Corte Costituzionale sentenza n. 23 del 28.1.2015, depositata il 27.2.2015: non può riconoscersi alcun rilievo giuridico all’opposizione del querelante al procedimento per decreto penale di condanna.

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Con la sentenza n. 23 del 28.1.2015, depositata in data 27.2.2015, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 459 comma 1 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 111 cost., nella parte in cui “prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna”. La pronuncia in questione pone fine all’ampio dibattito sviluppatosi intorno alla legittimità di questa facoltà, introdotta nell’art. 459 c.p.p. all’indomani delle modifiche alla norma apportate dalla legge n. 479/1999, recante “Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario”.

Com’è noto, la disciplina originaria del rito speciale in questione consentiva la conclusione del processo penale con decreto di condanna solo per i reati perseguibili d’ufficio. Con la riforma del 1999 il legislatore ha ampliato la sfera oggettiva di applicazione di questo procedimento alternativo, consentendone l’ammissibilità anche in caso di reati perseguibili a querela; ha, tuttavia, subordinato l’esperibilità dello stesso in parte qua alla condizione negativa che nell’atto di querela non sia stata dichiarata l’opposizione del querelante alla definizione del giudizio secondo dette modalità speciali.

L’art. 459 c.p.c. dispone, infatti, che “Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato (termine non perentorio) e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. Del decreto penale è data comunicazione al querelante. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale”.

Fino all’intervento in commento della Consulta, dunque, il modulo procedimentale in questione risultava duplice a seconda che i reati oggetto di accertamento fossero perseguibili d’ufficio o solo a querela della persona offesa. Nella prima ipotesi, l’opzione del rito alternativo era rimessa esclusivamente alla valutazione del pubblico ministero ed al controllo magistratuale; nella seconda ipotesi, invece, la scelta del pubblico ministero poteva essere obliterata dalla opposizione del querelante formulata al momento della proposizione della querela, che non consentiva al p.m. neanche di sottoporre alla valutazione del magistrato l’ammissibilità della definizione alternativa e la ragionevolezza  del quantum della pena proposta.

Due essenzialmente i rilievi critici mossi dalla dottrina in ordine alla previsione di una simile facoltà. Innanzitutto l’incisione negativa sulle finalità deflattive del contenzioso, sottese all’introduzione nel 1988 dei diversi riti c.d. speciali ed all’ampliamento del ricorso al procedimento per decreto penale con le modifiche introdotte nel 1999. Difatti l’art. 74 c.p.p. prevede che “l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”. La fase delle indagini preliminari, momento nel quale può essere maturata la volontà di definizione alternativa del procedimento da parte del p.m., precede il processo vero e proprio, che si instaura solo con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p.. L’emissione del decreto penale di condanna, essendo astrattamente idoneo a definire il giudizio, preclude la possibilità per il querelante di costituirsi parte civile, salva l’ipotesi di opposizione ex art. 464 c.p.p.. Il querelante, pertanto, avrebbe sempre interesse a dichiararsi contrario alla definizione tramite procedimento per decreto di condanna, sicché nella generalità dei casi la modifica introdotta nel 1999 risulterebbe tanquam non esset.

In secondo luogo, la eccezionalità della efficacia di norme processuali dipendenti dalla volontà di un soggetto che nella fase delle indagini preliminari non è parte del giudizio e che non subisce alcun detrimento dall’accesso dell’indagato al regime premiale né in ordine all’interesse all’applicazione di una sanzione penale né in ordine al risarcimento del danno da fatto di reato. Con riferimento al primo aspetto, infatti, il reo non è sottratto alla pena, perché ciò che muta è essenzialmente il procedimento attraverso il quale si giunge alla condanna. Per quel che attiene al secondo profilo, invece, se da una parte il decreto penale esecutivo non ha efficacia di giudicato nel processo civile, dall’altra la persona offesa ed il soggetto danneggiato conservano impregiudicate le azioni civili per il risarcimento del danno da fatto di reato ex artt. 2043 e ss c.c..

Nel quadro dialogico brevemente riassunto, si è inserita l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano del 7.8.2013 che, in accoglimento delle osservazioni formulate dal pubblico ministero in ordine al sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 459 comma 1 c.p.p. nella parte in cui è riconosciuta la facoltà al querelante di opporsi alla definizione del giudizio con decreto penale, ha rimesso la questione alla Consulta.

Ad avviso del giudice a quo detta facoltà contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 cost., in quanto l’instaurazione del processo con rito ordinario a seguito dell’opposizione comporterebbe una inevitabile dilatazione dei tempi processuali, in assoluto contrasto con la ratio acceleratoria sottesa alla previsione di tutti i riti speciali e non da ultimo al procedimento per decreto penale di condanna. Tale compressione sarebbe irragionevole in quanto non controbilanciata dalla necessità di tutelare diritti del querelante di pari rilievo. Il Tribunale concorda, infatti, con l’ufficio del pubblico ministero in ordine al fatto che l’interesse del querelante all’accertamento della penale responsabilità del reo ed alla sua condanna a pena non è intaccato dal ricorso al procedimento speciale ex artt. 459 e ss c.p.p., in alternativa al rito ordinario: il procedimento, infatti, si conclude con la condanna del reo ad una sanzione penale, seppure pecuniaria. Non sarebbe leso neppure il suo interesse al risarcimento del danno da reato, attesa la conservazione delle azioni civili relative.

La facoltà di opposizione, poi, risulterebbe violativa degli artt. 101 e 112 cost., in quanto sottrarrebbe al pubblico ministero la titolarità dell’esercizio dell’azione penale, laddove invece l’ordinamento processuale rimette la scelta del rito (giudizio direttissimo, immediato, ordinario, procedimento per decreto) esclusivamente all’ufficio del pubblico ministero (…). Fanno eccezione solo il rito abbreviato in cui la scelta è rimessa alla volontà dell’imputato e l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. dove è richiesto l’accordo tra accusa ed imputato.

Infine, la previsione dell’art. 459 comma 1 c.p.p. si appaleserebbe contrastante con il principio di ragionevolezza, non essendo prevista identica facoltà né nelle ipotesi di procedimento per decreto relativo a reati perseguibili d’ufficio né nell’ambito del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. Rito questo sostanzialmente assimilabile al procedimento per decreto penale di condanna.

Ad avviso del giudice remittente, quindi, la norma sembrerebbe non trovare alcun ragionevole fondamento, oltre a prestarsi ad una illegittima forzatura della funzione del processo che da strumento di accertamento dei fatti diventerebbe per sé stesso una sanzione nei confronti dell’autore del reato.

L’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rigetto della questione di costituzionalità sulla base di quattro considerazioni: 1. la previsione dell’art. 459 comma 1 c.p.p. troverebbe giustificazione nell’interesse del querelante alla costituzione di parte civile nel processo penale ai fini dell’ottenimento del risarcimento danni ex delicto; facoltà preclusagli in caso di definizione anticipata del procedimento in fase di indagini preliminari; 2. non sarebbero richiamabili come termini di paragone i reati perseguibili d’ufficio, essendo evidente la loro non omogeneità con i reati procedibili a querela; 3. La facoltà di opposizione del querelante, lungi dal precludere l’esercizio dell’azione penale, inciderebbe solo sulle modalità di esercizio della stessa; 4. non sarebbe irragionevole la dilazione dei tempi processuali determinata dalla norma in questione, che risulta preordinata a salvaguardare l’interesse della persona offesa alla soddisfazione della sua pretesa risarcitoria, altrimenti destinata ad essere inappagata.

