Contributo unificato nel giudizio di opposizione ex articolo 170 decreto Presidente della Repubblica 115/2002

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     INDICE

  1. a) premessa
  2. b) decreto di liquidazione : natura giuridica
  3. c) giudizio di opposizione e quantificazione dell’importo dovuto per il contributo unificato
  4. d) decreto legislativo 1 settembre 2011 e quantificazione del contributo unificato: esclusione

    

A) premessa

Il “servizio giustizia” è regolamentato da leggi, decreti, regolamenti e perfino, in alcuni casi, prassi pressoché sconosciute alla stragrande maggioranza dell’utenza.

Chiedere, ad esempio, il rilascio di una copia conforme di un qualsiasi atto giudiziario, si tratti di copia di un verbale di udienza o di una copia esecutiva di un provvedimento, fa “scattare meccanismi” che trovano la loro regolamentazione in norme ordinarie e fiscali.

Gli stessi termini e i costi di rilascio non sempre trovano uniformità di trattamento tra le cancellerie dei vari uffici giudiziari d’Italia.

Lo stesso è a dirsi del contributo unificato [1].

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Relativamente a questo istituto i problemi sorgono quando bisogna stabilirne l’ammontare [2]  se trattasi di contributo unificato di iscrizione o verificarne la sussistenza nelle ipotesi di contributo unificato  integrativo e/o autonomo [3] .

Lascia, a dir poco basiti, che un istituto a “natura tributaria” non trovi uniforme applicazione in tutti gli uffici giudiziari [4].

L’istituto del contributo unificato trova, infatti,  al di là della natura del singolo procedimento civile, una diversa, ed ingiustificata, quantificazione che varia da ufficio giudiziario ad ufficio giudiziario.

Quanto sopra è dovuto all’assenza di una generale direttiva ministeriale che “abbracci e quantifichi l’istituto[5] di tutte le procedure.

Alla mancata indicazione, nei siti ufficiali degli uffici giudiziari, della normativa o delle direttive ministeriali che giustifichino gli importi indicati.

Al fatto che le risposte ai quesiti vengono, nella generalità dei casi, trasmesse, da parte degli Uffici ministeriali, ai soli uffici  giudiziari richiedenti .

All’assenza nel sito ministeriale di un archivio[6] ove possibile reperire tutte le risposte ai vari quesiti [7].

Ma problemi interpretativi pongono [ hanno posto] anche le varie, e spesso contraddittorie, decisioni della giurisprudenza e  le ”novità” normative che negli anni hanno inciso sulle procedure processuali.

B) decreto di liquidazione: natura giuridica

Tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato [8] nel processo civile e penale vi è l’anticipazione [9] degli “onorari e  spese dovute al difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente di parte“.[10]

Alla liquidazione di quanto sopra  provvede, con decreto, l’autorità giudiziaria [11].

L’emissione del decreto di liquidazione [12]  presuppone la presentazione dell’ istanza di liquidazione [13] , da parte del professionista ( difensore e/o Consulente d’Ufficio e/o Consulente di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) degli onorari e delle spese [14].

Per il Ministero della Giustizia i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia : “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82   DPR 115/02”. [15]

Per la giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse a gratuito patrocinio deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82 [16].

Il provvedimento di liquidazione riveste, quindi, obbligatoriamente la forma del decreto e  lo stesso “ ha natura decisoria e giurisdizionale” [17] statuendo su “ diritti soggettivi (di natura patrimoniale) [18] come è “ confermato anche dalla disciplina processuale civilistica dell’opposizione al decreto di pagamento “[19].

Anche per la Corte Costituzionale “  il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale. [20]

Proprio per la sua natura giurisdizionale [21] “ il decreto non è suscettibile di revoca o di modifica d’ufficio “ posto “ che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale “  [22] .

Per i Giudici di Legittimità [23] “del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02 “.

Il decreto di pagamento è comunicato, ex articolo 170 Testo Unico spese di giustizia, a cura della cancelleria del giudice che emette il provvedimento, al difensore e alle parti [24] , compreso il Pubblico Ministero.

 

C) giudizio di opposizione e quantificazione dell’importo dovuto per il contributo unificato

Avverso il decreto di liquidazione [25] del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione  ai sensi dell’articolo 170 Testo Unico spese di giustizia [26].

A seguito della modifica operata all’articolo 170 Testo Unico spese di giustizia [27]  ..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione….Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall’articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato.. [28]

Per il Ministero della Giustizia  “ i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L’impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”[29]

Con l’iscrizione a ruolo della domanda nelle controversie civili e, con il, contestuale, deposito della nota di iscrizione a ruolo [30], deriva l’obbligo della dichiarazione di valore e [31] del pagamento del contributo unificato ( c.d. tassa di iscrizione a ruolo [32]) .

Ma a quanto corrisponde l’importo del contributo unificato da corrispondere nel caso di opposizione alla liquidazione proposta ai sensi del  richiamato articolo 170 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 ?

Alla domanda ha dato risposta una specifica nota ministeriale [33] .

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula “…in considerazione alla natura autonoma del procedimento di cui all’articolo 170 D.P.R.115/2002, rispetto al giudizio che ha originato la pretesa – autonomia che si riflette anche sui mezzi di impugnazione – ( vedi circolare Direzione Generale  del 6 maggio 2003)si è dell’avviso che il contributo unificato debba essere versato , e nella misura di euro 70 [ ndr = attualmente determinato in  € 98] come previsto dall’articolo 13, lett. b) del Testo Unico”.

 

D) decreto legislativo 1 settembre 2011 e quantificazione del contributo unificato : esclusione

Con l’entrata in vigore delle “ disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia riduzione e  semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ” molti uffici giudiziari hanno operato modifiche agli importi da corrispondere “ancorandole” al tipo di procedura per come determinata dalla normativa di cui al decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.

Con la normativa del 1 settembre 2011 il Legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti : a) rito di cognizione ordinaria , b) rito del lavoro, c) rito a cognizione sommaria .

Le cancellerie di molti uffici giudiziari hanno  de plano rideterminato gli importi di cui all’articolo 13 Testo Unico spese di giustizia ai riti delle relative  procedure.

L’opposizione in esame , ai sensi dell’articolo 15 d.lvo 150/2011, rientra nei riti a cognizione sommaria.

Le controversie di sommaria cognizione scontano, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 , il contributo unificato in relazione al valore della domanda ridotto alla metà.

La rideterminazione del contributo unificato per come, erroneamente, operato è stato però sconfessato dal Ministero della Giustizia con ben due note [34] .

Per gli Uffici di via Arenula “ Tale norma [ ndr = d.lvo 150/2011] non ha in alcun modo modificato l’impianto fiscale del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata , infatti, apportata all’articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia.”[35]

Sul punto è stato acquisito [36] il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia il quale “..nel condividere l’interpretazione resa da questa Direzione generale con nota 14 maggio 2012 prot. n. 65934, ha precisato che le disposizioni previste dal D.Lgs. n.150/2011, che si occupano di definire, in chiave semplificatoria , le regole processuali applicabili ad alcune specifiche categorie di controversie riconducendole ora al modello del rito ordinario di cognizione, ora al rito sommario di cognizione , ora al rito del lavoro, non sono idonee ad incidere in alcun modo sul contenuto precettivo dell’articolo 13…”.

La quantificazione dell’importo in materia ai sensi della lettera b) dell’articolo 13 del Testo Unico spese di giustizia [37] operata dal Ministero della Giustizia con la nota del 2005 non è stata, quindi,  modificata dalle “ disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia riduzione e  semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ” di cui al decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.

Concludendo si conferma che l’importo del contributo unificato nei giudizi di opposizione ex articolo 170 del Testo unico spese di giustizia è determinato ai sensi dell’articolo 13 lettera b [ndr = attualmente determinato in  € 98] del medesimo Testo Unico.

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Note

[1] la c.d. tassa di iscrizione a ruolo nei processi civili e penali [ nel processo penale opera in presenza di costituzione di parte civile e al verificarsi delle condizioni espressamente previsti dalla legge]che trova la sua regolamentazione negli articoli 9,10,11,12,13,14,15 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2020 n 115.

[2] art. 13 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2020 n 115

[3] art. 14 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2020 n 115

[4] In un sito di un Consiglio Ordine Avvocati in materia di contributo unificato si legge ATTENZIONE: La presente tabella non può ritenersi esaustiva di tutte le possibili applicazioni della normativa e non garantisce l’esattezza degli importi

[5] conformemente a quanto fatto ad esempio per la giustizia amministrativa con la circolare 18 ottobre 2011 a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa o per il processo tributario con la circolare ministero dell’Economia e Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011

[6] l’archivio dell’Ispettorato Generale del Ministero è “stranamente” precluso agli operatori della giustizia che non siano ispettori

[7] da segnalare l’istituzione di un servizio in strumenti nell’home pagina del sito del ministero della giustizia e l’istituzione di un foglio di informazione della direzione generale della giustizia ..i limiti di detti strumenti attengono alla “estrema sinteticità”  delle risposte ai quesiti e relativamente al foglio informazione alla sua  totale mancanza di diffusione tra il personale

[8] L’ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato  produce, a favore dell’ammesso, effetti nel processo civile  ( spese anticipate e spese prenotate a debito)  e nel processo penale  ( spese anticipate, spese gratuite e, a favore della parte civile, spese prenotate a debito).

[9] art. 3 lettera t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02  anticipazione : è il pagamento di una voce di  spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

[10] ART. 171 DPR 115/02 (Effetti del decreto di pagamento) 1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico

[11] Ai sensi dell’articolo 165 TU d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 la liquidazione delle spese è disposta con ordine di  pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio “se non espressamente attribuita al magistrato”

[12] ricordiamo che il magistrato procede alla liquidazione, per conto dell’erario dello Stato, con decreto di pagamento delle spese a cui fanno riferimento gli specifici articoli del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

[13] art. 83 e 84 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

[14] Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza ( cfr= Cassazione Civile Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019) .Sulla stessa linea gli indirizzi ministeriali giustizia ( cfr= circolare Ministero della Giustizia DAG.10/01/2018.006162.U). Per gli ausiliari del magistrato ( consulenti ,periti,custodi ecc operano invece i termini espressamente previsti dall’articolo 71 dpr 115/02. Per i consulenti di parete non essendo qualificabili quali ausiliari del magistrato si applica , in materia, la normativa relativa ai difensori. Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti la nota ministeriale del 27 novembre 2013 (Ministero della Giustizia   DAG.27/11/2013.0159106.U) “ ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”.

[15] circolare Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U

[16] Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504 e Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844

[17] cfr =  Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08; Cass. Civ., I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cass. Civ. VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17

[18] cfr =  Cass. Civ. Sez. VI – 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e Ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cass. Civ. II Sez, Sentenza n. 14659/13

[19] cfr =  Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 19161 del 03/09/09; Cassazione Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n.3728 del 14/02/2013

[20] Corte Costituzionale  24.9.2015 n.192

[21] per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione : nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18

[22] cfr =  Cass. Civ., Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cass. Civ. I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07

[23] cfr = da ultimo: Cassazione Penale sez. IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019

[24] In relazione alle modalità di notifica del decreto di paga­mento degli onorari del difensore si richiama la direttiva ministeriale giustizia Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I che ne esclude la comunicazione alle parti “personalmente”

[25] In materia di pagamento delle spese di giustizia “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato da cui dipende, relativamente alle spese di giustizia, l’ufficio giudiziario davanti alla quale pende, o pendeva, il giudizio] che esegue il pagamento.” nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U

Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale è identificato, in relazione ai capitoli di spesa, nelle persone dei Presidenti di Corte di Appello, Procuratori Generali e Dirigenti di Corte e di Procura Generale. A livello Circondariale, in relazione alle dimensioni degli Uffici Giudiziari, Funzionari Delegati sono, inoltre, individuati nei Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica e Dirigenti di Tribunale e Procura della Repubblica.)  ..

Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010)

[26] trova in materia la  disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. 150/2011 e cioè il rito civile sommario di cognizione.

[27] art. 34, co. 17., lett. a), D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[28] cfr= circolare Ministero Giustizia DAG.09/11/2012.0148412.U

[29] circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..

[30]  in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta  Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile  per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000.

[31] ai sensi dell’articolo 15 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

[32] La tassa per l’iscrizione a ruolo delle cause civili fu istituita dall’articolo 3 legge 25 aprile 1957 n.283.

[33] nota Ministero della Giustizia DAG.07/10/2005.002290.U

[34] circolare 14 maggio 2012 n. 0065934.U e nota 29 settembre 2014 n. 129783.U

[35] cfr = circolare 14 maggio 2012 n. 0065934.U

[36] cfr = nota 29 settembre 2014 n. 129783.U

[37] decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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