi quello che non copia, in quanto la delicatezza delle funzioni da conferire imponeva che vi fosse fiducia nella vincitrice mentre l’esposto presentato dalla seconda classificata indicava che era venuta meno la fiducia e, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale, la violazione era evidente e, quindi, c’erano tutti gli elementi per l’esercizio del potere di autotutela procedendo all’annullamento d’ufficio del concorso.

Il Pubblico Ministero precisa poi che il danno consiste nell’aver resistito alle pretese della ricorrente in quanto gli amministratori non erano obbligati a resistere, tanto pi? che si era costituita la controinteressata, ed avevano sottovalutato la questione sostanziale introdotta con il ricorso in sede giurisdizionale. Per ci? che concerne l’entit? del danno, nell’atto di citazione non di parla del giudizio di ottemperanza che risulta quindi ininfluente ai fini del decidere la presente controversia.

Quanto ai pareri resi, vi fu efficienza causale fra gli stessi e le delibere adottate e, per quanto concerne il N., Capo dell’Ufficio Legale, l’aver manifestato il proprio consenso alla nomina dell’Avvocato indica che vi ? anche l’assenso alla resistenza in giudizio.

D I R I T T O

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??????????? La domanda formulata all’apertura del dibattimento del Presidente del Collegio e, soprattutto, la risposta fornita dal Pubblico Ministero, subito ripresa dall’avv. Fabio Dani nelle proprie difese verbali, consente di definire nel merito la controversia senza che sia necessario affrontare la questione pregiudiziale della prescrizione dell’azione accusatoria sollevata dall’avv. Fabio Dani e dall’avv. Cristina Balli nelle proprie difese scritte, questione che pu? quindi considerarsi assorbita nella pronuncia nel merito, cos? come quella relativa alla esatta quantificazione dell’asserito danno erariale.

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??????????? Invero, le doglianze presentate dalla seconda classificata nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui si controverte, per espressa ammissione del Pubblico Ministero, sono state presentate quando gi? la prima classificata nella medesima graduatoria aveva assunto servizio.

??????????? Tanto basta per escludere la possibilit?, per l’Amministrazione comunale interessata, di ricorrere all’istituto dell’autotutela in quanto in applicazione dello stesso possono essere espunti dall’ordinamento unicamente i provvedimenti, adottati dalla medesima Amministrazione, che non abbiano prodotto effetti: nel caso di specie, invece, gli effetti si sono prodotti in quanto si era gi? incardinato il rapporto di servizio tra l’Amministrazione e la prima classificata nella graduatoria di merito.

??????????? E’ stato inoltre sostenuto (T.A.R. Puglia, sez. II, Lecce, 1? giugno 1999 n. 362) che l’autorit? responsabile di una procedura concorsuale ha il potere e il dovere di assicurare la regolarit? della stessa anche mediante l’esercizio del potere di autotutela, ferma restando l’intangibilit? delle valutazioni di merito, cio? della sfera rimessa all’apprezzamento di organi tecnici e, quindi, sottratta alla disponibilit? di chi deve assicurare la legittimit? del procedimento.

??????????? Ci? significa che, nella fattispecie, l’annullamento in sede di autotutela del provvedimento di nomina oltre che del provvedimento di approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice avrebbe comportato un giudizio, e quindi una valutazione degli elaborati presentati dai candidati, che era stato compiutamente rimesso alla Commissione giudicatrice la quale, a sua volta, con l’ultimazione delle procedure concorsuali e la redazione della graduatoria generale di merito, aveva esaurito la propria funzione e non aveva pi? alcun potere di rivedere gli atti compiuti.

??????????? E’ stato in proposito affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con sentenza n. 170 del 2 maggio 1991, che il giudizio circa la sussistenza del plagio ovvero della copiatura totale o parziale di prove d’esame ha carattere tecnico e non si presta ad un controllo di legittimit? ed il TA.R. Marche, con sentenza n. 191 del 26 marzo 1993 ha soggiunto che la commissione giudicatrice, unico organo che pu? esercitare il potere di annullamento della prova di concorso, deve dar conto del procedimento logico che ha portato all’esercizio di detto potere, in presenza di un plagio solo parziale compensato dal contenuto dei rimanenti svolgimenti e dall’eventuale colloquio.

