Contributo all’epistemologia della giustizia predittiva a partire dalla proposta di ”interpretazione della legge con modelli matematici” di Luigi Viola

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Introduzione

 

Nel panorama dei lavori che si occupano a vario titolo di giustizia predittiva, giustizia algoritmica, informatica giuridica decisionale (e, più in generale, della questione riguardante la possibilità di servirsi di procedure automatizzate nella fase interpretativo-applicativa del diritto) ha assunto una certa importanza la prospettiva di Luigi Viola, presentata in varie pubblicazioni (oltre che in vari convegni[1]), tra cui in particolare:

  • il saggio monografico dal titolo “Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva” (edito inizialmente nel 2017 da Streetlib, Loreto e, successivamente, nel 2018 da Diritto Avanzato, Milano);
  • la curatela del volume dal titolo “Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici” (edito da Diritto Avanzato nel 2019) che raccoglie gli Atti del Convegno dal titolo omonimo tenutosi nel 2018 presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, in occasione del quale è stato presentato il saggio predetto.

Tale proposta scientifica merita di essere considerata almeno perché, a prescindere dalla minore o maggiore condivisibilità di tesi, metodologie e posizioni, esprime un bisogno epistemologico forte, che investe il particolare oggetto scientifico (la giustizia predittiva et similia) per allargarsi alla ipercomplessità dimensionale dell’esperienza giuridica.

Questo articolo non è né una recensione dei lavori sopracitati, né un’analisi puntuale dei singoli contenuti che compongono l’approccio di Luigi Viola: piuttosto, da qui si muoverà (dopo una esposizione per sommi capi ed un inquadramento epistemologico: §§ 1-2) per svolgere alcune riflessioni (§§ 3-4-5) su possibile linee evolutive della giustizia predittiva.

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Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | 2019 Maggioli Editore

L’”interpretazione della legge con modelli matematici” di L. Viola

 

“L’equazione per l’interpretazione della legge”

 

IP= ( ∑n=0IL(n)∧ ∑n=0IR(n)) [IL=0→∑n=0AL(n)] ∘  [AL≈0→∑n=0AI(n)][2]

 

È questa, per Viola, la versione estesa dell’”equazione per l’interpretazione della legge”.

Per renderla nel linguaggio naturale giova assumere[3] che:

  • “IP” sta per “interpretazione di una disposizione di legge”;
  • “i” sta per “interpretazione”;
  • “IL” sta per “interpretazione letterale”;
  • “IR” sta per “interpretazione secondo ratio legis”;
  • “AL” sta per “interpretazione secondo analogia legis”;
  • “AI” sta per “interpretazione analogia iuris”;
  • “n” è una variabile corrispondente al numero di possibili interpretazioni del medesimo tipo;
  • “∑” è il simbolo matematico della sommatoria (l’Autore pone stipulativamente che la somma di più interpretazioni confliggenti dia 0 come risultato);
  • “∧” è il simbolo di congiunzione usato nei principali sistemi di logica proposizionale;
  • “∘” è un simbolo coniato dall’Autore, per esprimere la “ […] composizione, cioè una sorta di sintesi tra dati non omogenei, ovvero più semplicemente la composizione è una forma di ‘miscelamento’ (non corrispondente alla somma aritmetica) tra più dati”;
  • “→” è il simbolo di implicazione materiale usato nei principali sistemi di logica proposizionale ed esprime la relazione ipotetica “se… allora”;
  • “≈” è il simbolo matematico che esprime l’uguaglianza approssimata.

Si guardi ora ai tre elementi in cui è possibile scomporre il secondo membro dell’equazione:

  • ( ∑n=0IL(n)∧ ∑n=0IR(n));
  • [IL=0→∑n=0AL(n)];
  • [AL≈0→∑n=0AI(n)].

Il primo elemento esprime la sommatoria tra interpretazione letterale e teleologica[4] ed avrà un risultato positivo se vi sarà convergenza tra gli esiti delle stesse interpretazioni o, comunque, nel caso in cui non sia sufficientemente definita e/o possibile una delle due, ma tali caratteri siano ascrivibili all’altra. La sommatoria avrà invece risultato uguale a 0 nel caso di conflitto tra interpretazione letterale e teleologica o comunque se nessuna delle due è sufficientemente definita e/o possibile.

Il secondo elemento esprime la subordinazione dell’interpretazione per analogia legis al caso in cui la sommatoria di cui alla prima parte[5] dia risultato uguale a 0: il che significa che ricorrervi è legittimo solo se interpretazione letterale e teleologica non diano esiti convergenti o, comunque, non siano possibili e/o sufficientemente definiti.

Il terzo elemento, simmetricamente al secondo, esprime la subordinazione dell’interpretazione per analogia iuris al caso in cui anche il ricorso all’analogia legis si sia rivelato infruttuoso.

 

L’interpretazione di una disposizione di legge (IP) (ovvero il primo membro dell’equazione), dunque, ingloba ed in sé supera eventuali conflitti tra criteri interpretativi, alla luce di un sistema gerarchico, per cui l’interpretazione letterale e l’interpretazione teleologica sono sovraordinate all’interpretazione per analogia legis e, a sua volta, quest’ultima è sovraordinata all’interpretazione per analogia iuris.

 

Assunti da cui discende l’equazione

 

L’equazione discende da diversi assunti.

 

In primo luogo, l’interpretazione e l’applicazione del diritto non possono essere lasciati alla mutevolezza della soggettività di chi il diritto interpreta e applica: il diritto, piuttosto, deve (almeno tendere ad) essere “calcolabile e oggettivo[6], in funzione del principio della certezza del diritto e della prevedibilità e stabilità delle situazioni giuridiche soggettive.

 

In secondo luogo, non può pensarsi un diritto il più possibile certo e stabile se è incerta e instabile l’attività interpretativa. L’Autore insiste quindi con forza sulla centralità dell’art. 12 preleggi[7], in quanto costituisce il dato positivo generale di riferimento nell’ordinamento giuridico italiano e, soprattutto, individua già i canoni interpretativi applicabili (interpretazione letterale, teleologica, per analogia legis e per analogia iuris) e i presupposti per ricorrervi. L’Autore, tra l’altro, non nega né l’esistenza, né l’effettività, né la legittimità del ricorso dell’operatività di altri canoni interpretativi (es. interpretazione evolutiva, sistematica, per combinato disposto, ecc.), i quali sono legittimi in quanto comunque riducibili[8] ai canoni interpretativi fissati dall’art. 12 preleggi.

 

In terzo luogo, ed è questo il nucleo pulsante della prospettiva dell’Autore, l’art. 12 preleggi è riducibile ad un vero e proprio algoritmo[9] sequenziale (perché stabilisce un iter procedimentale espressivo della gerarchia dei criteri interpretativi), condizionale (perché si individuano i presupposti di legittimità del ricorso ai diversi criteri interpretativi) e iterativo (almeno perché l’operatività delle stesse forme di interpretazione per analogia presuppongono una previa attività interpretativa letterale delle disposizioni-fonte del ragionamento analogico).

 

L’equazione di interpretazione della legge come algoritmo della giustizia predittiva

 

La struttura algoritmica dell’art. 12 preleggi va dunque ad incastonarsi con l’esigenza di calcolabilità e di oggettività del diritto e la ripetibilità della relativa operazione interpretativa conduce a poter “predire” l’esito di future controversie.

In questo senso, allora, l’equazione di interpretazione della legge è un vero e proprio algoritmo della giustizia predittiva.

L’Autore espone alcune questioni giuridiche risolte dalla Suprema Corte di Cassazione in modo conforme alla “predizione” effettuata dallo stesso mesi prima adottando l’algoritmo predetto. Si tratta, in particolare, di casi in cui le oscillazioni applicative vedevano fronteggiarsi posizioni riconducibili all’applicazione di vari canoni interpretativi (es. posizioni fondate su interpretazioni teleologiche, su interpretazioni per analogia iuris, ecc.), cosicchè l’uso dell’algoritmo sequenziale ha potuto ben operare prevedendo l’esito finale[10].

 

Giova infine menzionare almeno le seguenti tre tesi nella prospettiva specifica di questo articolo (che, si ribadisce, non vuol essere né una recensione dei lavori né un’analisi compiuta della prospettiva di Luigi Viola).

In primo luogo, l’Autore fissa comunque dei limiti all’operatività dell’equazione, che non sarebbe applicabile ai casi di divieto di analogia (norme penali e norme eccezionali), nonché alle “clausole valoriali”.

In secondo luogo, l’Autore ritiene che la struttura algoritmica non sia propria del solo art. 12 e può invece estendersi all’intero processo (di cui tra l’altro offre la formula per cui il provvedimento giurisdizionale costituisce l’incontro del fatto per come accertato e provato giudizialmente e l’interpretazione delle norme applicabili)[11]: in successive occasioni[12] l’Autore poi sostiene l’ipotesi per cui ogni norma giuridica sia riducibile ad un algoritmo[13].

In terzo e forse più importante  luogo, l’Autore avanza l’ipotesi che la giustizia predittiva debba essere strutturata non su base statistico-giurisprudenziale, ma su base algoritmico-normativa (in coerenza, del resto, con l’affermazione recisa della centralità dell’art. 12 preleggi)[14].

 

Inquadramento epistemologico della prospettiva di L. Viola

 

Una dottrina positiva dell’interpretazione degli atti normativi rappresentata in termini logico-formali

 

La prospettiva di Viola è innanzitutto una dottrina positiva dell’interpretazione degli atti normativi e l’equazione ne è una possibile rappresentazione in termini logico-formali.

È una dottrina (e non una teoria[15]) perché il suo autore non vuol descrivere come l’interpretazione avviene effettivamente nella prassi amministrativa e giurisdizionale: piuttosto, costruisce un modello prescrittivo  dell’interpretazione.

È una dottrina positiva, perché comunque il modello poggia sul diritto positivo: Il modello costruito dall’Autore, infatti, non ha fondamenti extra-ordinamentali ed è dichiaratamente una lettura dell’art. 12 preleggi. L’Autore, cioè, prescrive come deve avvenire l’interpretazione sulla base di quanto prescrive l’ordinamento giuridico stesso.

Inoltre, l’equazione è una possibile rappresentazione in termini logico-formali della dottrina in quanto è possibile esprimerla simbolicamente in modo differente: parimenti, lo stesso art. 12 preleggi può essere reso in termini differenti.

Il simbolismo scelto dall’Autore combina infatti simboli matematici e simboli appartenenti a linguaggi già esistenti di logica proposizionale, oltre a proporne di nuovo conio (es. l’operatore di composizione): le regole sintattiche sono invece quelle dei sistemi base di logica proposizionale.

Si può invece scegliere di adottare il linguaggio di un sistema di logica proposizionale ben preciso: all’uopo, potrebbe risultare particolarmente proficuo il linguaggio della logica dei predicati del primo ordine, attraverso la struttura agile delle proprietà e delle relazioni[16].

Una dottrina interpretativa moderatamente formalistica

 

La filosofia del diritto e la teoria generale del diritto si sono occupate a lungo (e continuano ad occuparsi) dell’interpretazione degli atti normativi, giungendo agli esiti più disparati, anche perché spesso muovono da presupposti metodologici differenti: l’intento può essere descrittivo di una più o meno particolare esperienza giuridica contestualizzata storicamente o, al contrario, attuale; può essere o meno slegato da riferimenti positivi, può assumere tratti prescrittivi; può avere o meno una radice filosofica (es. ermeneutica filosofica, filosofia del linguaggio, ecc.) e via dicendo.

Nella filosofia analitica del diritto si suole catalogare (ammesso che una catalogazione sia davvero possibile) le varie posizioni lungo uno spettro che va dal polo del formalismo interpretativo estremo (à la Dworkin, che ammetteva una sola soluzione possibile e legittima di un caso giuridico) allo scetticismo interpretativo estremo (che ritiene equiparabile qualunque interpretazione offerta ed è tipico di alcune posizioni del giusrealismo[17]). Il formalismo interpretativo moderato abbraccia la tesi per cui, tra più possibili interpretazioni, sia sempre possibile preferirne una, in quanto l’unica veramente legittima; lo scetticismo interpretativo moderato abbraccia invece le tesi che ammettono la possibilità e la legittimità di più tesi interpretative, seppur non tutte siano ammissibili e/o legittime.

L’approccio di Viola va probabilmente considerato come moderatamente formalistico[18], perchè il suo modello è sì funzionale all’individuazione dell’interpretazione “preferibile” (e, in alcuni punti, addirittura “perfetta”), ma la pluralità di interpretazioni possibili è comunque ampiamente riconosciuta: quelle scartate, tra l’altro, lo sono non in sé perché illegittime, ma solo in quanto conflittuali con altre della stessa tipologia.

 

Un approccio velatamente provocatorio

 

Un giurista positivo italiano che guardi all’ordinamento italiano non potrebbe non essere moderatamente formalistico perché non potrebbe obliterare il dato positivo della funzione di nomofilachia, che ad un tempo presuppone la pluralità di interpretazioni possibili ma anche la necessità che l’ordinamento produca una soluzione univoca.

L’approccio di Viola, tuttavia, va oltre: è un modello che è ben lungi dall’accettare supinamente le oscillazioni giurisprudenziali e, piuttosto (proprio nel preferire l’approccio su base algoritmico-normativa a quello su base statistico-giurisprudenziale), si impone implicitamente come modello anche per gli stessi giudici, in quanto fondato sulla legge cui sono soggetti: nell’ordine di idee dell’A., la predizione algoritmica si avvera nel momento in cui il giudice si comporta conformemente all’art. 12 preleggi, in quanto il modello si pone come espressione dell’art. 12 preleggi stesso.

Il modello, quindi, ha in sé una notevole carica assertiva, seppur venga presentato con tutte le cautele e prudenze sia istituzionali che scientifiche.

È un pensiero “forte” interpretativo, che tenta di superare la debolezza del modo in cui vengono attualmente intesi l’interpretazione degli atti normativi e, soprattutto, l’art. 12 preleggi stesso, che sembra talora rinviare a criteri meta-interpretativi extraordinamentali (a ben vedere, lo stesso art. 12 necessita di essere interpretato), talaltra rimanere confinato alla sua collocazione nella gerarchia delle fonti (è infatti di rango ordinario), o ancora collocato in una prospettiva scientifica storica e quindi bisognoso di essere corretto, implementato, arricchito, raffinato.

La forza del pensiero è certamente sintomo di coraggio e va (almeno per questa ragione) apprezzata.

Ed è una forza che è lungi dal rimanere fine a se stessa, perché è funzionale sia:

  • ad un bisogno di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche soggettive spesso sacrificato sull’altare dell’esaltazione della concretezza della fattispecie e delle sue tutte peculiari istanze sottese di giustizia;
  • sia, soprattutto, ad esigenze di vera e propria calcolabilità delle conseguenze giuridiche, che provengono da una parossistica, irrefrenabile, entropica, ipercomplessificazione della società e delle norme applicabili, tale che è forse ragionevole sospettare che il giudice-uomo, entro qualche decennio, non sarà più in grado di governare giuridicamente il caso concreto.

 

In ragione di questa carica assertiva, il modello non avrebbe potuto essere scevro da alcune semplificazioni, che però (si badi) non comportano né incoerenza né incompletezza del modello stesso: l’Autore, cioè, offre un assetto compatto (ed è questo certamente uno dei meriti scientifici che il modello reca con sé), cosicchè può discutersi del modo in cui le componenti sono state “pesate” ed “interrelate”, ma non paiono riscontrabili evidenti difetti strutturali.

Fatta questa premessa, si potrebbe notare, ad es., che in realtà in alcuni casi l’interpretazione teleologica prevale sul’interpretazione letterale (è il caso del refuso, oppure della necessaria rimodulazione sintattica per non snaturare lo spirito della legge), che una disposizione non possa definirsi semanticamente “imprecisa” sol perché siano ravvisate (e non semplicemente “ravvisabili”) più interpretazioni letterali tra di loro confliggenti[19] o, ancora, che l’operatività dell’analogia legis sia sottoposta a presupposti che vanno “pesati” in modo un po’ più stringente di come prospettato (molti studi evidenziano addirittura che il “vuoto legislativo” sia infatti una condizione alquanto rara, se non addirittura strutturalmente impossibile[20]).

 

Un po’ più incisivo mi sembra tuttavia il seguente rilievo: il tentativo di ridurre i canoni interpretativi ai soli 4 di cui all’art. 12 preleggi (pur certamente acuto e apprezzabile proprio in funzione della preservazione di una condivisibile irrinunciabile centralità dello stesso) rischia di rendere difficoltosa l’applicazione del modello ai casi in cui può operare l’interpretazione sistematica e l’interpretazione costituzionalmente o comunitariamente orientata.

È certamente condivisibile la tesi per cui si tratta di fenomeni attinenti ad un rapporto tra fonti e non a momenti squisitamente interpretativi. Gli esiti cui dette interpretazioni pervengono spesso consistono in vere e proprie parziali disapplicazioni/abrogazioni (o, al contrario, in amplificazioni semantiche quoad effectum indistinguibili dalle applicazioni in via analogica) che, a mio modo di vedere, sono giustificabili solo in applicazione esplicita di criteri di composizione delle antinomie o di eliminazione di lacune ordinamentali (che a loro volta non sono di tipo strutturale, ma hanno una natura assiologica, cioè si tratta di lacune intollerabili perché determinerebbero effetti irragionevoli).

Ed è certamente condivisibile anche la tesi per cui l’interpretazione sistematica può assumere in modo proteiforme tratti attinenti a tutti i 4 canoni di cui all’art. 12 preleggi.

Proprio in ragione di tale complessità, nonché del massiccio ricorso a tali canoni da parte degli organi giurisdizionali, sarebbe allora opportuna un’implementazione del modello.

Una possibile via potrebbe essere quella di rappresentare il modello in senso autoricorsivo.

Il modello, infatti, è costruito sull’art. 12 preleggi, che però a ben vedere disciplina il rapporto tra la singola disposizione e l’interprete. Il giudice, però, si trova a dover interpretare solitamente più disposizioni: e, di fatto, si trova ad applicare l’art. 12 tante volte quante sono le disposizioni oggetto di interpretazione.

L’autoricorsività, allora, diventa lo strumento logico-formale per dare atto della pluralità dei momenti interpretativi e della possibile confliggenza dei relativi esiti.

Nel linguaggio del modello, si potrebbe ad es. prevedere il caso in cui l’IP coincidente con l’interpretazione letterale della disposizione 1 confligga con l’IP coincidente con l’interpretazione letterale della disposizione 2 e, in ragione della sovraordinazione gerarchica della disposizione 1 rispetto alla disposizione 2, l’IP di quest’ultima vada a coincidere con un’interpretazione molto più restrittiva.

E, ancora più in generale, si potrebbe arricchire il modello in guisa tale da esprimere in qualche modo la peculiarità del caso concreto: il problema della confliggenza dell’interpretazione delle disposizioni si può porre non solo in astratto (es. due disposizioni in rapporto di specialità bilaterale), ma può emergere anche in concreto (si v. gli studi sulla c.d. paranomia[21]).

Alcune importanti posizioni epistemologiche

Come già ho avuto modo di sottolineare precedentemente[22], il modello di Viola reca con sé diverse posizioni di estremo interesse per la costruzione di un’epistemologia della giustizia predittiva.

In primo luogo, l’Autore mostra che la giustizia predittiva non possa prescindere dalla metodologia giuridica, che nel modello viene individuata attraverso la puntualizzazione della centralità dell’art. 12 preleggi. L’Autore, in realtà, propugna un monismo metodologico difficilmente sostenibile in forma pura, ma è di indubbio rilievo che questa posizione possa fungere da “scossone epistemologico”, in un momento in cui quasi in forma decadente ci si adagia sulla mera constatazione di un’inafferrabile liquidità dei fenomeni giuridici.

