Continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato

Scarica PDF Stampa
L’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen..

(Ricorso rigettato)

(Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 442., c. 2, 671; C.p. art. 81)

Il fatto

 La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di G. C., imputato dei delitti di cui all’art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo D), ritenuta la continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli del 29 giugno 2005 e della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 1996, rideterminava la pena in complessivi anni ventisei di reclusione, confermando nel resto le sentenze precedenti.

Nel presente procedimento, celebrato con rito abbreviato, C. era stato riconosciuto partecipe del clan camorristico L. dal 1994 a febbraio 2008, capo di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; responsabile inoltre di detenzione e porto in luogo pubblico di una

mitraglietta e di una pistola in uno specifico episodio risalente al 19 maggio 2006.

L’annullamento con rinvio investiva però soltanto il punto della continuazione con i reati oggetto di precedenti condanne, cosicché, essendo ormai definitiva l’affermazione di responsabilità, il giudice del rinvio aveva affrontato esclusivamente il tema della continuazione tra i delitti associativi giudicati nel presente processo e quelli oggetto di altre sentenze irrevocabili, riconosciuta con la sentenza oggi impugnata, ad eccezione che per i delitti di tentata estorsione e lesioni, aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi nel periodo febbraio — maggio 2007, giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 febbraio 2009, irrevocabile il 30 novembre 2010.

La richiesta di riconoscimento della continuazione anche per questi reati, tra l’altro, era stata avanzata per la prima volta dalla difesa dell’imputato con memoria depositata all’udienza del 17 novembre 2016 nel corso del terzo giudizio di appello.

In sede di determinazione della pena complessiva, la Corte territoriale rilevava come le due sentenze già irrevocabili fossero state emesse all’esito di processi celebrati con il rito ordinario, al contrario del presente, celebrato in primo grado con il rito abbreviato; seguendo il principio in base al quale la riduzione della pena per il rito alternativo deve essere operata solo su quella inflitta all’esito del giudizio abbreviato anche se il reato più grave è stato giudicato con il rito alternativo, operava il seguente calcolo: adottava la pena base di ventiquattro anni di reclusione, inflitta per il delitto più grave di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, la aumentava a trentadue anni di reclusione per la recidiva specifica contestata ed ulteriormente a trentotto anni di reclusione per la continuazione con gli altri reati giudicati nel presente processo, riduceva tale pena a trenta anni di reclusione in forza dell’art. 78 cod. pen. e ulteriormente a venti anni di reclusione per la diminuente del rito abbreviato; aumentava nuovamente tale ultima pena di tre anni di reclusione per ciascuno dei due reati satellite giudicati con le sentenze divenute irrevocabili, così giungendo alla pena finale già ricordata di ventisei anni di reclusione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando in un unico motivo la violazione degli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2 e 533, comma 2, cod. proc. pen., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati nel presente processo e quelli oggetto della sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli del 10 febbraio 2009.

Con riferimento a questa seconda tematica, il ricorrente segnalava come altri coimputati avessero ottenuto il riconoscimento del vincolo della continuazione con il delitto associativo e lamentava l’apoditticità della motivazione della sentenza impugnata, rimarcando che il delitto in quella sede giudicato faceva parte del patrimonio conoscitivo del presente processo.

Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte territoriale era incorsa in violazione di legge nel determinare la pena complessiva, calcolando un aumento di sei anni di reclusione per la continuazione con i delitti giudicati con le due sentenze irrevocabili: nel calcolo, la Corte avrebbe dovuto aumentare la pena base per la continuazione con tutti gli altri reati giudicati, sia nel presente processo che con le due sentenze irrevocabili, e al termine avrebbe dovuto operare la riduzione per il rito abbreviato, senza attribuire rilievo al fatto che i reati satellite erano stati giudicati con rito ordinario.

Il ricorrente concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza, sollecitando questa Corte a procedere alla rideterminazione della pena; in subordine chiedeva l’annullamento con rinvio alla Corte di appello per un nuovo esame della questione.

Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione

Con ordinanza adottata all’udienza del 7 dicembre 2017, la Quinta Sezione penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte sul tema dell’incidenza della diminuzione per il rito abbreviato quando si pongono in continuazione reati giudicati con quest’ultimo rito e reati giudicati con rito ordinario.

Si osservava a questo proposito che, secondo un primo orientamento, seguito dalla Corte d’appello di Napoli, l’applicazione in sede esecutiva della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato comporta che la riduzione di un terzo a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. debba essere applicata solo alla pena inflitta per questi ultimi, anche se si tratta della pena più grave da porre a base del calcolo di quella complessiva. In applicazione di tale orientamento, se il reato più grave è stato giudicato con rito abbreviato e occorre applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., l’aumento a titolo di continuazione con i reati giudicati con rito ordinario deve essere computato solo dopo che sono stati operati il predetto temperamento e la diminuzione di un terzo della pena ex art. 442 cod. proc. pen.

Si evidenziava altresì come siffatto orientamento avesse l’obiettivo di mantenere l’incentivo della riduzione di pena per il rito premiale solo per quei reati rispetto ai quali l’imputato abbia scelto di essere giudicato allo stato degli atti.

Si rilevava però al contempo la sussistenza di un secondo orientamento secondo il quale, invece, quando il reato più grave tra quelli riuniti per continuazione è stato giudicato con giudizio abbreviato, la diminuzione della pena per il rito alternativo deve essere effettuata dopo che sono stati calcolati gli aumenti per tutti i reati satellite, prescindendo dal rito – ordinario o alternativo – con il quale sono stati giudicati.

A sostegno di tale linea interpretativa si richiamava la sentenza Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, omissis, Rv. 237691, con la quale venne affermato il principio in base al quale la diminuzione per il rito abbreviato è operazione commisurativa che si colloca a valle delle altre, ivi compresa quella operata ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen.

Alla luce di questo approdo ermeneutico, pertanto, i reati giudicati con rito ordinario diverrebbero così, in ragione del cumulo con quello più grave accertato in abbreviato, «oggetto del rito speciale, sebbene limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio», in quanto, come affermato da Sez. U, n. 7682 del 21/06/1986, omissis, Rv. 173419, «l’applicazione della continuazione tra reato già giudicato e reato sub iudice implica in ogni caso una riconsiderazione del fatto già definitivamente accertato sia pure al solo fine di riconoscerne la dipendenza da un unico disegno criminoso, restando solo precluso un giudizio, non più modificabile, sul fatto costituente reato, ma non la rettificazione del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna».

Una volta evidenziati questi due indirizzi nomofilattici, la Sezione rimettente sottolineava altresì le conseguenze derivanti nel caso di specie dalla scelta tra i due orientamenti nel senso che, con l’adozione del secondo, la pena finale sarebbe determinata in anni venti di reclusione, atteso che l’aumento per la continuazione per i reati satellite oggetto delle due sentenze irrevocabili sarebbe reso ininfluente dall’applicazione del criterio moderatore dell’art. 78, primo comma, cod. pen., cui seguirebbe la diminuzione di un terzo della pena per il rito abbreviato.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, prima di entrare nel merito del quesito sottoposto al suo scrutinio giurisdizionale, ne circoscrivevano il suo contenuto nei seguenti termini: “Se nella continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri con rito abbreviato la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., debba essere applicata solo sui reati giudicati con rito abbreviato”.

Una volta fatto ciò, anche in questa pronuncia, si mettevano in risalto i due indirizzi interpretativi già evidenziati nell’ordinanza di rimessione.

Si ribadiva quindi che il primo orientamento afferma che, in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri giudicati con rito abbreviato, anche se sono quelli giudicati con il rito alternativo ad integrare la violazione più grave, la diminuzione per il rito si applica esclusivamente per tali reati e non su quelli “satellite” giudicati con il rito ordinario evidenziandosi in particolare come, per un verso, detto indirizzo si fondi principalmente sulla natura processuale della riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e sulla conseguente applicabilità soltanto alle pene inflitte per i reati giudicati, per scelta dell’imputato, con quel rito (Sez. 5, n. 47073 del 20/06/2014, omissis, Rv. 262144), per altro verso, che la ragione giustificativa della diminuzione di un terzo, sottesa alla previsione normativa di cui al terzo comma dell’art. 442 cod. proc. pen., deve essere individuata nell’intento di accordare un incentivo, o premio, per la scelta del procedimento speciale a prova contratta, o allo stato degli atti (Sez. 1, n. 43024 del 25/09/2003, omissis, Rv. 226595).

Invece, secondo l’orientamento opposto, nel caso di riconoscimento della continuazione nelle ipotesi sopra contemplate, se la violazione più grave è un reato giudicato con rito abbreviato, la riduzione di un terzo della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. deve essere operata per tutti i reati come ultima operazione aritmetica da eseguire sulla pena complessiva determinata aumentando la pena base per la continuazione con i “reati satellite” e ciò in ragione del fatto che, da un lato, come trapela dalla sentenza Sez. U, n. 7682 del 21/06/1986, omissis, Rv. 173419, non vi è “dubbio che formano oggetto del rito speciale, sebbene limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche i reati già giudicati che abbiano dato luogo alla configurazione del reato continuato, quando la pena irrogata con la precedente sentenza non sia mantenuta ferma ma sia stata complessivamente rideterminata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio (abbreviato) in corso con applicazione dell’aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato”, dall’altro, come si evince dalla pronuncia delle Sezioni Unite, Nicolini, l’applicazione della continuazione tra reato già giudicato e reato sub iudice implica in ogni caso una riconsiderazione del fatto già definitivamente accertato sia pure al solo fine di riconoscerne la dipendenza da un unico disegno criminoso», restando solo precluso un giudizio, non più modificabile, sul fatto costituente reato, ma non la rettificazione del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna.

Orbene, chiariti nelle sue loro linee essenziali questi due orientamenti interpretativi, le Sezioni Unite aderivano al primo orientamento nomofilattico per le seguenti ragioni.

Si evidenziava prima di tutto come la natura di “diminuente processuale” della riduzione prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. fosse stata significativamente sottolineata dalla Corte costituzionale fin dalle prime pronunzie in tema di giudizio abbreviato ricordandosi al riguardo che, nel giudicare legittimo l’art. 247 disp. att. cod. proc. pen. — che, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, aveva consentito il giudizio abbreviato solo per quelli nei quali non erano state compiute le formalità di apertura del dibattimento — la Corte costituzionale, nella pronuncia n. 277 del 1990, osservava come  detto istituto avesse lo scopo di assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi e che, «poiché lo scopo dell’istituto del procedimento abbreviato è quello di consentire la sollecita definizione del giudizio, escludendo la fase dibattimentale, è del tutto razionale che, per i reati pregressi e per i procedimenti in corso, tale istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo possa essere ugualmente perseguito, e cioè soltanto quando non si sia ancora giunti al dibattimento» così come nel giudicare, della legittimità dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., sempre la Consulta, nella sentenza n. 284 del 1990 ancora sottolineava che «l’adozione del rito abbreviato col conseguente beneficio, in caso di condanna, della riduzione della pena, non che estranea alla condotta dell’imputato, presuppone al contrario l’impulso costituito dalla richiesta dell’imputato stesso. Tale richiesta comporta la rinuncia alle maggiori possibilità di verifica dei fatti offerte dal dibattimento, nonché una limitazione del potere di proporre appello contro la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio».

Si faceva oltre a ciò presente come la natura processuale della diminuente, nei primi anni di attuazione del nuovo codice di procedura penale, fosse stata ribadita da Sez. U, n. 7707 del 21/05/1991, omissis, Rv. 187851, che aveva escluso che la stessa, per la sua sostanziale e funzionale diversità rispetto alle circostanze del reato, fosse a queste assimilabile e potesse, quindi, essere considerata ai fini della determinazione della pena rilevante per l’individuazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, nel testo allora vigente, osservando che la diminuente ex art. 442, comma 2 cod. proc. pen. risponde a una esigenza utilitaristica di sollecita definizione dei giudizi, proponendo all’imputato uno sconto secco della pena, già determinata, come premio della scelta del rito abbreviato contro la rinunzia alle maggiori garanzie del dibattimento.

Tal che, alla luce di tali orientamenti, la Corte evidenziava come il primo orientamento fosse quello da preferire proprio perché in esso si faceva riferimento alla natura di “diminuente processuale” per negare la riduzione della pena per i reati giudicati con il rito ordinario, e quindi in perfetta aderenza ad  un’interpretazione dell’istituto priva di incertezza e manifestata fin dai primi anni di applicazione del codice di rito del 1988.

Per contro, gli ermellini evidenziavano come l’altro indirizzo interpretativo fosse corroborato da argomentazioni ritenute non convincenti per pervenire alla soluzione opposta.

Si osservava in primo luogo come la sentenza delle Sezioni Unite, Volpe del 2007, evocata a sostegno di tale prospettazione, ne contiene, nella seconda parte, una netta smentita in quanto, in essa si affrontava il tema della diversità delle regole applicative nei giudizi di cognizione e di esecuzione: richiamando gli artt. 663, comma 1, cod. proc. pen. e 80 cod. pen., e si giungeva alla conclusione secondo la quale, «nell’assoluto difetto di previsione derogatoria nelle disposizioni del decimo libro del codice di rito, stante il canone di intangibilità del giudicato e il carattere eccezionale della potestà del giudice dell’esecuzione, tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge, in punto di rideternninazione della pena, la diminuente del rito speciale è applicabile dal giudice della cognizione, ma non può mai essere applicata nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti, inflitte al medesimo imputato in distinti e autonomi procedimenti» rilevando a questo riguardo come la «ratio legis dell’art. 442, comma 2 cod. proc. pen. è (…) quella di garantire all’imputato in ogni singolo processo un vantaggio conseguente alla scelta strategica del rito alternativo in  ordine a tutte le imputazioni contestate in quello specifico processo, e questo vantaggio viene assicurato in ciascuno dei processi celebrati con tale rito e conclusisi con la condanna, all’esito di ognuno dei quali si determina la pena applicando la relativa diminuente; quest’ultima opera, dunque, in modo identico nei confronti di tutti coloro che si trovano nel medesimo contesto processuale, ma non può, viceversa, per alcun profilo essere duplicata in sede esecutiva, laddove si debba procedere al cumulo materiale o giuridico delle pene inflitte per più reati in distinti procedimenti, nei quali l’imputato ha di volta in volta ritenuto di attivare, o non, la scelta deflativa del rito speciale».