??????????? Il Consiglio di Stato, Sezione VI, poi, con sentenza n. 475 del 20 maggio 1995 ha sostenuto che in caso di annullamento per plagio delle prove scritte di un candidato, la commissione giudicatrice deve adeguatamente motivare in ordine all’incidenza della frode nell’economia dell’elaborato redatto dal candidato, dimostrando che la positiva valutazione dell’elaborato stesso non sarebbe stata possibile senza il sostanziale apporto del plagio.

??????????? Quanto sopra basta ad escludere che l’Amministrazione comunale interessata potesse far uso, nella fattispecie, del potere di autotutela di norma spettante.

??????????? Inoltre gli interessi contrapposti da valutare prima di procedere all’adozione del provvedimento di autotutela nel caso di cui si controverte non sono un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione di un atto illegittimo ed un interesse privato alla conservazione del medesimo atto, bens? gli interessi di due privati in quanto l’interesse pubblico sotteso alla procedura concorsuale ? quello alla copertura del posto, essendo ininfluente, ai fini della spesa pubblica, la identit? del soggetto che detto posto ricopre e rivestendo la qualifica di mero interesse alla legittimit? degli atti quello eventualmente tutelato dall’amministrazione in sede di autotutela.

??????????? Peraltro la Procura Regionale imputa ai convenuti la colpa grave di aver resistito in un giudizio intentato da altri avverso un provvedimento adottato dall’Ente amministrato dagli stessi, e tale imputazione discende dalla considerazione che i convenuti medesimi non avrebbero proceduto ad un giudizio prognostico in merito al probabile esito del giudizio avanti al Giudice Amministrativo; ritiene in proposito il Collegio che il giudizio sulla temerariet? del comportamento degli amministratori possa essere legittimamente svolto allorquando gli stessi intentino un giudizio e non anche quando addivengano alla determinazione di resistere all’altrui azione giudiziaria avverso l’Amministrazione.

??????????? Risulta dagli atti di causa che il provvedimento cautelare adottato dal T.A.R. adito dalla concorrente graduata al secondo posto non ha tenuto in considerazione gli interessi precipui della ricorrente bens? solo quelli dell’Amministrazione in quanto il parziale accoglimento dell’istanza cautelare ha comportato la sospensione dell’efficacia del provvedimento di nomina della prima classificata ma il T.A.R. non si ? spinto, in anticipazione del futuro giudizio, a disporre nella immediatezza il subentro della ricorrente al posto della controinteressata, e prova ne ? il giudizio per ottemperanza svolto dalla ricorrente ? stato dichiarato inammissibile, e ci? sembra costituire un attendibile indizio della incertezza del giudizio finale, quanto meno in fase cautelare.

??????????? N? pu? essere sottaciuto che una sia pur minoritaria giurisprudenza amministrativa riconosce la possibilit? che, per mero sforzo mnemonico, il concorrente ad un concorso a posti di pubblico impiego riproduca nel proprio elaborato parti significative di lavori pubblicati da altri autori, senza che ci? costituisca plagio sanzionabile con l’esclusione dal concorso, e ci? certamente impedisce di riscontare la sussistenza di colpa grave nel comportamento degli amministratori che hanno deciso di resistere alla pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente.

??????????? Le argomentazioni che precedono impediscono quindi che possa ascriversi a colpa il comportamento dei convenuti i quali, pertanto, debbono essere mandati assolti dalla domanda attrice, con compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

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??????????? La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, assolve i convenuti dalla domanda attrice.

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Spese compensate.

Cos? deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 19 novembre 2003.

Depositata in Segreteria il 01/03/2004?

Francaviglia Rosa

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