In secondo luogo, mostra che la giustizia predittiva richiede comunque una resa in termini logico-formali dell’ordinamento giuridico: il modello si limita a formalizzare l’art. 12 preleggi, ma è chiaramente implementabile attraverso l’introduzione di specifici protocolli di formalizzazione di ogni norma giuridica.

In terzo luogo, di grande importanza è l’affermazione che la giustizia predittiva vada strutturata in senso algoritmico-normativo, più che statistico-giurisprudenziale. Solitamente, si ritiene invece l’opposto: e cioè che la giustizia predittiva sia una questione che attiene più che altro alla capacità di autoimplementazione dei sistemi di intelligenza artificiale attraverso il riferimento all’esperienza giurisprudenziale.

Ed infine, last but not least, l’Autore ha il merito di aver saputo coinvolgere ed affascinare come raramente avviene il mondo dei giuristi positivi nella trattazione di temi legati al rapporto tra logica formale e diritto.

Le posizioni appena descritte non verranno discusse autonomamente: piuttosto, anche attraverso queste si contribuirà a tratteggiare un’epistemologia della giustizia predittiva, in linea di continuità, arricchimento e approfondimento rispetto a quanto già presentato in un mio precedente articolo[23].

Una giustizia predittiva che sappia andare “oltre”

Oltre la mera elaborazione del dato giurisprudenziale

Il notevole appeal comunicativo del sintagma “giustizia predittiva”, più mediaticamente fortunato rispetto a sintagmi più tecnici e di più ampio respiro (quale, ad es., “informatica giuridica decisionale”), può essere solo parzialmente compreso se si ragiona esclusivamente in termini di estetica del linguaggio.

Piuttosto, “giustizia predittiva”  tradisce una specifica direzione verso cui si pensa debba essere orientata la ricerca scientifica in materia di automazione dei processi decisionali giuridici.

Ed è la direzione che parametra l’attendibilità di un software non alla sua intrinseca capacità di ius dicere rispetto ad un caso concreto in conformità all’ordinamento giuridico, bensì alla sua attitudine a prevedere il contenuto del provvedimento giurisdizionale.

 

Questa impostazione (o anche, più semplicemente, questa esigenza) è trasversale alle esperienze di common e civil law: in effetti, anche nei sistemi continentali la giurisprudenza è sempre più giuspoietica, il punto archimedeo del sistema giuridico ruota comunque attorno alla nomofilachia e, sul piano pratico, l’ordinamento giuridico è per lo più percepito non nella sua dimensione generale e astratta, ma in quanto trasfuso nel dictum giurisdizionale particolare e concreto.

 

Questa impostazione, benchè comprensibile per ragioni pratiche, presenta però almeno tre ordini di criticità:

  • appiattisce l’esperienza giuridica al solo momento giurisdizionale;
  • limita l’applicabilità del software ai soli casi in cui esiste almeno un precedente giurisprudenziale;
  • può comportare la reiterazione di errori, di natura sia giudiziale, sia, soprattutto, di natura prettamente informatica (nei casi in cui la sentenza verrebbe tradotta informaticamente in modo inesatto).

 

Un software, invece, può andare ben oltre la narrazione di ciò che i giudici fanno e può, invece, al contrario essere esso stesso foriero di soluzioni alternative.

Si tratta, in altri termini, di collocare la giustizia predittiva in una diversa prospettiva.

Ragionando secondo l’impostazione dominante, il software si pone come chi studia un autore scientifico leggendo non direttamente le sue opere, ma gli studi sulle stesse.

Ragionando diversamente, invece, il software va posto anche direttamente a contatto con le disposizioni normative, come chi si accosta allo studio di un autore leggendo direttamente le sue opere e, per arricchire le proprie capacità di analisi, voglia poi leggere anche gli studi sulle opere stesse.

Ben venga, quindi, l’affermazione forte di Viola per cui non si può prescindere dall’interpretazione del dato positivo, che è la vera fonte del diritto. Un approccio di informatica giuridica decisionale (o giustizia predittiva, che dir si voglia, benchè le espressioni presentino apprezzabili differenze semantiche) non può né nascondere, né superare il postulato per cui la primaria sorgente di dati ed informazioni da trattare e da elaborare è costituita dall’insieme delle fonti del diritto stricto sensu intese.

La domanda che bisogna ora porsi è: come far sì che il software interpreti?

 

Oltre il bias dell’antropomorfismo interpretativo

 

E qui è necessaria una breve parentesi su quello che, provocatoriamente, definisco il “bias dell’antropomorfismo interpretativo”.

Gran parte delle perplessità che hanno da sempre circondato la giustizia predittiva muovono dalla semplice considerazione per cui il software dovrebbe replicare il ragionamento dell’uomo (e del giudice in particolare) e, poiché si pensa che ciò non sia possibile, ogni ricerca in tal senso sarebbe destinata al fallimento.

È un pensiero tutt’altro che confinato ai non addetti ai lavori, perché è diffuso anche tra gli operatori teorici e pratici del diritto: gli stessi studi sulle neuroscienze conducono tra l’altro ad una visione al contempo limitata e sofisticata del funzionamento del cervello, ancora sconosciuto per una parte consistente e, comunque, a quanto pare irriducibile ad una serie di impulsi elettrici.

È un pensiero, tra l’altro, che attraversa non solo i pessimisti, ma anche tra chi, ottimisticamente,  ritiene percorribile gli approcci basati sulle reti neurali o, comunque, sul machine learning su base esperienziale-emulativa.

Si tratta di approcci, si badi, che non sono affatto incompatibili rispetto a quelli operanti su base statistico-giurisprudenziale: al contrario, mirano ad una capacità produttiva autonoma del software ma solo in quanto lo si sia “indottrinato” con una mole vastissima di dati.

Trasversalmente, quindi, campeggia l’idea per cui un buon software per l’informatica giuridica decisionale debba essere dotato di una vera e propria intelligenza e sia, quindi, tanto più attendibile quanto più la struttura di tale intelligenza sia simile a quella di un giudice in carne ed ossa.

 

Questo modo di vedere la giustizia predittiva, a mio modo di vedere, è improficuo se viene considerato come l’unico viatico per la costruzione di un soddisfacente software. E ciò per almeno un triplice ordine di ragioni.

In primo luogo, gli sviluppi dell’intelligenza artificiale sono sì promettenti, ma non al punto da potersi ritenere raggiungibile nel prossimo futuro l’obiettivo dell’equiparazione di intelligenza umana e artificiale.

