Contenzioso tributario – Inammissibile anche l’Atto di appello sottoscritto da dirigente dichiarato decaduto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/15.

Scarica PDF Stampa

Il caso che qui si commenta e che non risulta abbia precedenti, affronta la tematica della nullità di qualunque atto sottoscritto da dirigente dell’Agenzia delle Entrate dichiarato decaduto a seguito della nota sentenza della Corte Cost. n. 37/15.

Il tema di grande attualità per l’effetto dirompente che ne è derivato, ha avuto per oggetto sino ad oggi la questione della validità degli atti di accertamento o i ruoli esattoriali ritenuti viziati da nullità assoluta ed insanabile allorchè risultino sottoscritti, direttamente o su delega, da funzionari dell’A.E. a cui era stata conferita qualifica dirigenziale senza concorso pubblico sulla base di norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.

Ora, non constano precedenti concernenti la nullità anche degli atti processuali sottoscritti da tali funzionari.

La Comm. Trib. Regionale della Lombardia, Sez.. 66, Presidente e ************************, con la Sentenza n. 3614/15 ha accolto l’eccezione di nullità e, quindi, di inammissibilità dell’appello sottoscritto da dirigente decaduto.

Trattandosi di eccezione di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, la stessa è stata sollevata dalla difesa dei contribuenti all’udienza di discussione nell’appello promosso dall’A.E.

Al di là della questione processuale e di merito, di cui pure correttamente il Giudice Tributario del gravame ne ha fornito debita illustrazione, dirimente si rivela la declaratoria di inammissibilità dell’appello promosso dall’A.E. in accoglimento della relativa eccezione, che ha avuto per oggetto non l’avviso di accertamento, bensi l’atto processuale dell’appello proposto dall’Ufficio finanziario.

Per una migliore cognizione della vicenda processuale, si riporta il testo della motivazione in diritto della menzionata decisione:

–      “….omissis…la Commissione osserva che l’atto di appello è inammissibile, essendo decaduto il dirigente firmatario dell’atto medesimo, nominato illegittimamente senza concorso e, per l’effetto, carente dei relativi poteri, in base alle statuizioni, contenute nella Sentenza n. 37/2015, pronunciata dalla Corte Costituzionale, per le quali detta decadenza ha effetto ex tunc , stanti la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53, comma 1, e 18, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché l’eccesso di potere e l’inesistenza giuridica dell’atto di appello conseguente alla carenza di potere dirigenziale del sottoscrittore. In particolare l’atto di appello reca la sottoscrizione non del Direttore Provinciale, ma del Capo Ufficio Legale G.M., nominativo che compare nell’Ordinanza (allegati) n. 05619/2013 REG. PROV. ****., depositata in data 26.11.2013, del Consiglio di Stato, fra gli interventori ad adiuvandum, cioè tra quelli cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico, comparsi nell’elenco dei dirigenti dichiarati decaduti, per altro pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web. Con detta Ordinanza la Sezione IV del Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, d.l. 16/2012; conseguentemente la Corte Costituzionale con la propria sunnominata sentenza n. 37/2015, avente efficacia ex tunc per tutti i rapporti non precedentemente definiti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell’art. 8, comma 24, d.l. 16/2012, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma1, legge 44/2012, dell’art. 1, comma 14, d.l. 150/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 15/2014, dell’art. 1, comma 8, d.l. 192/2014. In base a tale Sentenza, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 194/2002, 293/2009, 150/2010, 7/2011, 217/2012) consegue la decadenza dell’incarico dirigenziale menzionato con effetto retroattivo, oltre che di tutti coloro che sono stati nominati secondo le succitate norme dichiarate incostituzionali, nonché degli atti da costoro sottoscritti personalmente o per delega, per incompetenza in difetto di attribuzione ex art. 21 septies, legge 241/1990 (Cass. Sent. 12104/2003) e per straripamento di potere. Tutti gli atti sottoscritti da dirigenti decaduti sono afflitti da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e/o grado del giudizio, anche d’ufficio; per l’effetto non sono accoglibili eccezioni circa l’ammissibilità o meno di domanda nuova, atteso che la Sentenza della Corte Costituzionale è sopravvenuta agli atti introduttivi del presente giudizio e non è applicabile il disposto ex art. 156 c.p.c., stante il rinvio ex art. 1, d.lgs. 546/1992, in quanto gli atti amministrativi impugnabili non sono atti del processo. Alla luce delle summenzionate argomentazioni non possono essere accolte le tesi dell’ufficio circa il cosiddetto “funzionario di fatto”, sicuramente illegittime nel caso, in cui l’atto d’appelo firmato da un non dirigente sia sfavorevole al contribuente, eccezione rilevabile in ogni stato e/o grado del giudizio. Le contestazioni e le richieste verbali, esposte per altro tardivamente e genericamente dal rappresentante dell’Ufficio, ai fini di un rinvio della trattazione della causa, onde produrre ulteriore documentazione, non può essere accolta alla luce di quanto sopra motivato, della documentazione specifica e precisa versata in causa dalla parte contribuente e delle inequivocabili conclusioni della Corte Costituzionale, conseguenti alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato, con i relativi allegati.

–      Ciò premesso e considerato, l’atto di appello è inammissibile.

–      La complessità della causa, la novità della materia del contendere e la invalidità summenzionata sopravvenuta con effetto ex tunc costituiscono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.

–      Ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta:

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello. Spese compensate.

 

Brescia, 20/07/2015
IL PRESIDENTE/RELATORE/ESTENSORE”

Piromalli Francesco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento