Contratti pubblici e autotutela della pubblica amministrazione: limiti di esercizio più rigorosi

Redazione 21/09/11
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In materia di contratti pubblici, dopo la pronuncia dell’aggiudicazione provvisoria, l’emanazione del provvedimento di revoca da parte della pubblica amministrazione deve essere condizionata da limiti più rigorosi ed assistita da maggior cautela. Ciò in nome dei principi di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto nei traffici. In tali termini si è espresso il Tar Lazio, sezione seconda, nella sentenza n. 7428 dello scorso 19 settembre.

Il legittimo affidamento, si chiarisce, postula la necessità di salvaguardare le situazioni di soggetti privati che, confidando nella legittimità dell’atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento delle posizioni di vantaggio loro attribuite da questo. Secondo consolidata giurisprudenza, può considerarsi legittimo il travolgimento di tali posizioni solo se esso è giustificato dalla necessità di assicurare il soddisfacimento di un interesse, pubblico, di carattere generale e, come tale, prevalente sulle posizioni individuali, dandone adeguato conto nella motivazione del provvedimento di rimozione, affinché ne sia consentito il controllo di legittimità in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sent. 5444/2003).

Non può, pertanto, l’amministrazione, sulla semplice scorta di una nuova valutazione di opportunità, decidere di revocare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, posto che la procedimentalizzazione pubblicistica delle trattative preliminari ha la funzione:

a) di vincolare via via sempre più (e sempre più specificamente) l’Amministrazione, al fine di evitare che il potere amministrativo si traduca in arbitrio (e di assicurare che la nascita dell’obbligazione a suo carico sorga in forza di regole “ad evidenza pubblica” o atte ad assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione pubblica);

b) e non già di creare un sistema nel quale solamente il contraente privato sia assoggettato ad obblighi.

E che, pertanto, ritiene il collegio, i provvedimenti con cui si chiudono le varie fasi sub-procedimentali sono costitutivi di effetti obbligatori a carico la della pubblica amministrazione, né più né meno di come opererebbero veri e propri contratti preliminari.

Nel caso di specie, viene conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento in conformità e coerenza con le precedenti fasi, tenuto conto dell’intervenuta aggiudicazione provvisoria e del conseguente avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di alienare l’immobile alla sola condizione dell’esito positivo delle verifiche relative alla sussistenza, in capo all’offerente (promissario acquirente) dei requisisti previsti dal bando. (Lilla Laperuta)

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