In secondo luogo, ammesso che il software possa effettivamente apprendere dalle sentenze su come debbano essere redatte, si avrebbe niente più che un operatore pratico eccezionale per capacità di apprendimento e di elaborazione dei dati, ma senza cultura giuridica: avrebbe infatti “studiato” svariate applicazioni del diritto, ma non il diritto in sé.

In terzo luogo, rimarrebbe comunque il problema metodologico, già precedentemente sottolineato[24]: la metodologia giuridica è imprescindibile, un software solo experience-based che la accantonasse sarebbe inattendibile di per sé.

 

Vi è, inoltre, un’ultima ragione per cui l’approccio antropomorfico vada considerato un vero e proprio bias cognitivo e riguarda, in particolare, gli sviluppi dell’intelligenza artificiale che possono addirittura condurre alla formazione di una personalità digitale in grado di accostarsi al caso con tutta la complessità psicologica tipica del giudice-umano.

 

L’interpretazione, come ben evidenzia Viola, è un’attività regolata da norme: e non è, pertanto, un momento di esplicazione della soggettività del giudicante, la cui autonomia, anzi, è finalizzata ad evitare interpolazioni emotivistico-irrazionali ed irruzioni personalistiche ed è tutelata quale precondizione di un giudizio che sia per l’appunto oggettivo e spersonalizzato.

Ovviamente, non si nega che il carattere umano del diritto richieda il carattere umano del giudizio: è infatti pienamente auspicabile che il giudicante sia dotato al massimo grado di sensibilità, cultura ed accuratezza nell’approccio alla fattispecie.

Le doti umane, tuttavia, sono necessarie non in sé, ma quali strumenti intellettivi atti a cogliere tutte le possibili interrelazioni tra fattispecie concreta e ordinamento giuridico, così da dar luogo ad una decisione profondamente rispettosa della fattispecie concreta e del relativo incastonamento-qualificatorio nell’ordinamento giuridico. Non si richiede che l’umanità del giudicante vada oltre le norme e i principi ordinamentali: si richiede, piuttosto, che questa esalti le norme e i principi ordinamentali che si incarnano e si inverano nella fattispecie concreta.

 

L’interpretazione, quindi, è attendibile in quanto il più possibile desoggettivizzata: la caratura della personalità del giudice particolare è funzionale ad evidenziare significati, sfumature, proiezioni e prospettive di disposizioni che rimangono pur sempre oggettive.

Non si tratta, qui, di affermare che la norma (quale prodotto dell’attività interpretativa) sia solo “dato” e non abbia mai caratteri di “costrutto[25].

Si tratta, al contrario, di tenere fermo che le manifestazioni giudiziali più libere, più creative, più innovative, financo più spiazzanti possono essere accolte, accettate, riconosciute legittime solo in quanto tendenti ad esaltare l’ordinamento nella sua proiezione dinamica e nella sua tendenza ad un vivificante processo di autocorrezione ed autoimplementazione.

 

È chiaro che, in concreto, sia compito estremamente arduo stabilire quando la soggettività del giudicante sia funzionale all’oggettività dell’ordinamento giuridico e quando, invece, trasbordi il limite dello stesso.

E proprio per questa ragione un software non può  essere costruito così da replicare (potenzialmente all’infinito) ogni manifestazione della soggettività del giudicante.

Occorre, piuttosto, che il software non accolga acriticamente il dictum giudiziale come prodotto preconfezionato e che lo intenda, piuttosto, come frutto di un agire interpretativo disciplinato da norme e ed espresso in passaggi logico-motivazionali: non come prodotto letterario-intellettivo di un uomo, ma come espressione di un modo di intendere l’oggettività dell’ordinamento giuridico a sua volta espresso in modo per lo più controllabile ed oggettivo.

 

Oltre la serialità

 

In un contesto ordinamentale ipercomplesso, i cui confini giurisdizionali sono estremamente mobili, dalla struttura proteiforme ora hard ora soft, pressato e continuamente rimodulato da istanze sociali di ogni genere, l’interpretazione diventa molto più ardua, in quanto solo di rado riducibile ad una relazione binaria (c.d. “a due posti”) interprete-atto normativo.

Si tratta, invece, di una relazione a molti più posti: le ulteriori caselle sono rappresentate da ogni altro fattore incidente, tra cui non va affatto escluso quel particolare ius superveniens costituito da norme dello stesso rango (se non addirittura di rango inferiore) le quali, modificando profili collaterali, comportano una necessariamente una revisione (o almeno una ridiscussione) di un esito interpretativo prima consolidato.

Il problema della plurivocità degli esiti interpretativi tende quindi ad attenuarsi in quanto le “condizioni di contorno” (fattuali e normative) sono spesso differenti.

 

L’atto interpretativo, dunque, è spesso un vero e proprio atto singolare, all’esito di un processo che va però condotto oggettivamente. Il giudicante diventa quindi creatore della regola concreta di diritto, ma lo è solo in virtù della potenziale irripetibilità delle condizioni ordinamentali e fattuali.

 

Un approccio statistico-giurisprudenziale (per usare l’efficace espressione di Viola) rischia quindi tra l’altro di trattare come seriali controversie che seriali non sono.  E può, tra l’altro, comportare l’effetto psicologico distorsivo per cui l’approdo sicuro di una conclusione univoca seriale spinga a non chiedersi se non sia il caso di  spezzare la soluzione seriale all’insegna di un doveroso distinguishing o, al contrario, di assorbirla in una più ampia all’insegna di un altrettanto doveroso harmonizing.

E un approccio puramente antropomorfico, anche se non basato massicciamente su base statistico-giurisprudenziale, rischia di essere niente più che una voce umana tra le tante, seppur “potenziata” dalla base cognitiva dei dati conosciuti e della capacità di elaborarli, ma pur sempre con il vulnus di essersi formata anche su errori giudiziali e/o su casi in cui la soggettività del giudice abbia superato i limiti ordinamentali.

 

 

4 Una giustizia predittiva su base algoritmica pluridimensionale

 

4.1 Il principio di diritto del caso particolare come sintesi di più regole generali e astratte: la sostenibilità e la preferibilità dell’approccio algoritmico

 

Il precedente paragrafo si è chiuso con un apparente paradosso.

Da un lato, il software dovrebbe essere in grado di trattare anche le interpretazioni singolari e quindi dovrebbe adottare un approccio in grado di superare la serialità.

Dall’altro,  il software non dovrebbe essere strutturato su base antropomorfica, dovrebbe cioè essere privo proprio di quella complessa personalità-soggettività che consente al giudice-umano di porre in discussione gli schemi di azione e qualificazione rappresentati dagli orientamenti pregressi consolidati.

 

Bisogna, tuttavia, rilevare che i casi peculiari che richiedono un autonomo sforzo interpretativo non sono singolari in senso esistenzialistico: non sono, cioè, intrinsecamente e strutturalmente irripetibili, sono invece al più difficilmente ripetibili a causa di una particolare ed improbabile configurazione delle citate “condizioni di contorno”.

La peculiarità del caso, in altri termini, va sempre intesa come generalità e astrattezza a bassa intensità, in quanto l’insieme rappresentato dalle premesse normative prima facie applicabili al caso concreto è, per l’appunto, così variegato che il principio di diritto enucleabile risulta immediatamente e completamente applicabile ad una scarsa quantità di fattispecie.

L’insieme delle premesse normative prima facie applicabili è costituito, senza scivolare nel problema della precomprensione interpretativa (che interessa, forse, più la sociologia e la psicologia dell’interpretazione), da tutte quelle disposizioni che presentano almeno un fumus di applicabilità.

Il giudicante compie poi un’operazione simile a quella del c.d. “crivello di Eratostene” (al fine di individuare l’insieme dei numeri primi, si espunge progressivamente dall’insieme dei numeri naturali quelli che via via risultano essere divisibili per altri numeri oltre che per se stessi e l’unità), anche se un po’ più complessa, perché qui spesso la rilevazione dell’antinomia o della lacuna ordinamentale viene spesso risolta attraverso estensioni e riduzioni semantiche.

Il provvedimento giurisdizionale, quindi, discende quale sillogismo in cui le premesse normative costituiscono il frutto dell’interpretazione di determinate disposizioni, che magari nel caso specifico hanno ricevuto una particolare estensione o riduzione semantica in quanto poste a contatto con altre disposizioni prima facie applicabili.

Il principio di diritto enucleato dal giudice è cioè relativo ad un’interpretazione della disposizione non in sé, ma in quanto condizionata dalla presenza di specifiche condizioni di contorno.

Da qui, dunque, la conclusione per cui il principio di diritto del caso peculiare è completamente ed immediatamente applicabile ai soli casi in cui sono presenti tutte e sole le specifiche condizioni di contorno.

Un principio di diritto, invece, diventa meno indicativo di una soluzione interpretativa da adottare in relazione alle ipotesi in cui le condizioni di contorno tendono a differire in una misura più o meno marcata.

 

Se il caso peculiare è pur sempre un caso generale e astratto, l’apparente paradosso può dirsi risolto.

Riappropriarsi della generalità ed astrattezza significa riappropriarsi della normatività e, soprattutto, della calcolabilità.

E qui è di fondamentale importanza cogliere che la scarsa serialità non limita la calcolabilità ma, al contrario, esalta l’esigenza di calcolare.

L’assenza di riferimenti consolidati espone il giudice ad un maggiore impegno interpretativo, che al contempo può richiedere il supporto di un software che sia in grado di trattare le interrelazioni normative (anche) attraverso l’analisi del modo in cui sono state trattate in precedenza parti, anche minuscole, del generale mosaico dei materiali normativi posti all’attenzione del giudice.

 

L’approccio algoritmico, allora, è sia sostenibile sul piano teorico in ragione della calcolabilità della decisione giudiziale, ma è soprattutto preferibile sul piano pratico, perché il software deve riuscire a combinare, ad assemblare, ad elaborare soluzioni parziali: diversamente, un approccio meramente stastico-giurisprudenziale lavorerebbe solo su soluzioni preconfezionate e, conseguentemente, si arresterebbe proprio di fronte ai sempre più frequenti casi connotati da un certo tasso di particolarità.

 

4.2 La varietà dei materiali oggetto di elaborazione e la pluridimensionalità dell’approccio algoritmico

 

Provando a ricapitolare, si è detto innanzitutto che la difficile opera di individuare attendibili esiti interpretativo-applicativi anche per ipotesi non seriali può essere  intrapresa agendo per sovrapposizione di regole generali e astratte.

Ed, inoltre, non è stato mai messo in discussione l’assunto per cui l’interpretazione degli atti normativi debba essere il più possibile desoggettivizzata.

 

Queste due esigenze possono essere composte attraverso un modello di software che lavori su una base di istruzioni il più possibile ampia e non sia, quindi, limitata né alle sole norme, né alle sole sentenze. La migliore strategia di desoggettivizzazione sta, probabilmente, nel riconoscere la pluralità degli approcci interpretativi.

 

Per “regole generali e astratte” da sovrapporre, quindi, si deve intendere in senso latissimo ogni documento dotato di autorità o particolare autorevolezza che correli a determinati presupposti determinati esiti interpretativo-applicativi.

Sarà utile, quindi, il riferimento:

– alle norme;

– alla giurisprudenza;

– a pareri di particolare rilevanza (si pensi ai pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato, del Consiglio di Stato in funzione consultiva o dell’Autorità Nazionale Anticorruzione);

– ai documenti più significativi della prassi amministrativa (si pensi ad es. alle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate);

– alla dottrina più significativa e autorevole.

 

Ognuno di questi documenti va “presentato”  al software  seguendo due direttrici.

In primo luogo, è necessario che il documento vada trattato così da evidenziare nel modo più analitico possibile i presupposti di fatto presi in considerazione, l’esito interpretativo-applicativo e, non ultimo, anche la domanda cui il documento risponde (per “domanda” intendo la vera e propria domanda giudiziale, il quesito specificamente formulato a chi deve rendere il parere,  o il quesito cui l’autore di un prodotto scientifico tenta di rispondere).

Non di rado, infatti, i principi di diritto e/o le massime vengono a sua volta mal interpretati/applicati: ciò dipende non necessariamente da letture frettolose e imprecise o da ambiguità e vaghezze del testo stesso , ma anche e soprattutto dal non aver correttamente esplicitato i presupposti positivi e negativi da cui muove.

In secondo luogo, i documenti vanno scandagliati così da evidenziarne la capacità espansiva.

Se, cioè, un esito E1 viene correlato ai presupposti P1, P2, P3, bisogna riuscire ad evidenziare l’efficacia concausale di ognuno di essi, al fine di comprendere se tale esito è generalizzabile (e con quale intensità) ad ipotesi in cui siano assenti o solo parzialmente presenti uno o più dei presupposti non ritenuti indispensabili per l’esito decisorio.

Questa indagine non è sempre agevole: nelle sentenze, spesso, il principio di diritto è costruito su una sorta di “sinolo” di più presupposti di fatto, nel senso che cumulativamente considerati conducono ad uno spostamento evidente del baricentro interpretativo.

 

Il software, poi, non dovrà limitarsi ad essere un contenitore dei materiali predetti.

