Controversie di lavoro: se il datore non contesta i fatti nel primo grado di giudizio scatta la preclusione

Redazione 05/03/14
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

A deciderlo è la sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 4854 del 28 febbraio 2014, che respinge il ricorso del Ministero degli affari esteri contro la decisione del Tribunale di Roma cha ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento nei confronti del dipendente assunto con rapporto a tempo determinato per lo svolgimento di una missione estera.

 Ad avviso della Corte di legittimità il lavoratore ha diritto al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla pattuita scadenza del rapporto, data che il datore non ha rispettato; e questo perché l’art. 416 del codice di procedura civile impone al convenuto l’onere di prendere subito immediata e precisa posizione, a pena di decadenza, in ordine ai fatti asseriti dall’attore, cosa che di fatto non era avvenuta.

Infatti, proseguono i giudici, la mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenerli sussistenti, sempre che si tratti di fatti primari ( cioè costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall’attore o dal convenuto che agisca in riconvenzionale, mentre i fatti secondari, vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria, possono contestarsi in ogni momento).

Conclude, quindi, la Corte di legittimità: «la contestazione solo in appello risulta preclusa ostandovi il divieto dei nova sancito dall’art. 437 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia non esplicate in primo grado e ciò, vuoi per il combinato disposto con l’art. 416 c.p.c, vuoi perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi d’indagine, trasformerebbero il giudizio di appello in mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale (sia civile che penale)».

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento