Contratti pubblici: non è cedibile il contraente privato senza il consenso della P.A.

Redazione 04/03/14
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Biancamaria Consales

È quanto precisa la sezione quinta del Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 903 del 25 febbraio, ha rigettato il ricorso di appellante che sosteneva  la possibilità di sostituire il contraente senza bisogna del consenso della P.A.

“Tutti i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione riposano sulla fiducia che questa deve avere nei confronti del contraente privato, cosicché non è consentito il mutamento di quest’ultimo senza che la prima acconsenta a tale modifica soggettiva del rapporto negoziale”- si legge nella sentenza -. Disposizioni specifiche in questo senso sono contenute per gli appalti pubblici (art. 116 D.Lgs. 163/2006), ma non è dubitabile da queste sia ricavabile un principio più generale, valevole anche per i contratti di diritto privato quale quello oggetto del presente giudizio. Quanto ora detto si ricava nel caso di specie – continua la sentenza – dal fatto che la parte privata si era impegnata a svolgere attività di indiscutibile interesse pubblico, vale a dire la bonifica dell’area, e che la giuridica disponibilità dell’area è oggetto di un contratto aziendale ex art. 2558 cod. civ. necessario per l’esercizio di un’attività di impresa soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza, vale a dire quella di gestione di un kartodromo per il quale si controverte in questa sede, in relazione al quale titolo abilitativo vige il principio di personalità di cui all’art. 8 t.u.l.p.s.”.

In conclusione, risulta legittima la motivazione del diniego espresso nei precedenti gradi di giudizio e con l’appello impugnato, nella parte in cui fa riferimento all’intrasmissibilità della convenzione, mentre deve essere corretta nei sensi ora esposti la motivazione della sentenza di primo grado, laddove invece qualifica il contratto come comodato.

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