 

Piuttosto, dovrà essere in grado innanzitutto di mostrare le interrelazioni tra i diversi materiali, le quali possono essere di varie tipologie: uguaglianza, convergenza piena e parziale, incompatibilità assoluta e relativa, specificazione, specialità unilaterale e bilaterale, ecc.. Ciò è essenziale a fini di trasparenza e controllo, in quanto l’uso di un qualsivoglia algoritmo giuridico-decisionale deve essere accompagnato da una piena ostensibilità del meccanismo di funzionamento dello stesso.

 

Inoltre (e qui sta il senso tutto peculiare di “predittività”) il software, di fronte ad un insieme di presupposti di fatto e ad un set di possibili esiti interpretativo-applicativi (determinati dall’ampiezza della domanda che origina la questione giuridica) deve essere in grado di  evidenziare tutti i possibili esiti tramite la valorizzazione dei documenti contenuti nel software stesso, ordinandoli anche in ragione della loro pregnanza e della qualità della fonte.

Intendo per “pregnanza” il grado di “vicinanza” della fattispecie concreta rispetto a quella considerata dal documento. E non è, comunque, un’operazione scontata.

Ad es., per una fattispecie concreta composta dai presupposti P1, P2 e P3, sarà certamente molto pregnante un documento che muove proprio dai presupposti P1, P2, P3. L’assenza di uno dei tre presupposti in un altro documento condurrebbe ad una valutazione differente, che peraltro potrebbe anche non essere di minore intensità: se, cioè, i presupposti P1, P2 e P3 esprimono una convergenza di istanze assiologiche, un documento che muovesse già dai soli presupposti P1 e P2 potrebbe spiegare una notevole efficacia argomentativa nel caso in cui P3 avesse una funzione argomentativa marginale.

Intendo poi per “qualità” della fonte un parametro complesso, che tiene solo in parziale considerazione la tipologia della fonte.

Ad es., una pronuncia dell’Adunanza Plenaria non è di per sé qualitativamente più alta rispetto ad una pronuncia di un T.A.R., se la prima è stata emanata in una cornice di sensibilità differente e la seconda, invece, intende sottospecificare principi provenienti da nuove direttrici della Corte di Giustizia.

 

4.3 I protocolli di formalizzazione e l’interpolazione dell’uomo

 

Il software immaginato nel § 4.2 presuppone almeno in prima battuta una forte presenza dell’uomo.

Il modo in cui il materiale documentale viene “presentato” al software comporta una attenta valutazione da parte dell’operatore umano, il quale deve essere abile nel comprendere funditus il contesto fattuale e normativo e deve, altresì, saper effettuare correttamente le “pesature” (es. la valutazione sulla qualità della fonte).

La costruzione di un framework strutturale, che sia in grado di prevedere tutte le tipologie di informazioni ricavabili da un documento e le possibili interrelazioni tra i documenti e le relative informazioni, deve quindi essere il più possibile user friendly, in modo tale da rendere oggettiva, confrontabile, ed a sua volta valutabile l’opera di inserimento del materiale nel software.

Ad es., deve risultare chiaro il processo di distinzione tra fattispecie astratta ed effetto giuridico astratto, attraverso ad es. il riferimento alle strutture linguistiche più frequenti nella legislazione.

O, ancora, devono risultare distinguibili con chiarezza i casi in cui determinati presupposti di fatto sono stati ritenuti rilevanti in una sentenza o se la loro incidenza sia stata marginale se non addirittura nulla.

Oltre ad un buon programma, insomma, occorre un buon manuale d’istruzioni.

 

E la costruzione e l’uso del programma e del manuale d’istruzioni necessitano a monte di almeno alcuni rudimenti di logica formale.

In fin dei conti, si tratta di formalizzare la lingua del diritto.

Sono necessari, pertanto, accurati protocolli di formalizzazione

Ad es.:

  • protocolli di formalizzazione delle norme giuridiche, innanzitutto, che distinguano accuratamente tra dimensione fattuale e dimensione effettuale, che entrino analiticamente nella struttura sintattica della norma e rispettino anche le diverse tipologie di norme[26];
  • protocolli di formalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali, che esprimano il percorso di selezione del materiale fattuale e normativo e la cornice della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
  • protocolli di formalizzazione dei pareri, che sappiano cogliere le peculiarità della questione normativa dibattuta;
  • protocolli di formalizzazione di trattamento dei documenti e delle loro interrelazioni.

 

Conclusione: una giustizia predittiva sistematizzante

 

Con un’interessante (e certamente pregevole, per le ragioni diffusamente espresse nel testo) prospettiva, Viola tenta di spostare il baricentro della giustizia predittiva dall’emulazione della sentenza alla valorizzazione del dato normativo, proponendo un modello interpretativo (su base matematica) formalisticamente moderato rivolto, in particolare, a risolvere i conflitti interpretativi.

L’opzione epistemologica fondamentale è forte e coraggiosa ed è perseguita mediante un modello che non presenta vizi di coerenza o di completezza, che comunque si attaglia principalmente all’interpretazione di una sola disposizione per volta.

 

Piuttosto, la valorizzazione delle interrelazioni tra più momenti interpretativi di più disposizioni conduce ad immaginare una giustizia predittiva che sappia cogliere anche le condizioni di contorno delle varie interpretazioni.

Così ragionando, la pluralità degli esiti interpretativi può essere intesa come insieme di risposte diverse a problemi diversi e non necessariamente in ottica conflittuale-agonistica.

In un tale contesto, pertanto, un software di informatica giuridica decisionale potrebbe risultare molto utile se teso innanzitutto ad una sistematizzazione di tutto il materiale interpretativo disponibile: e cioè non solo delle disposizioni normative (quale dato primigenio), ma anche delle interpretazioni delle stesse offerte da vari attori istituzionali, nonché dalla dottrina autorevole.

Il software, tra l’altro, dovrebbe consentire di criticare e, se del caso, superare la serialità, ma sempre secondo l’assunto per cui il caso peculiare è considerato pur sempre come frutto di una sovrapposizione di regole generali: e, per mantenere una prospettiva desoggettivizzata, deve al contrario mostrare la varietà plurisoggettiva degli approcci possibili.

Per far ciò è necessario un framework strutturale estremamente analitico e raffinato, che in ultima analisi non può che poggiare sulla costruzione di altrettanto analitici e raffinati protocolli di formalizzazione.

Il software che si immagina, al momento, richiede comunque una forte presenza umana nella fase di inserimento del materiale interpretativo nel software: l’esistenza di protocolli, tuttavia, evita eccessive semplificazioni o derive personalistiche.