Veniva in secondo luogo stimato il richiamo al testo degli artt. 442, comma 2, e 533, comma 2, cod. proc. pen. improprio in quanto, se non vi è dubbio che nel rito abbreviato il giudice opera la riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dopo aver tenuto conto “di tutte le circostanze”, in detta espressione dovendosi ritenere compresi anche l’eventuale riconoscimento e la conseguente applicazione della continuazione tra i reati contestati, nonostante l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non ne faccia menzione: infatti la norma opera un implicito, ma integrale, richiamo al disposto dell’art. 533, comma 2, cod. proc. pen., come è stato affermato espressamente (Sez. 1, n. 3101 del 29/01/1993, omissis, Rv. 195960), ma è ritenuto implicitamente in numerose sentenze (ad esempio, Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 2004, omissis, Rv. 229229), tuttavia, la riduzione della pena è operata per tali reati perché sono stati tutti giudicati nell’ambito di un unico processo celebrato con il rito alternativo; se, invece, la continuazione è riconosciuta con riferimento a reati separatamente giudicati con rito ordinario, la riduzione ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non trova più alcuna giustificazione; in altri termini: l’ordine che il giudice deve seguire nelle operazioni di calcolo della pena, nel quale la diminuente del rito è successiva a tutte le altre, è funzionale ad un processo in cui sono stati giudicati tutti i reati riuniti per continuazione al fine di determinare una pena complessiva; non lo è più se alcuni reati sono stati giudicati in separati processi celebrati con rito ordinario.

Di talchè, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, i giudici di Piazza Cavour ritenevano il tentativo di ritenere anche quei reati non separatamente giudicati «oggetto del rito speciale», cioè inseriti nel giudizio abbreviato che si è celebrato e, quindi, “meritevoli” di beneficiare della riduzione per il rito alternativo, oggetto del medesimo trattamento processuale in sede di continuazione, una ricostruzione non soltanto artificiosa ma non avente altresì nemmeno alcuna base normativa, oltre che apparire in irriducibile contrasto con la natura e la ratio dell’istituto premiale anche perché, benché i precedenti fatti siano riconsiderati dal giudice del giudizio abbreviato che sta giudicando altri reati, al fine di verificare la sussistenza del vincolo della continuazione, e benché il giudice possa intervenire sulle pene inflitte per tali reati con le sentenze irrevocabili, è evidente che per essi non si celebra affatto un nuovo processo, né sarebbe possibile farlo.

Difatti: come non celebra un nuovo processo il giudice dell’esecuzione che, in forza dell’art. 671 cod. proc. pen., verifica la sussistenza del vincolo della continuazione tra reati definitivamente ma separatamente giudicati e ridetermina la pena complessiva, così il giudice della cognizione, che ritiene la continuazione tra i reati giudicati e quelli oggetto di sentenze di condanna irrevocabili, opera con gli stessi poteri del giudice dell’esecuzione.

Da ciò si giungeva a rilevare che se, quindi, quei reati sono stati giudicati in un diverso processo, nel corso del quale l’imputato aveva scelto di non chiedere l’ammissione al rito alternativo, non vi è ragione di operare sulle pene per essi inflitte la riduzione di cui all’art. 442, comma 2 cod. proc. pen. che è, appunto, una diminuente processuale legata ad una scelta operata dall’imputato nel processo di cognizione entro limiti temporali rigidamente fissati dal codice di rito: pena la violazione del principio di eguaglianza che, come postula trattamento eguale per eguali situazioni, presuppone anche trattamenti diversi per diverse situazioni.

Le Sezioni Unite, in virtù di quanto sin qui enunciato, giungeva dunque a formulare il seguente principio di diritto: “L’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.”.

Declinando tale arresto giurisprudenziale al caso sottoposto al suo vaglio giudiziale, si sottolineava l’infondatezza del ricorso proposto, nella parte in cui si censurava la sentenza impugnata per non avere applicato la riduzione di un terzo all’aumento per la continuazione calcolata per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili pronunciate all’esito di giudizio ordinario atteso che la Corte territoriale, al fine di evitare di operare la predetta riduzione, aveva correttamente derogato alla regola che ne prevede l’applicazione per ultima, calcolando l’aumento per la continuazione dopo avere ridotto di un terzo la pena calcolata per i reati sub iudice.

Si evidenziava inoltre come il ricorso fosse inammissibile nella parte in cui si censurava il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati nel presente processo e quelli di tentata estorsione e lesioni giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/2/2009, irrevocabile il 30/11/2010 stante il fatto che, secondo la Corte territoriale, la determinazione criminosa alla base dell’estorsione, risalente al 2007, era nata solo occasionalmente e, comunque, in epoca assai successiva a quella relativa all’ingresso nel clan L., databile in epoca anteriore al 1994; di conseguenza, tale determinazione era estranea all’originario disegno criminoso che, invece, era comune a tutti gli altri reati oggetto dell’istanza difensiva.

