Cooperazione Giudiziaria in materia civile: Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale

Putzu Simona 14/12/12
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Sentenza della Corte di Giustizia

del 15 Novembre 2012

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 32 e 33 – Riconoscimento delle decisioni giudiziarie – Nozione di “decisione” – Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale – Clausola attributiva di competenza»

* * * *

1) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, indipendentemente dalla qualificazione di tale decisione secondo il diritto di un altro Stato membro.

2) Il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza è vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell’irricevibilità dell’azione.

* * * *

Nella causa C – 456/11 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal ****************** (Germania), con decisione del 25 agosto 2011, pervenuta in cancelleria il 2 settembre 2011, nel procedimento:

Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, **************************-Versicherungsanstalt des öffentlichen ******, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG

contro

Samskip GmbH

LA CORTE (Terza Sezione)

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. ******ász, **********, ************ý e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. ******

cancelliere: sig. ********ès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Gothaer Allgemeine Versicherung AG, la ERGO Versicherung AG, la Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen ******, la Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, da K. Ramming, Rechtsanwalt;

– per la Krones AG, da A. Nerz e **********, Rechtsanwälte, assistiti da. *********, professore, e *********, *********;

– per la Samskip GmbH, da O. Hartenstein, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da ******** e *********, in qualità di agenti;

– per il governo belga, da J.-C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da ********, in qualità di agente;

– per il governo svizzero, da ***********, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da W. Bogensberger e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, quattro compagnie di assicurazione tedesche, precisamente la Gothaer Allgemeine Versicherung AG, la ERGO Versicherung AG, la Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen ****** e la Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG (in prosieguo: gli «assicuratori»), nonché la Krones AG (in prosieguo: la «Krones»), una società tedesca assicurata presso queste ultime, e, dall’altro, la Samskip GmbH (in prosieguo: la «Samskip»), controllata tedesca della società Samskip Holding BV, un’impresa di trasporti e logistica con sede nei Paesi ***** ma costituita in Islanda, in merito alla consegna di un impianto per la produzione di birra da parte della Samskip ad un acquirente, la Cerveceria Cuauthemoc Monezum SA (in prosieguo: il «destinatario»), un’impresa messicana.

3 Tale controversia riguarda la richiesta di risarcimento danni proposta dinanzi l’autorità giudiziaria tedesca dagli assicuratori e dalla Krones in relazione a presunti danni causati all’impianto in questione durante il trasporto, mentre l’autorità giudiziaria belga, e precisamente lo Hof van beroep te Antwerpen (corte d’appello di Anversa, Belgio), aveva già respinto in quanto irricevibili analoghe richieste proposte dinanzi ad essa, sulla base del rilievo che la polizza di carico («**** of Lading») stipulata il 13 agosto 2006, data della presa in carico dell’impianto da parte della Samskip ad Anversa (Belgio), conteneva una clausola contrattuale che stabiliva la competenza dell’autorità giudiziaria islandese in caso di controversia e l’applicabilità del diritto islandese al contratto di trasporto.

Contesto normativo:

Il diritto internazionale

4 La Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 e approvata a nome della Comunità con la decisione 2009/430/CE del Consiglio del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Lugano»), stabilisce all’articolo 23, paragrafo 1, il cui tenore è del tutto analogo a quello dell’articolo 17 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9), e sostituita dalla prima, quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con conferma scritta; o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciut[o] e regolarmente rispettat[o] dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

Il diritto dell’Unione

5 I considerando 2, 6 e 15-17 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(6) Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(…)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.

(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento».

6 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il cui tenore è, nella sostanza, identico a quello dell’articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano citata supra al punto 4:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

7 L’articolo 32 del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

8 L’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo».

9 Ai sensi dell’articolo 34 del suddetto regolamento:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

10 L’articolo 35 del regolamento n. 44/2001 così recita:

«1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.

2. Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.

3. Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».

11 Ai sensi dell’articolo 36 del regolamento n. 44/2001:

«In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali:

12 Nel 2006, la Krones vendeva un impianto per la produzione di birra al destinatario. Essa incaricava la Samskip di organizzare ed eseguire il trasporto di tale impianto da Anversa a Guadalajara (Messico), via Altamira, città situata anch’essa in Messico.

13 Il carico, composto da container e basi per il trasporto, veniva consegnato alla Samskip il 13 agosto 2006. Quest’ultima predisponeva in pari data la polizza di carico che indicava la Krones come mittente («shipper»), il destinatario come consegnatario («consignee»), Anversa come porto di carico e ******** come porto di destinazione. Nelle condizioni riportate sul retro di tale documento («Endorsements») è stabilito, al punto 2, quanto segue:

«Competenza giurisdizionale. Qualsiasi controversia derivante dalla presente polizza di carico deve essere giudicata in Islanda secondo il diritto islandese».

14 Secondo le ricorrenti nel procedimento principale, il carico ha subito danni durante il trasporto via mare e una parte di esso ha ugualmente subito danni durante il trasporto via terra da ******** a Guadalajara. La Krones cedeva i propri diritti – per l’importo della massima garanzia prevista nell’ambito del diritto della navigazione di due diritti speciali di prelievo, pari, al momento della cessione, a EUR 235 666,46 – agli assicuratori, in rapporto proporzionale alla loro partecipazione al rischio. Il destinatario cedeva parimenti agli assicuratori, in rapporto proporzionale alla loro partecipazione al rischio, i suoi diritti derivanti dalla polizza di carico.

15 Il destinatario e gli assicuratori adivano l’autorità giudiziaria belga con ricorso proposto il 30 agosto 2007, invitando la Samskip a comparire il 16 ottobre 2007 dinanzi al Rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunale commerciale di Anversa). Tale giudice accoglieva la domanda degli assicuratori e del destinatario, ma lo Hof van beroep te Antwerpen riformava tale decisione con sentenza del 5 ottobre 2009, nella quale si dichiarava «privo di competenza giurisdizionale».

16 Nella motivazione della sentenza, lo Hof van beroep te Antwerpen ha affermato che, in base al contratto di trasporto, il destinatario non vantava alcuna legittimazione ad agire. Gli assicuratori avrebbero certamente un interesse ad agire in quanto succeduti nella posizione giuridica della Krones, ma sarebbero vincolati dalla clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nella polizza di carico. Ai sensi del punto 2 delle condizioni ivi contenute, la competenza giurisdizionale esclusiva in merito alle controversie relative al contratto di trasporto spetterebbe all’autorità giudiziaria islandese, motivo per il quale l’autorità giudiziaria belga sarebbe incompetente. Tale sentenza è passata in giudicato.

17 Nel corso del mese di settembre 2010, gli assicuratori convenivano in giudizio la Samskip per il risarcimento danni dinanzi al Landgericht Bremen, e la Krones faceva altrettanto dinanzi al Landgericht Landshut. Quest’ultimo ha rimesso tale controversia al giudice del rinvio con ordinanza del 3 giugno 2011.

18 Il Landgericht ****** rileva che, secondo la Samskip, i ricorsi sarebbero irricevibili, in quanto la sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen del 5 ottobre 2009 produrrebbe effetti giuridici non soltanto in merito all’incompetenza dell’autorità giudiziaria belga, ma anche in merito all’affermazione, contenuta nella motivazione della stessa sentenza, della competenza dell’autorità giudiziaria islandese. Infatti, la Samskip ritiene che, in base agli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001, tale sentenza sia vincolante per il giudice del rinvio.

19 Gli assicuratori e la Krones sostengono che dalla sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen del 5 ottobre 2009 può derivare, al massimo, un’efficacia vincolante in merito alla dichiarazione di incompetenza dell’autorità giudiziaria belga. Tale sentenza non avrebbe, invece, effetti ulteriori, in particolare in merito all’incompetenza dell’autorità giudiziaria di Stati membri diversi dal Regno del Belgio in conseguenza dell’asserita competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria islandese.

20 Il giudice del rinvio, richiamando la dottrina tedesca, rileva che la sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen del 5 ottobre 2009 è una «sentenza meramente processuale» («Prozessurteil») che respinge il ricorso in quanto irricevibile, non sussistendo i presupposti necessari per pronunciare una decisione nel merito. Decisioni di tal genere provenienti da un’autorità giudiziaria straniera non sarebbero suscettibili, nella grande maggioranza dei casi, di essere riconosciute in Germania. Il giudice del rinvio si chiede, quindi, se sia tenuto a riconoscere tale sentenza, e, in tal caso, se la portata di tale riconoscimento si estenda alla motivazione della stessa.