 Volume consigliato

Le responsabilità della pubblica amministrazione

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Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | 2019 Maggioli Editore

Note

[1] V. es. https://www.scuoladirittoavanzato.com/category/eventi/

[2] La versione sintetica è invece la seguente: IP= ∑i(n). Così L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, Diritto Avanzato, Milano, 2018, p. 152.

[3] Ivi, pp. 147-152.

[4] Nell’equazione interpretazione teleologica e letterale sono equiparate: l’Autore, tuttavia, più dettagliatamente parla di un rapporto di uguaglianza o di leggera preferenza della letterale rispetto alla teleologica, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria. V. L. Viola, Interpretazione…, cit., pp. 72 e 76.

[5] Non deve trarre in inganno la circostanza che la formula si riferisca al solo caso in cui IL=0, perché il valore di IL va inteso come risultante della sommatoria tra le varie interpretazioni di IL e di IR.

[6] V. ampiamente L. Viola, Interpretazione…, cit., cap. I, § 2.3, pp. 38-48.

[7] Ivi, cap. I, § 3, pp. 48-70.

[8] Ivi, cap. I, § 8, pp. 100-113.

[9] Ivi, pp. 140-142.

[10] Ivi, cap. V, pp. 167-199: ad es.

[11] Ivi, pp. 41-43.

[12] Si vedano ad es. alcuni convegni, la cui registrazione è disponibile online.

[13] Suggestiva, sul punto, la tesi di D’Aietti, secondo cui il codice civile è un “immenso algoritmo ragionato”: v. D’Aietti, Il codice civile è un algoritmo, in L.Viola (a cura di), Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici, Diritto Avanzato, Milano, 2019, pp. 94-96.

[14] L.Viola, Giurimetria, giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici, in L. Viola, Giustizia predittiva…, op. cit., pp. 181-189.

[15] In filosofia analitica si distingue la teoria dalla dottrina nel senso che la prima ha natura descrittiva, mentre la seconda ha natura prescrittiva.

[16] Siano dati:

  • x, y, z come simboli per variabili;
  • a, b, c…, n come simboli per costanti;
  • IL, IR, AL, AI, P come proprietà, cosicchè “L” sta per “interpretazione letterale”, “R” sta per “interpretazione teleologica”, “AL” sta per “interpretazione analogia legis” “AI” sta per “interpretazione mediante analogia iuris”, “P” sta per “interpretazione preferibile” (es. un’interpretazione letterale ben definita sarebbe espressa mediante l’espressione “ILa”;
  • INC come relazione di incompatibilità a due o più posti, i cui argomenti sono le varie interpretazioni.
  • ∧, ∨, → sono i simboli rispettivamente per congiunzione, disgiunzione aperta e implicazione materiale.
  • Ø è l’operatore della negazione.
  • ∃ è l’operatore esistenziale, si legge “esiste un

Il modello di Viola potrebbe essere espresso mediante il seguente gruppo di espressioni.

Ipotesi 1 = ((ILa ∨ IRa) Ø ∃x((ILx ∨ IRx) ∧ INC(x,a)))

Ipotesi 2 = (ALa  Ø ∃x((ALx ∧ INC(x,a))))

Ipotesi 3 = (Aia Ø ∃x((ALx ∧ INC(x,a)))

IPa → Ipotesi 1 ∨ (Ø Ipotesi 1 ∧ Ipotesi 2) ∨ ((Ø Ipotesi 1 ∧  Ø Ipotesi 2 ∧   Ipotesi 3)

Cioè a è l’interpretazione preferibile se sussiste una delle tre ipotesi (poste in rapporto di disgiunzione aperta, ma può verificarsi al massimo una delle tre ipotesi, in quanto la sussistenza della seconda ipotesi è congiunta all’insussistenza della prima e la sussistenza della terza ipotesi è congiunta all’insussistenza delle prime due).

La prima ipotesi è quella in cui un’interpretazione, letterale o teleologica, non confligga con nessun’altra interpretazione letterale o teleologica (si noti che il formalismo usato non esclude che possano esservi più interpretazioni letterali o teleologiche).

La seconda e la terza ipotesi, analogamente alla prima, riguardano i casi in cui un’interpretazione per analogia non confligga con nessun’altra interpretazione per analogia dello stesso tipo.

[17] Addirittura il filosofo scandinavo Hagerstroem riteneva che i concetti giuridici fossero entità fittizie, pari alle formule pronunciate dagli stregoni per evocare entità sovrannaturali: o ancora, il filosofo americano Frank riteneva che le decisioni giudiziali fossero determinate da fattori irrazionali, con ciò evidenziando uno scarto profondo tra legge e applicazione della stessa, con consequenziale inutilità del riferimento alla testualità della legge.

[18] S.Amore, Algoritmi tra determinismo e produzione legislativa, in L.Viola (a cura di), Giustizia predittiva…, op. cit., chiarisce che la prospettiva di Viola “non è difesa di un determinismo giuridico che non esiste e mai esisterà”, p. 22.

[19] Per un’amplissima rassegna dottrinale sulle teorie dell’interpretazione, sul tema dei conflitti interpretativi e sulle condizioni per ricorrere all’analogia, v. per tutti P.Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007.

[20] Per un’analisi logico-formale sul tema della completezza degli ordinamenti giuridici, v. C.E.Alchourrón – E.Bulygin, Sistemi normativi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2005 (l’edizione originale è del 1971).

[21] G.Azzoni, Il concetto di condizione nella tipologia delle regole costitutive, CEDAM, Padova, 1988.

[22] D.Puliatti, Giustizia predittiva ed informatica giuridica decisionale per gli ordinamenti di civil law: proposta di un semplice software secondo un possibile approccio atomistico, incrementale, costruttivo-predittivo, comunitario, pluri-fasico, in Il diritto amministrativo – Rivista giuridica, pubblicato su Internet all’indirizzo www.ildirittoamministrativo.it nel febbraio 2020, pp. 1-24, v. in particolare la nota 4.

[23] V. nota precedente.

[24] V. D.Puliatti, Giustizia predittiva…, op. cit.

[25] V. D.Puliatti, Narrativismo costruttivistico, teoria del diritto e dogmatica giuridica, pp. 39-65, in HELIOPOLIS, vol. 2/2014

[26] Sia consentito il riferimento a D.Puliatti, Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale, Scriptaweb, Napoli, 2009. Nel capitolo finale propongo le basi per una teoria formale del ragionamento giudiziale, articolata in sette partizioni, che riguardano la traduzione nella logica proposizionale rispettivamente: del materiale probatorio, delle tecniche di elaborazione dello stesso, degli effetti giuridici, delle norme giuridiche, delle metanorme, delle relazioni normative indefettibili e delle relazioni normative defettibili.

Dott. Puliatti Donatello

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