Contraddittorio necessario anche nei casi di irreperibilità del teste

Redazione 17/06/11
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Il principio di diritto è stato di recente affermato dalla Cassazione (Sez. sesta penale, sent. 9 giugno 2011, n. 23122).

La Corte suprema di legittimità, allineandosi coi principi in tema di diritto di difesa e diritto al contradditorio, espressi dalla Costituzione e dalla Convezione europea dei diritti dell’uomo, ha annullato la sentenza di condanna emessa anche sulla base delle dichiarazioni di un testimone che si era reso irreperibile.  

La sentenza accoglie la tesi difensiva, per la quale l’irreperibilità del teste non poteva essere considerata oggettiva, involontaria ed imprevedibile, essendo stati omessi tutti gli accertamenti necessari al pieno rispetto dei diritti della difesa. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, solo dopo che siano stati effettuati tutti gli accertamenti è possibile emettere, da parte del giudice, una dichiarazione di irreperibilità che consenta di utilizzare le dichiarazioni rese da un testimone in assenza di contraddittorio.

Va, quindi, ricordato che l’art. 111 della Costituzione, valorizzando il cd. giusto processo, sottolinea come la dialettica fra accusa e difesa sia indispensabile per l’assunzione della prova che sarà posta dal giudice a fondamento del proprio convincimento. Anche l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo prevede esplicitamente il diritto di esaminare e far esaminare i testimoni a carico, tutelando così il diritto di difesa.

La sentenza in parola è inoltre importante perché ha specificato il significato di irreperibilità:

–         essa può essere dichiarata solo quando risultano svolte infruttuosamente, oltre alle ricerche previste per l’imputato dall’art. 159 c.p.p., tutti gli accertamenti «congrui alla peculiare situazione personale quale risultante dagli atti, da deduzioni specifiche delle parti, dall’esito dell’istruttoria nel giudizio»;

–         la valutazione sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori efficaci ricerche è di competenza del giudice di merito che deve motivare le conclusioni cui è approdato in maniera non contraddittoria.

 

Volendo specificare il significato dei principi stabiliti dalla Corte, occorre dunque, dopo aver espletato i tentativi previsti dal codice, riguardanti la residenza, luogo di nascita e dimora, chiedere informazioni dai familiari del teste; eventualmente occorre altresì assumere informazioni sui precedenti luoghi di lavoro e/o tramite contatti di qualsiasi genere con le pubbliche amministrazioni (Lucia Nacciarone).

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