21 Pertanto, il Landgericht ****** ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che, in linea di principio, nella nozione di “decisione” sono ricomprese anche le decisioni che si esauriscono nell’accertamento dell’insussistenza dei presupposti processuali di ricevibilità (cosiddette sentenze meramente processuali).

2) Se gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che nella nozione di “decisione” rientra anche una sentenza conclusiva del grado di giudizio, con la quale il giudice adito declina la propria competenza internazionale sulla base di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale.

3) Se, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al principio dell’estensione dell’efficacia (sentenza del 4 febbraio 1988, ********, 145/86, Racc. pag. 645), gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che ogni Stato membro è tenuto a riconoscere le decisioni emesse dal giudice di un altro Stato membro relative all’efficacia di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale stipulata inter partes, quando, secondo il diritto nazionale del giudice dello Stato di origine, l’accertamento dell’efficacia di tale clausola abbia autorità di cosa giudicata, e ciò anche qualora la decisione in proposito costituisca parte di una sentenza meramente processuale che ha respinto il ricorso».

Sulle questioni pregiudiziali:

Sulle prime due questioni

22 Con le prime due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’articolo 32 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declina la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, sebbene tale decisione possa essere qualificata come «sentenza meramente processuale» secondo il diritto di un altro Stato membro.

23 Va rilevato innanzitutto che, in linea con la formulazione dell’articolo 32 del regolamento n. 44/2001, la nozione di «decisione» ricomprende «qualsiasi» decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione, il che implica, in linea di principio, che tale nozione ricomprende anche una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza.

24 La Corte d’altronde ha già avuto modo di affermare che l’articolo 25 della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), la cui interpretazione fornita dalla Corte vale anche, in linea di principio, per la corrispondente disposizione del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, ********************, C-406/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38), vale a dire l’articolo 32 del regolamento, non si limita alle decisioni che decidono in tutto o in parte la controversia, bensì riguarda parimenti le decisioni non definitive o che dispongono provvedimenti provvisori o conservativi (sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, Racc. pag. I-9657, punto 46).

25 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema e delle loro finalità (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006, **************, C-103/05, Racc. pag. I-6827, punto 29; del 23 aprile 2009, *************** e a., C-167/08, Racc. pag. I-3477, punto 19, e del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Racc. pag. I-6917, punto 17).

26 Orbene, uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, quale emerge dal considerando 2, è quello di «semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice», il che depone ugualmente in favore di un’interpretazione della nozione di «decisione» che non tenga conto della qualificazione data dal diritto di uno Stato membro ad un atto emesso da un giudice nazionale, sia esso quello dello Stato membro d’origine o quello dello Stato membro richiesto. Infatti, un’interpretazione di tale nozione fondata sulle particolarità di ciascun diritto nazionale costituirebbe un ostacolo rilevante alla realizzazione di tale obiettivo.

27 Peraltro, il considerando 6 del regolamento n. 44/2001 enuncia «l’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale». Un simile obiettivo avvalora la necessità di un’interpretazione della nozione di «decisione» di cui all’articolo 32 del regolamento n. 44/2001 che includa le decisioni con le quali il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza. In effetti, il mancato riconoscimento di tali decisioni potrebbe compromettere gravemente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie.

28 Quanto al sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, i considerando 16 e 17 di quest’ultimo sottolineano l’importanza del principio della reciproca fiducia tra i giudici degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, il che presuppone ugualmente che la suddetta nozione non sia interpretata in modo restrittivo, al fine di evitare, in particolare, divergenze di opinioni in merito all’esistenza di una «decisione».

29 Infatti, tale reciproca fiducia risulterebbe compromessa qualora il giudice di uno Stato membro potesse negare il riconoscimento di una decisione con la quale un giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza. Ammettere che il giudice di uno Stato membro possa negare il riconoscimento di una simile decisione si porrebbe in contrasto con il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, in quanto un simile diniego sarebbe tale da compromettere l’efficace funzionamento delle norme enunciate al capo II di tale regolamento, relative alla ripartizione della competenza tra i giudici degli Stati membri.

30 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni, le disposizioni degli articoli 33-35 del regolamento n. 44/2001 depongono parimenti in senso contrario ad un’interpretazione restrittiva della nozione di «decisione» di cui all’articolo 32 dello stesso. Infatti, l’articolo 33 afferma il principio secondo cui le decisioni devono essere riconosciute, mentre gli articoli 34 e 35 prevedono eccezioni a tale principio, le quali devono essere dunque interpretate in modo restrittivo. L’articolo 35, paragrafo 3, stabilisce d’altronde che non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine e che il criterio dell’ordine pubblico non può essere applicato alle norme sulla competenza.

31 Occorre rilevare che un’interpretazione restrittiva della nozione di decisione produrrebbe la conseguenza di creare una categoria di atti giudiziari, non inclusi tra le eccezioni tassativamente enumerate agli articoli 34 e 35 del regolamento n. 44/2001, i quali non potrebbero essere qualificati come «decisioni» ai sensi del suddetto articolo 32 e che i giudici degli altri Stati membri non sarebbero dunque tenuti a riconoscere. Va necessariamente rilevato che l’esistenza di una simile categoria di atti, comprendente, in particolare, quelli con i quali il giudice di un altro Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, sarebbe incompatibile con il sistema istituito dagli articoli 33-35 del regolamento n. 44/2001, il quale promuove il riconoscimento senza ostacoli delle decisioni giudiziarie ed esclude il controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine da parte di quelli dello Stato membro richiesto.

32 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle prime due questioni dichiarando che l’articolo 32 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso si applica parimenti ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declina la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, indipendentemente dalla qualificazione di tale decisione secondo il diritto di un altro Stato membro.

Sulla terza questione

33 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza sia vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell’irricevibilità dell’azione.

34 Come la Corte ha avuto modo di ricordare, richiamando la relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. ****** (GU 1979, C 59, pag. 1), il riconoscimento deve «avere come effetto di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate» (sentenza ********, cit., punto 10). Pertanto, una decisione straniera riconosciuta in forza dell’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 deve avere nello Stato richiesto, in linea di massima, la medesima efficacia che essa ha nello Stato di origine (v., in tal senso, sentenza ********, cit., punto 11).

35 Inoltre, come ricordato supra al punto 28, il principio della reciproca fiducia tra i giudici è sotteso al sistema istituito dal regolamento n. 44/2001. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle conclusioni, un livello elevato di fiducia reciproca si impone a maggior ragione quando i giudici degli Stati membri sono chiamati ad applicare disposizioni comuni sulla competenza. In tal senso, tali disposizioni, nonché quelle relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni giudiziarie, contenute nel regolamento n. 44/2001, non costituiscono gruppi distinti ed autonomi, ma sono strettamente connesse (sentenza del 21 giugno 2012, ******************, C-514/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25). È proprio tale legame che, da un lato, giustifica il meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione, enunciato all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento, secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute, in via di principio, negli altri Stati membri, e, dall’altro, conduce, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del medesimo regolamento, all’assenza di controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine (v., in tal senso, parere 1/03, del 7 febbraio 2006, Racc. pag. I-1145, punto 163).

36 Certamente, nella fattispecie oggetto del procedimento principale, l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, relativo alle clausole convenzionali attributive di competenza giurisdizionale non potrebbe trovare applicazione in quanto la clausola attributiva di competenza in questione attribuisce la competenza all’autorità giudiziaria della Repubblica d’Islanda, che non è uno Stato membro. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle conclusioni, la convenzione di Lugano, cui la Repubblica d’Islanda ha aderito, contiene, al suo articolo 23, una disposizione equivalente a quella dell’articolo 23 di tale regolamento. Laddove un giudice dello Stato membro d’origine abbia accertato la validità di una simile clausola attributiva di competenza, nell’ambito dell’esame della propria competenza, risulterebbe pertanto contrario al principio della reciproca fiducia nei sistemi giudiziari nell’ambito dell’Unione europea il fatto che un giudice dello Stato membro richiesto esamini nuovamente questa stessa questione della validità.

37 Peraltro, dall’articolo 36 del regolamento n. 44/2001 emerge che la decisione del giudice dello Stato membro d’origine non può «[i]n nessun caso […] formare oggetto di un riesame del merito», in linea con il suddetto principio della reciproca fiducia. In effetti, secondo la relazione elaborata dal sig. ****** (pag. 46), «[l]’assenza di riesame del merito implica totale fiducia nella giurisdizione dello Stato originario. La fiducia nella fondatezza della sentenza deve normalmente estendersi all’applicazione che il giudice ha fatto delle norme di competenza [armonizzate]».

38 Ammettere che il giudice dello Stato membro richiesto possa considerare come nulla la clausola attributiva di competenza che il giudice dello Stato membro d’origine abbia riconosciuto come valida sarebbe contrario a tale divieto di riesame del merito della decisione, in particolare nei casi in cui detto ultimo giudice, in assenza di tale clausola, avrebbe potuto riconoscere la propria competenza. Infatti, in quest’ultima ipotesi, una simile affermazione da parte del giudice dello Stato membro richiesto rimetterebbe in discussione non soltanto le conclusioni preliminari del giudice dello Stato membro d’origine in merito alla validità della clausola attributiva di competenza, ma anche la decisione di tale giudice di escludere la propria competenza in quanto tale.

39 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle conclusioni, l’esclusione del controllo della competenza del giudice dello Stato membro d’origine comporta correlativamente una restrizione del potere del giudice dello Stato membro richiesto di verificare la propria competenza, nella misura in cui tale ultimo giudice è vincolato da ciò che è stato deciso dal giudice dello Stato membro d’origine. L’esigenza di applicare uniformemente il diritto dell’Unione implica che l’esatta portata di tale restrizione venga definita a livello dell’Unione, piuttosto che variare in base alle diverse norme nazionali sull’autorità della cosa giudicata.

40 Orbene, la nozione di autorità della cosa giudicata nel diritto dell’Unione non riguarda solo il dispositivo della decisione giudiziaria in questione, ma si estende anche alla motivazione della stessa, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo e, di fatto, è indissociabile da quest’ultimo [v., in particolare, sentenze del 1° giugno 2006, P & O European Ferries (*******) e ********ón Foral de Vizcaya/Commissione, C-442/03 P e C-471/03 P, Racc. pag. I-4845, punto 44, nonché del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C-221/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87]. Tenuto conto del fatto che, come rilevato supra al punto 35, le norme comuni sulla competenza applicate dai giudici degli Stati membri trovano la loro fonte nel diritto dell’Unione, in particolare nel regolamento n. 44/2001, e dell’esigenza di uniformità ricordata supra al punto 39, la nozione di autorità della cosa giudicata del diritto dell’Unione è rilevante per determinare gli effetti prodotti da una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza.

41 In tal senso, una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, in base al rilievo della validità di tale clausola, vincola i giudici degli altri Stati membri sia per quanto concerne la decisione di incompetenza di tale giudice, contenuta nel dispositivo della sua decisione, che per quanto concerne l’accertamento della validità di tale clausola, contenuta nella motivazione di tale decisione, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo.

42 Peraltro, tale conclusione non è inficiata dall’argomento dedotto dalla Repubblica federale di Germania, in particolare con richiamo al punto 66 della sentenza del 28 aprile 2009, *********** (C-420/07, Racc. pag. I-3571), secondo la quale non vi sarebbe alcun motivo per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, diritti che non le spettano nel diritto nazionale degli Stati membri in questione. Infatti, il riconoscimento delle decisioni dei giudici degli Stati membri che declinino la propria competenza ai sensi del regolamento n. 44/2001, adottate, come rilevato supra al punto 35, in applicazione di norme comuni sulla competenza stabilite dal diritto dell’Unione, obbedisce a un regime proprio, quale descritto supra ai punti 39-41.

43 Da tutte le suesposte considerazioni discende che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza è vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell’irricevibilità dell’azione.

Sulle spese

44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, indipendentemente dalla qualificazione di tale decisione secondo il diritto di un altro Stato membro.

2) Gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza è vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell’irricevibilità dell’azione.

Putzu Simona

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