Il contratto di apprendistato è vantaggioso per le aziende?

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Il contratto di apprendistato indica un tipo di contratto e rapporto di lavoro che ha come finalità la  formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il rapporto di apprendistato ha di recente assunto un peso crescente nel mercato del lavoro, estendendosi progressivamente nei vari settori economici.
Nel novero di contratti di lavoro disponibili, il contratto di apprendistato è di sicuro uno dei più vantaggiosi perché permette di stipulare un accordo tra aziende e lavoratori che prevede un periodo di formazione professionale e diversi sgravi fiscali per le aziende, che non ne possono sempre usufruire e si deve verificare se si è in possesso dei termini specifici che regolano il contratto di apprendistato e quali sono i requisiti che permettono ai lavoratori di accedervi.

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Indice

1. Le origini e la disciplina normativa del contratto di apprendistato


L’apprendistato era conosciuto nel mondo antico ed è una realtà consolidata nella civiltà occidentale come ad esempio nell’artigianato del Rinascimento.
Con variazioni contestuali, attraversa la cultura greca e latina, lascia tracce rilevanti persino nell’età moderna e inizia ad affievolirsi leggermente a partire dal XVI-XVII secolo, con l’avvento delle proto-fabbriche, vale a dire, i primi insediamenti proto-industriali.
L’eredità precedente viene assimilata dai greci e trasmessa ai Romani.
Nella Capitale, accanto alla scuola di grammatica-retorica destinata agli ottimati conservatori, si ergono scuole professionali come il paedagogium e, in relazione a oggi, le botteghe artigiane come le tabernae.
Il rapporto di lavoro si basa su un patto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, in base al quale l’apprendista accetta condizioni contrattuali di livello inferiore, in termini ad esempio di retribuzione, di durata del rapporto, di ammortizzatori sociali, in cambio di una formazione specializzata che garantisca una cospicua crescita professionale, come la formazione garantita dalle associazioni di categoria più rappresentative, come Confcommercio, Confartigianato, CNA e CLAAI.
Nel caso di una formazione sul lavoro in un apprendimento tecnico-professionale sono previste diverse modalità dal progetto educativo dell’istituzione educativa di appartenenza.
È l’unico contratto di lavoro con funzione formativa ed è disciplinato, nell’ambito del Jobs Act,  dagli articoli 41-47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che individua tre forme:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43), detto di primo livello.
  • Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (art. 44).
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45).

Ognuna delle tipologie è regolata dalle Regioni e dai contratti collettivi.
Il rapporto di lavoro che nasce dall’accordo tra le parti è di tipo misto, comportando l’onere in capo al datore di lavoro di una formazione professionale, sia con il trasferimento di competenze
tecnico-scientifiche sia con l’affiancamento pratico per l’apprendimento di abilità operative, nonché la retribuzione per il lavoro svolto.
L’assunzione di apprendisti richiede la stipulazione di un contratto di lavoro in forma scritta con allegato il Piano Formativo Individuale.
Il numero degli apprendisti assunti non può superare quello dei lavoratori dipendenti qualificati.
I contratti collettivi determinano la durata del rapporto di apprendistato, per legge non inferiore a due anni e non superiore a sei anni.
L’istituto dell’apprendistato è applicato per assumere e formare giovani tra i 15 e i 29 anni, secondo le modalità che seguono:

  • Da 15 a 25 anni per i percorsi di apprendistato di primo livello
  •  Da 18 a 29 anni (la Circ. del M. L. P. S. n. 30 del 15.07.05, al punto IV “Limiti di età” prescrive che “L’assunzione potrà essere effettuata sino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età, oppure sino a 29 anni e 364 giorni”) per i percorsi di apprendistato professionalizzante se c’è stato il recepimento della normativa nel CCNL applicato.
    • Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, o conseguita con un precedente rapporto di apprendistato, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età (cfr. art. 49 c. 2)
  • Da 18 a 29 anni per i percorsi di apprendistato rivolti ai giovani in possesso di un diploma del secondo ciclo per l’acquisizione titoli di studio universitari e della alta formazione, i dottorati di ricerca e i diplomi degli istituti tecnici superiori (o ITS) .

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2. I tipi di apprendistato


In relazione alle molteplici professioni, esistono diversi tipi di contratto di apprendistato, chedifferiscono tra loro per gli obiettivi professionali da raggiungere.
In base a questa distinzione i tipi di contratto di apprendistato si suddividono in:

  • Apprendistato per la qualifica professionale: rivolto principalmente a chi è impegnato in percorsi formativi, si tratta di un tipo di apprendistato particolarmente adatto a conciliare l’esperienza di studio con quella pratica, affine all’inserimento nel mondo del lavoro.
  • Apprendistato professionalizzante: per l’apprendimento lavorativo e al quale potranno accedere i soggetti in età lavorativa compresa tra i 18 e i 29 anni. Nel contratto di apprendistato professionalizzante si definiscono gli obiettivi che, al termine del contratto, gli apprendisti avranno dovuto raggiungere. Questo contratto prevede anche degli obblighi per i datori, che dovranno rendere tale contratto a tempo indeterminato, una volta terminato il periodo.
  • Apprendistato di alta formazione: prettamente focalizzato sul conseguimento del diploma di istruzione secondaria, di una laurea o di un dottorato di ricerca da parte dei soggetti interessati. Questo tipo di contratto, in particolare, permette di agevolare l’ingresso dei più giovani nel mondo del lavoro.

3. I vantaggi per coloro che assumono


Quali sono i vantaggi che un’azienda ricava dallo stipulare contratti di apprendistato?
Il primo vantaggio è di sicuro quello di potere formare i futuri dipendenti aziendali in base alle reali esigenze dell’azienda.
Attraverso i contratti da apprendista è possibile formare i propri dipendenti dal punto di vista professionale e fornire la forma mentale propria dell’azienda.
Questo genere di contatto consente di integrarsi completamente nell’organico aziendale.
Il secondo vantaggio dei contratti di apprendistato, è relativo agli sgravi fiscali dei quali le aziende godono stipulando questo tipo di contratti.
Le agevolazioni contributive previste da questo tipo di contratto, permettono alle aziende il recupero delle spese contributive sostenute per i dipendenti.
Un vantaggio di non poco conto considerato il costo che ogni lavoratore comporta nel bilancio aziendale alla voce personale.
Il terzo vantaggio, è relativo alle possibilità di formazione dei lavoratori, che possono essere di diverso tipo.
È possibile effettuare sia una formazione negli stabilimenti aziendali, con affiancamenti a tutor o referenti, sia esterna, rivolgendosi ad enti di formazione specializzati nella formazione dei lavoratori.
Il contratto di apprendistato costituisce una valida opportunità per le aziende e permette indirizzare e formare i dipendenti verso la professione e farli integrare perfettamente nel mondo lavorativo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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