Correttivo Cartabia civile: novità anche in materia penale

Nell’ambito delle previsioni del Correttivo Cartabia Civile, si segnala anche un intervento in materia penale, sull’art. 387-bis c.p.

È stato pubblicato l’11 novembre del 2024 sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 31 ottobre, n. 164, (c.d. Correttivo Cartabia Civile) recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Per approfondimenti sul Correttivo, rimandiamo all’articolo “Correttivo Cartabia civile: il testo in Gazzetta Ufficiale
Orbene, nell’ambito di quanto preveduto da tale atto avente forza di legge, si segnala anche un intervento in materia penale, dato che l’art. 5 di codesto decreto legislativo ha modificato l’art. 387-bis cod. pen. che, come è noto, prevede il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa è consistita tale modificazione ma, prima di fare ciò, verrà esaminato cosa prevede la norma incriminatrice emendata da siffatto provvedimento normativo.
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Indice

1. L’art. 387-bis cod. pen.


Come accennato in precedenza, con l’art. 387-bis cod. pen., il legislatore ha voluto perseguire il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Questo articolo, difatti, prevedeva e prevede tutt’ora al primo comma (non essendo stato cambiato codesto comma dalla normativa qui in esame) che chiunque, “essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi”.
Al secondo sempre di siffatto dettato normativo, prima che venisse emendato dal d.lgs. n. 164 del 2024, era invece contemplato quanto segue: “La stessa pena (e, quindi, la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi ndr.) si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Ciò posto, prima di esaminare come questo secondo comma è stato mutato nel caso di specie, è sufficiente osservare in questa sede che l’illecito penale de quo sia di natura plurioffensiva dato che “il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria”[1], mentre la ratio di siffatta norma incriminatrice  “corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima di reati di violenza di genere, conformemente a quanto previsto dall’intera legge, allorché vengano applicate misure cautelari non custodiali (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) o la misura precautelare di cui all’art. 384-bis c.p.p. che sono fondate esclusivamente sulla spontanea osservanza dell’indagato imputato e hanno, quindi, una minore efficacia in termini di prevenzione e reiterazione della condotta criminosa”[2] oppure si eluda l’ordine di protezione (che vedremo da qui a breve), ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. L’intervento sull’art. 387-bis c.p. per effetto del Correttivo Cartabia civile


Come già notato nella parte introduttiva di questo scritto, il legislatore è intervenuto recentemente su siffatta disposizione codicistica.
Difatti, l’art. 5, co. 1, d.lgs, 31 ottobre 2024, n. 164 ha emendato l’articolo 387-bis cod. pen. nei seguenti termini: “All’articolo 387-bis, secondo comma, del codice penale, le parole «previsto dall’articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o”.
Ebbene, fermo restando che tale comma adesso stabilisce quanto segue (le parti emendate sono contrassegnate in grassetto): “La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, si è proceduto ad una modificazione di questo genere per una mera esigenza di “coordinamento normativo”[3].
Difatti, si è agito in tal guisa solamente per sostituire “il non più attuale riferimento all’articolo 342-ter, primo comma, c.c. con quello al primo comma dell’articolo 473-bis.70 c.p.c.”[4].
In effetti, essendo stato “il contenuto dell’articolo 342-ter c.c.[5] (…) inserito dal decreto legislativo n. 149 del 2022, nel nuovo articolo 473-bis.70 c.p.c.[6]”[7], l’intervento in questione ha avuto “unicamente lo scopo di aggiornare il riferimento normativo contenuto nella norma incriminatrice”[8].

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Note


[1] Cass. pen., sez. VI, 28/03/2023, n. 19442.
[2] Ibidem.
[3] Relazione illustrativa avente ad oggetto la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in camera.it, p. 35.
[4] Servizio di bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 137 riguardante la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, marzo 2024, in camera.it, p. 37.
[5] Ai sensi del quale: “1. Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. 2. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. 3. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. 4. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario”.
[6] Secondo cui: “1. Con il decreto di cui all’articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute. 2. Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. 3. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. 4. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario”.
[7] Servizio studi della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 137 riguardante la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, 18 marzo 2024, in camera.it, p. 32.
[8] Relazione illustrativa avente ad oggetto la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in camera.it, p. 35.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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