Corte costituzionale: possibile chiedere il risarcimento per i processi lumaca entro sei mesi dalla chiusura del processo

Redazione 28/02/14
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 30 del 24 febbraio 2014 i giudici della Consulta hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’articolo 55 della Legge Pinto  sul risarcimento del danno in caso di durata irragionevole dei processi,  norma che precluderebbe (ad avviso del giudice rimettente) la domanda di equa riparazione per i procedimenti ancora in corso.

Il giudizio principale era stato innestato da una lavoratrice dipendente che in passato aveva agito nei confronti del suo datore per ottenere il pagamento di alcune differenze retributive. Il giudizio si interrompeva a causa del fallimento dell’azienda presso cui la lavoratrice prestava la propria opera, e la donna, ammessa al passivo concorsuale, subìva un ritardo nel soddisfacimento della pretesa per le lungaggini della procedura.

Adiva, quindi, la Corte territoriale chiedendo l’indennizzo del danno da eccessiva durata della procedura concorsuale, sebbene fosse ancora pendente, e i giudici sollevavano questione di costituzionalità dell’art. 55 della Legge Pinto (n. 89/2001) perché la preclusione in esso contenuta (il non poter ottenere il risarcimento fintantoché il procedimento cui si riferisce è ancora in corso) contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione.

Il contrasto, avvisano i giudici, è nella disparità di trattamento fra chi lamenti l’eccessiva durata di un processo che si è concluso (che potrebbe agire per ottenere il risarcimento) e chi si dolga dell’eccessiva durata di un procedimento che non si è ancora concluso (che non può agire, sebbene in questo caso la lesione appaia addirittura più grave).

Ma la Corte costituzionale non ha ravvisato contrasti con la Costituzione, e dichiarato inammissibile la questione, così sentenziando: «l’intervento additivo invocato dal rimettente non è possibile, sia per l’inidoneità dell’eventuale estensione a garantire l’indennizzo della violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perché la modalità dell’indennizzo non potrebbe essere definita ‘a rime obbligate’ a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo».

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