Inoltre, a fronte delle censure prospettate dal ricorrente secondo le quali, per un verso, gli altri coimputati avevano ottenuto il riconoscimento del vincolo della continuazione con il delitto associativo lamentandosi al contempo dell’apoditticità della motivazione, rimarcandosi che il delitto in quella sede giudicato faceva parte del patrimonio conoscitivo del presente processo, in quanto alcune conversazioni intercettate vi facevano riferimento, per altro verso, le condotte illecite giudicate nel separato processo erano state poste in essere in un’epoca compresa in quella in cui si era sviluppato il fenomeno associativo e sottolinea che C. era intervenuto nella vicenda in qualità di soggetto posto al vertice di un gruppo operante per conto del clan L., che aveva tra i suoi ambiti di interesse anche la gestione delle compravendite immobiliari, in una delle quali era coinvolta la persona offesa dell’estorsione; in conclusione, l’intervento del ricorrente non era affatto occasionale, poiché C. perseguendo gli obiettivi del sodalizio camorristico di cui faceva parte, dette censure venivano considerate infondate giacchè si stimava come la decisione della Corte territoriale avesse applicato correttamente il principio, assolutamente consolidato, che la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine può essere riconosciuta a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (tra molte, Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, omissis, Rv. 257253), con la conseguenza che non era configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmati o programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, omissis, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, omissis, Rv.  240489) dato che, ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso, è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi evidenzia l’occasionalità di uno di questi (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266179; Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258862).

Si denotava infine come gli ulteriori elementi valorizzati dal ricorrente si risolvessero in argomenti di fatto e fossero irrilevanti poiché, per un verso, la asserita disparità di trattamento rispetto a quanto deciso nei confronti di altri soggetti condannati per gli stessi reati, oltre a non essere documentata, non costituisce un criterio per ritenere la illegittimità della sentenza impugnata in quanto non integra alcuna violazione di legge anche perché, attenendo la continuazione alla individuazione di un particolare atteggiamento psichico, è in linea generale da escludere che l’apprezzamento di tale atteggiamento per un imputato riverberi automaticamente i suoi effetti sugli altri, per altro verso, il fatto che, nell’ambito del presente processo, alcune conversazioni intercettate facessero riferimento a quell’estorsione giudicata separatamente, è palesemente irrilevante, essendo tale circostanza, quand’anche riscontrata, del tutto estranea al tema dell’individuazione di un medesimo disegno criminoso tra i reati, nel senso prima delineato.

Il ricorso veniva dunque rigettato.

Conclusioni

La sentenza in esame si palesa condivisibile in quanto sorretta da argomentazioni giuridiche del tutto convincenti.

In special modo, il richiamo alla natura processuale della norma procedurale che prevede la diminuente di pena disposta per effetto della scelta di aderire al rito abbreviato (vale a dire l’art. 442 c.p.p.), e il riferimento a numerosi precedenti giurisprudenziali che depongono a favore di siffatta tesi giuridica, militano a favore dell’arresto giurisprudenziale cristallizzato in questa pronuncia nella parte in cui appunto esclude che detta diminuente di pena possa operare, in sede di continuazione, anche per i reati giudicati con il rito ordinario.

Va da sé dunque, che in virtù di quanto statuito in questa decisione, ove dovesse essere chiesta una continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato, la riduzione della pena a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dovrà avvenire (e quindi essere richiesta) solo per quelli illeciti penali giudicati con questo rito speciale, e non anche per quelli decisi con rito ordinario.

Volume consigliato 

Sentenza collegata

60918-1.pdf 90kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento