Corte dei conti – del. N. 5/f/2006 – sezione regionale di controllo per la Puglia – legge finanziaria per l’anno 2006 – enti locali – comune di Maruggio – inosservanza in relazione alla spesa corrente e per la gestione di competenza delle prescrizioni di

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            Con la deliberazione n. 5/F/2006, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, all’esito dell’esame della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo del Comune di Maruggio, trasmessa all’A.G. contabile ai sensi dell’art. 1, comma 166, della L. 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria per l’anno 2006) (quale incombente previsto dal Legislatore al fine di tutelare l’unità economica della Repubblica e per assicurare il coordinamento della finanza pubblica), statuisce l’inosservanza dell’ente locale in relazione alla spesa corrente e per la gestione di competenza delle prescrizioni di cui al comma 140 della succitata Legge Finanziaria prevedendo alla A.G. contabile – altresì – che vengano adottate le necessarie misure correttive da comunicare a detta Sezione del Controllo.
Sul punto è utile ricordare che l’ente locale, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 167, della legge di cui sopra, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
I giudici del controllo rilevano che il Comune di Maruggio, ancorché “ente locale virtuoso” a mente del relativo disposto di cui al comma 140, ha previsto in bilancio, per l’esercizio 2006, spese correnti per un ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) superiore al corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, in violazione del succitato comma 140, il quale stabilisce che per gli enti locali così classificati (virtuosi), il complesso delle spese correnti nell’esercizio 2006 deve essere inferiore al 2004 del 6,5 per cento.
Tale violazione si realizza attraverso l’illegittima inclusione nel novero delle spese sociali di uscite non riconducibili a quelli funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (comma 142 – lett. d) quali quelle rivolte a combattere il randagismo anche attraverso l’istituzione di canili intercomunali ovvero quelle destinate all’istruzione pubblica da includersi nel capitolo di bilancio di specifica pertinenza.
Rilevano i giudici che è sufficiente l’esclusione dalle spese sociali della prima voce di uscita fra quelle contestate a determinare il superamento del limite del patto di stabilità interno quale condizione ostativa all’approvazione dei documenti contabili in esame.
Il Collegio, pertanto, rinvia all’ente locale per l’adozione delle necessarie misure correttive, come stabilito dal comma 168 dell’art. 1 della legge 266/2005 che dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria od il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
   Di seguito il provvedimento.
 
 
Deliberazione n.5/F/2006
 
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
 
composta
Giuseppantonio Stanco
presidente
Michele Grasso
consigliere
Vincenzo Niceta Scurti
consigliere
Stefania Petrucci
referendario
 
nell’adunanza del 3 ottobre 2006
 
Premesso:
 
          che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art.1 comma 138 stabilisce che “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (solo per il 2006, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma, della Costituzione”;
          che per quanto riguarda, in particolare, i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e le Province, i successivi commi da 140 a 147, ed il comma 198, ai fini del rispetto del “patto interno di stabilità”, stabiliscono i limiti complessivi di previsione e di impegno delle spese correnti e delle spese in conto capitale, per il corrente esercizio 2006, e per i due esercizi successivi, nonché i criteri di calcolo e le categorie di spese escluse dal calcolo per l’osservanza dei limiti innanzidetti.
 
Considerato che, di seguito, i commi 166,167 e 168, stabiliscono, rispettivamente che:
 
          ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economica-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo (comma 166);
          la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dar conto del rispetto degli obbiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione (comma 167);
          le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obbiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno (comma 168).
 
Verificato che la Sezione per le autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 del 28-4-2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – supplemento n. 132 del 30-5-2006, ha approvato le prescritte linee guida con correlato questionario, relativamente ai bilanci di previsione 2006 e per la gestione di competenza, e che tali documenti sono stati rimessi agli organi di revisione dei Comuni e delle Province della Puglia da questa Sezione regionale di controllo, con lettera presidenziale n. 614 del 4 maggio 2006;
 
Letta ed esaminata la relazione rimessa dall’Organo di revisione del Comune di Maruggio (5.484 abitanti) pervenuta il 10 luglio 2006, il magistrato istruttore, designato per i Comuni della provincia di Taranto con ordinanza presidenziale n.7/06 del 31/5/2006, ha rilevato che relativamente alla spesa corrente, pur risultando alla luce dei dati riferiti, formalmente rispettati i parametri concernenti il patto di stabilità interno, posto che la spesa corrente complessiva (al netto delle esclusioni di legge) ammonta ad euro 1.688.088,00, inferiore di oltre il 6,5% alla spesa corrente impegnata nell’esercizio 2004, si evidenziava un notevole incremento della spesa sociale (funzione 10) che passava da euro 130.439,53 dell’esercizio del 2004 ad euro 370.783,00 del 2006, talché con lettera n.1031 del 13/7/2006, il magistrato relatore chiedeva all’Organo di revisione di specificare le tipologie di spesa allocate nella funzione 10, con i relativi importi.
 
Rilevato che, a fronte dei dati forniti in risposta dal Presidente del Collegio dei revisori, il magistrato istruttore con lettera n.1260 del 11/8/2006, diretta al Sindaco, contestava che nelle spese classificate nella funzione 10 (spese sociali) risultavano spese che non avevano titolo a tale qualifica, quali:
a)     spese diverse per cani randagi: € 45.000,00;
b)     quote di compartecipazione per canili intercomunali: € 6.000,00;
c)      fornitura gratuita di libri scolastici: € 12.000,00;
d)     assegnazione borse di studio: € 30.000,00;
e)     contributi per acquisto libri ed effetti scolastici: € 12.000,00.
Si obiettava, altresì, che quelle indicate alle lettere c), d), e), rientrano chiaramente nella funzione “istruzione pubblica”.
In dipendenza di quanto innanzi, il magistrato istruttore ha osservato al Sindaco che con l’inclusione anche solo della spesa di € 51.000,00 relativa al servizio sul randagismo, l’ammontare complessivo della spesa corrente del Comune di Maruggio per l’esercizio 2006 viene ad assommare ad € 1.739.088,00 che confrontato con il corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnati nell’esercizio 2004, pari ad € 1.824.498,88 (quadro 5.2), risultava in violazione dell’art. 1, comma 140, della legge 226/005, il quale stabilisce che nel corrente esercizio il complesso delle spese correnti deve essere inferiore al 2004, del 6,5% o dell’8%, a seconda se trattasi o meno di comune “virtuoso”.
Sicchè risultava evidente che non era stato osservato il patto di stabilità interno come prescritto dalla normativa succitata.
 
Vista la lettera n.10225, in data 30/8/2006, con la quale il Sindaco del Comune di Maruggio, in risposta alle osservazioni come innanzi formulate, rappresenta che le spese in contestazione effettivamente non erano state inserite nella funzione 10 nell’esercizio 2004, ma che in fase di elaborazione del bilancio 2006, le stesse sono state trasferite alla funzione 10 (spesa sociale) in quanto trattasi di servizi erogati alla persona anche sulla base della condizione economica familiare; in merito, poi, all’importo di euro 6.000,00 attribuito al Consorzio cani randagi, il sindaco riferisce che lo stesso concerne la sola quota di cofinanziamento e non i servizi erogati dal Consorzio.
 
Sentito il Responsabile dei Servizi finanziari del Comune, intervenuto all’adunanza della Sezione, il quale ha ribadito il contenuto della nota sindacale succitata.
 
Quanto innanzi premesso,
 
Considerato che a mente del comma 142, lettera d, art.1 della legge 266/2005 non sono computabili ai fini del patto di stabilità le “spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194”, la Sezione osserva che nessuna delle spese nella succitata nota contestativa n.1260 dell’11/8/2006, come innanzi elencate, è ragionevolmente riconducibile nelle tipologie enumerate alla funzione 10 (spese sociali) del menzionato regolamento n. 194/96, meno che mai la spesa relativa al servizio per i cani randagi, mentre chiaramente le altre spese rientrano nella voce n. 05 della funzione 4 (istruzione pubblica) che riguarda: “assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi”. Parimenti non costituisce “trasferimento” a Pubblica Amministrazione, bensì “corrispettivo di servizio”, la quota di partecipazione alle spese generali di amministrazione e funzionamento del Consorzio intercomunale costituito per la repressione del randagismo.
Ne consegue che l’ammontare complessivo della spesa corrente effettivamente computabile ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita assomma, a rigor di legge, ad euro 1.739.088,00 sicuramente superiore a quella ammessa a termine del ripetuto comma 140, della legge 266/2005.
 
In dipendenza delle considerazioni che precedono
 
LA SEZIONE
 
Visto l’art. 1 – comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Udito il relatore, nella persona del Presidente, dr. Giuseppantonio Stanco;
 
DELIBERA
 
di dare atto che il Comune di MARUGGIO (prov. di Taranto) nel bilancio di previsione, per l’esercizio dell’anno 2006, non ha osservato, relativamente alla spesa corrente e per la gestione di competenza, le prescrizioni stabilite dal succitato comma 140, art. 1 legge 266/2005, in quanto detto Comune ha previsto, nel bilancio 2006, spese correnti per l’ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) di euro 1.739.088,00, il quale confrontato con il corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, pari ad euro 1.824.498,88 (quadro 5.2 del questionario) risulta in violazione del summenzionato comma 140, la cui osservanza avrebbe comportato una previsione complessiva di spesa corrente non superiore ad euro 1.705.906,45 corrispondente all’ammontare delle spese correnti impegnate nel 2004, ridotto del 6,5%, trattandosi di Comune “virtuoso”, giusta dichiarazione dell’Organo di revisione.
Dispone che la presente pronuncia sarà rimessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di MARUGGIO affinché ne diano urgente comunicazione al predetto Consiglio Comunale per “l’adozione delle necessarie misure correttive”, come stabilito dal ridetto comma 168, art. 1 legge 266/2005.
Le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Comunale dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo, per quanto di ulteriore competenza.
 
 
Il Presidente relatore
f.to G. Stanco
 
 
 
 
Depositata in segreteria il 9 ottobre 2006
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Carmela Doronzo
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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