Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ amministrativa per danno erariale – sent. Centrale appello n. 216/2004 – comunita’ montana – danno da tardiva corresponsione retribuzione a lavoratori illegittimamente assunti e non tempestivamente pagati –

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La sentenza in allegato vede come convenuto in responsabilit? erariale il presidente pro tempore di una comunit? montana che, a fronte di illegittime assunzioni di personale, aveva corrisposto tardivamente le retribuzioni ai lavoratori con conseguente aggravio di spesa per oneri accessori.

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

Presidente: T. De Pascalis – Relatore: M. Casaccia

F A T T O

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Con la sentenza impugnata il giudice di prime cure ha condannato il Sig. N. T., nella qualit? di presidente pro-tempore della Comunit? Montana Camastra Alto Sauro alla restituzione a favore della predetta Comunit? della somma di Euro 100.000,00, oltre le spese processuali, a fronte di una domanda attrice di Euro 322.012,00 e pari al mutuo stipulato dall’Ente per la copertura di spese per retribuzione dei lavoratori, per interessi e rivalutazione delle stesse, per spese giudiziarie e per altri diversi oneri.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto la responsabilit? amministrativa soltanto con riferimento all’aggravio di interessi e rivalutazione per tardiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori illegittimamente assunti e quindi non tempestivamente pagati. Non pu? costituire invece danno risarcibile il pagamento delle competenze dovute agli operai forestali nella campagna di forestazione del 1991 in quanto bisogna tener conto del vantaggio comunque conseguito dall’Ente nel completamento del piano di forestazione programmato attraverso l’effettuazione di ulteriori giornate lavorative. Quindi l’esborso di L. 257.761.891 non pu? essere considerato danno risarcibile in quanto utilizzato per compensare gli operai del lavoro comunque prestato a favore dell’Ente di appartenenza.

Il Procuratore Regionale nell’impugnare la sentenza ha ritenuto che il piano di forestazione programmato per l’anno 1991 non pu? che essere quello reso possibile dai fondi stanziati, per cui le giornate aggiuntive non costituiscono completamento del piano di forestazione del 1991. Perci?, pur condividendo che le giornate in pi? fatte effettuare dal Presidente dell’Ente delegato dalla Regione possano aver avuto qualche vantaggio per la Comunit?, tuttavia il pagamento di queste giornate non pu? non costituire danno a causa dello sfondamento dei limiti di stanziamento e di programma.

La Sezione di prime cure nel fare uso del potere riduttivo ha forse, secondo il P.M. appellante, non considerato che il comportamento del Presidente pu? aver avuto un significato di ripercussione elettorale perch? la vicenda si ? verificata in prossimit? della campagna elettorale. Perci?, chiede in riforma della sentenza gravata che il T. venga condannato ad Euro 133.123,00, pari alle competenze pagate in pi? agli operai forestali e poi ad Euro 102.594,00 per gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro tardivamente corrisposti.

Con la comparsa di costituzione in data 11.4.2002 il Sig. N. T. ha contestato quanto dedotto nell’appello principale e contestualmente ha proposto un appello incidentale sostenendo che la sentenza ? del tutto erronea in quanto non esiste la responsabilit? amministrativa contestata in ordine al presunto addebito. Le giornate lavorative autorizzate non erano prive di copertura finanziaria e quelle autorizzate non eccedevano il budget programmato. La Regione Basilicata aveva redatto un piano regionale di forestazione prevedendo un finanziamento di L. 1.491.615.000 per eseguire n. 18.415 giornate lavorative. Il Presidente della Comunit? Montana non poteva modificare tale piano; peraltro, la Comunit? Montana con delibera n.? 156 del 3.6.1991 aveva predisposto un’integrazione di L. 150.000.000 per il piano annuale di forestazione. Nel 1991 vennero effettuate 501 giornate in pi? rispetto a quelle finanziate dalla Regione, tutte per? munite della copertura finanziaria proveniente dalla delibera n. 156/91. Conseguentemente, rientrando le 501 giornate lavorative nella previsione finanziaria del piano stralcio della Comunit? Montana, non vi era alcuno sfondamento finanziario per quanto riguarda le 102 giornate lavorative retribuite. Ci? ? tanto vero che lo stesso Pretore penale ha riconosciuto che non si versa in un’ipotesi di mancanza di copertura finanziaria. Ribadito allora che il Presidente della Comunit? Montana non ha autorizzato giornate ulteriori rispetto a quelle contemplate nel piano stralcio comunitario, non pu? parlarsi di alcuna responsabilit? sua anche in considerazione del fatto che i successivi amministratori non hanno provveduto a corrispondere le retribuzioni ai lavoratori e quindi la sentenza va censurata anche in considerazione della mancata valutazione della responsabilit? di altri soggetti indicati nella difesa del T. e per il fatto che non ? stato integrato il contraddittorio.

Infine, ? evidente che il T. ha tenuto una condotta del tutto conforme alla buona fede.

In via del tutto subordinata, il potere riduttivo ? stato esercitato in una maniera molto parsimoniosa, considerato che il T. ha agito per motivi, cos? come riconosciuto in sentenza, di particolare valore sociale.

Quanto all’appello principale, ritiene il T. che sia pi? che corretta la compensatio lucri cum danno in materia di prestazioni lavorative perch? il vantaggio conseguito dall’Ente ? in re ipsa con la conclusione della conferma della sentenza impugnata e ovviamente con l’accoglimento dell’appello incidentale con la definitiva assoluzione del T. da qualsiasi addebito.

Con le conclusioni scritte del 2.7.2002 il Procuratore Generale ha contestato tutte le deduzioni difensive dell’appellante in via incidentale con riguardo alla condanna inflitta in primo grado; vale a dire il P.G. ha sostenuto che non vi ? alcun dubbio circa la mancanza di copertura delle giornate lavorative. Infatti, a suo giudizio, la delibera giuntale del 17.7.1991 fu revocata dal Consiglio Comunale del 29.10.1991 proprio per l’assenza di un’adeguata copertura economica. Ancorch? tale decisione divenne esecutiva il 7.12.1991 il T. non avrebbe dovuto disporre la prosecuzione dei lavori proprio perch? le spese non furono autorizzate.

Il giudice di prime cure ha inoltre tenuto conto che la somma di L. 248.000.000 apparteneva all’esercizio del 1990 e poteva quindi essere utilizzata soltanto per quell’anno, mentre per quanto riguarda l’eventuale responsabilit? di altri amministratori e l’accertamento di tale responsabilit? trattasi in ogni caso di fatti rientranti nelle competenze della Procura contabile.

Il giudice ordinario comunque ancorch? abbia escluso il dolo ha ritenuto illegittima l’assunzione del personale sicch? in conclusione il Procuratore Generale, fermo restando quanto richiesto dal P.M. di prime cure nell’atto d’appello, chiede che l’appello incidentale venga rigettato con condanna del T. alle spese del doppio grado di giudizio.

Nella pubblica udienza odierna gli Avvocati difensori del T. si sono rimessi alle conclusioni scritte precisando in particolare che alcuna responsabilit? pu? essere addebitata al loro assistito perch? dalla documentazione risulta chiara la copertura finanziaria oltre che quella di cassa accreditata sia dalla Regione Basilicata (L. 1.515.522.000) che dalla Comunit? Montana (L. 150.000.000, delibera giuntale n. 156 del 3.6.1991).

Inoltre, aggiungono che la vera responsabilit?, a loro giudizio, del ritardo dei pagamenti coinvolgente il danno provocato dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria, ? da addebitare agli assessori che pur rimanendo in carica fecero venir meno il numero legale delle giunte esecutive convocate dal Presidente T., causando, in tal modo, il precitato ritardo nell’adempimento dei dovuti pagamenti ai prestatori di lavoro, pagamenti effettuati soltanto negli anni successivi alle dimissioni dello stesso Presidente T..

Di contro, il Procuratore Generale ha insistito nella conferma delle conclusioni rassegnate ritenendo pi? che corretta la decisione impugnata a seguito della mancanza di copertura finanziaria delle giornate lavorative illegittimamente autorizzate dall’appellante.

D I R I T T O

Dalla ricostruzione dei fatti sottostanti agli atti versati nel processo risulta evidente che il T. fosse consapevole dell’insufficienza della copertura finanziaria di riferimento.

Il 31.10.1991 scrisse al Presidente della Giunta Regionale per chiedere di provvedere all’assegnazione di ?fondi o giornate lavorative aggiuntive rispetto a quelle gi? assegnate per consentire a tutti i forestali l’effettuazione delle 102 giornate lavorative?. Senza alcun riscontro alla sua richiesta lo stesso Presidente in data 16.11.1991 autorizz? la prosecuzione dei lavori fino al 22.11.1991. Il 28.11.1991, al fine di evitare qualsiasi equivoco, il Dipartimento dell’Agricoltura e delle Foreste della Regione Basilicata declin? ogni responsabilit? per scelte autonome facendo presente che non sarebbero state riconosciute spese non autorizzate eccedenti la normale assegnazione. Nonostante questo preciso avvertimento il T. non provvide sino a quando il 2.12.1991 dispose la cessazione del rapporto con i braccianti agricoli. Non c’? dubbio che, a fronte di questa situazione fattuale provata agli atti, si ? in presenza di una violazione dei principi di contabilit? pubblica secondo i quali i fondi vanno gestiti in relazione al bilancio preventivo ed all’esercizio di riferimento; vale a dire i fondi del piano di forestazione del 1991 non garantivano a tutti i forestali le spese per le 102 giornate lavorative consentite ai forestali. E’ parimenti indubbio che la pretesa fondata sulla pertinenza all’esercizio 1991 dell’importo di L. 248.000.000 era del tutto infondata dato che questa somma era vincolata per l’esercizio del 1990. Il comportamento quindi del T. conclusivamente non pu? che essere riferito anche dal punto di vista soggettivo ad una negligenza non scusabile e quindi a colpa grave.

Ci? precisato, non pu? comunque non rilevarsi che il T. ha convocato per ben quattro riunioni consecutive la Giunta Esecutiva con all’ordine del giorno il pagamento delle giornate lavorative, e ci? nonostante gli amministratori pur rimanendo in carica fecero mancare il numero legale, con ci? determinando delle concause non irrilevanti nel mancato pagamento delle somme dovute ai braccianti forestali; sicch? se ? vero da un lato che la condotta degli amministratori succedutisi al T. non pu? comportare esenzione dalle responsabilit? di quest’ultimo, ? altrettanto vero che pur ricadendo l’accertamento delle responsabilit? degli altri amministratori nell’ambito della competenza autonoma della Procura contabile, ai fini dell’esercizio del potere riduttivo tale situazione concorrenziale non pu? sfuggire ad una valutazione equitativa che a giudizio del Collegio deve ripercuotersi in una minore somma da addebitare a titolo di risarcimento all’appellante T.. Vale a dire il Collegio ritiene pi? che congrua una condanna ad una somma di Euro 50.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria. E tutto questo fermo restando quanto gi? deciso correttamente dal giudice di primo grado con riguardo alla compensazione del danno derivato dal vantaggio comunque conseguito dall’Ente per il completamento del piano di forestazione programmato attraverso l’effettuazione di ulteriori giornate lavorative da retribuire comunque in base al disposto di cui all’art. 1216 del codice civile.

Conclusivamente, quindi, il Collegio ritiene di confermare la sentenza impugnata quanto all’an debeatur con riduzione invece del quantum da risarcire in Euro 50.000,00 comprensivi di rivalutazione, oltre ovviamente il pagamento degli interessi a far data dalla pubblicazione della sentenza di prime cure e alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello proposto del Sig. T. N. e rigettato l’appello incidentale del Procuratore Regionale avverso la sentenza indicata in epigrafe condanna l’appellante T. N. al pagamento della somma di Euro 50.000,00 oltre agli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e con la condanna alle spese del doppio grado di giudizio che dal deposito dell’originale di questa sentenza vengono liquidate in Euro 373,62 (trecentosettantatre/62).

Cos? deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 30 marzo 2004 e 6 aprile 2004.

Depositato nella Segreteria il 1 LUG. 2004

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Francaviglia Rosa

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