La Consulta, respinte le tesi dell’Avvocatura, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale. Premessa la natura premiale del procedimento per decreto penale di condanna[1], i giudici richiamano le considerazioni contenute nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, supplemento ordinario n. 93), ove il procedimento per decreto è definito uno “strumento privilegiato di definizione anticipata del procedimento”, tale da consentire “il maggior risparmio di risorse e la maggior semplificazione”. A loro avviso, la previsione dell’art. 459 comma 1 c.p.p. , che si caratterizza per la assoluta eccentricità nell’ambito dell’ordinamento giuridico, risulta assolutamente distonica rispetto a tali obiettivi. Nel disciplinare istituti per certi versi simili, quali l’opposizione all’archiviazione ex art. 409 c.p.p. e l’opposizione alla pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 34, comma 3, dlgs 274/2000, il legislatore ha riconosciuto tale facoltà alla persona offesa che si rivolge nei confronti di una pronuncia del giudice, di archiviazione o di non doversi procedere, che certamente non è satisfattiva dell’interesse dell’opponente. Diversamente, invece, con l’emissione del decreto penale di condanna il querelante vede soddisfatta la sua volontà di punizione dell’imputato. Ai sensi dell’art. 90 c.p.p. inoltre, la persona offesa anche se non costituitasi parte civile può partecipare al procedimento penale e, in ogni stato e grado del procedimento, può presentare memorie e indicare elementi di prova, con esclusione del giudizio di cassazione. Si tratta di un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in «una sfera di azione che tende a realizzare, mediante forme di “adesione” all’attività del pubblico ministero ovvero di “controllo” su di essa, una sorta di contributo all’esercizio dell’azione penale».

Con riferimento poi al risarcimento dei danni da reato, la Corte precisa che l’assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione dei processi rispetto all’interesse del soggetto danneggiato, nell’ambito del processo penale, di avvalersi del processo medesimo ai fini del riconoscimento delle sue pretese di natura civilistica. (…) l’eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di risarcimento del danno nella sede civile. (…) risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte. Inoltre, la possibilità di esercitare l’azione civile nel processo penale da parte del querelante mediante l’opposizione alla definizione del procedimento con il decreto penale di condanna è del tutto incoerente con la mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione nella disciplina del “patteggiamento”. Che i due riti messi a confronto non siano completamente assimilabili non rileva ai fini del giudizio di ragionevolezza, in quanto il principio de quo è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell’identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe come appunto nel caso in esame (sentenza n. 1009 del 1988). Si consideri, poi – prosegue la Corte – che l’attuale disciplina non esclude che, a seguito dell’opposizione del querelante, che è ostativa alla definizione mediante decreto penale di condanna, il procedimento sfoci proprio nel rito di cui all’art. 444 c.p.p., con la conseguenza che viene egualmente negata la possibilità di trovare nel processo penale la sede per far valere le pretese civilistiche.

La norma in esame, in definitiva, cagiona una lesione del principio della ragionevole durata del processo, senza che la stessa sia giustificata dalle esigenze di tutela del querelante o della persona offesa, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato, devono ritenersi congruamente garantite. La censurata facoltà si pone, quindi, in violazione del canone di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, costituendo un bilanciamento degli interessi in gioco non giustificabile neppure alla luce dell’ampia discrezionalità che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto al legislatore nella conformazione degli istituti processuali (ex multis, sentenze n. 65 del 2014 e n. 216 del 2013; ordinanze n. 48 del 2014 e n. 190 del 2013). Lo scrutinio di ragionevolezza, in questi ambiti, impone, infatti, alla Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione degli artt. 3 e 111 cost., assorbito il rilievo sub 112 cost., in quanto: a) distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal reato per i reati perseguibili d’ufficio; b) non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso; c) reca un significativo vulnus all’esigenza di rapida definizione del processo; d) si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali; e) è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l’applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio nonostante l’esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo.

 


[1] I benefici sono: la possibilità di una riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale; esclusione della condanna alle pene accessorie ed al pagamento delle spese del procedimento; il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo; il reato si estingue se, nei cinque anni successivi per i delitti e nei due anni successivi per le contravvenzioni, l’imputato non commette altri reati della stessa indole

Antonia Quartarella

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