Nel contesto di un consorzio è possibile modificare le tabelle millesimali con una delibera a maggioranza senza alcuna previsione dei documenti consortili che la legittimi?
Indice
1. La fattispecie
La società attrice e il relativo consigliere nominato citavano in giudizio avanti al Tribunale di Torino il Consorzio di cui fanno parte per impugnare la delibera con la quale, a maggioranza prima del Consiglio di Amministrazione e poi dell’Assemblea Consorziati, veniva deciso di imputare alla consorziata quasi la totalità dei costi di mantenimento derivanti da una nuova opera dalla stessa realizzata in un’area comune. Più precisamente, la società consorziata aveva eseguito, previa approvazione degli altri consorziati, alcuni interventi di ristrutturazione nell’area comune gestita dal Consorzio al fine di poter agevolare la propria attività commerciale. Alla fine dei lavori la consorziata ha richiesto di sostenere i costi per il mantenimento di detta area proporzionalmente al proprio beneficio proponendo una ripartizione che riteneva conforme rispetto a quanto stabilito dalle tabelle millesimali allegate ai documenti consortili, Statuto e Regolamento Consortile. Contrariamente, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Consorziati deliberavano di imputare alla società attrice il 90% dei costi di mantenimento con riserva per gli anni successivi. Essendo stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione le delibere venivano impugnate. In sede cautelare l’adito Giudice accoglieva la domanda svolta dalla società attrice di veder sospendere l’efficacia esecutiva delle delibere rilevando, sotto il profilo del periculum in mora, il consistente pregiudizio economico che sarebbe derivato alla consorziata dall’applicazione di quanto disposto in sede consiliare e assembleare rispetto a quello che avrebbe potuto subire il Consorzio convenuto applicando le tabelle esistenti.
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2. Il quesito: la modifica delle tabelle millesimali in un consorzio
Il Giudice del Tribunale di Torino è stato chiamato a decidere se, alla luce delle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Consortile vigenti, l’Assemblea dei membri del Consorzio poteva, a maggioranza sebbene qualificata, modificare implicitamente le tabelle millesimali derogando alle stesse in presenza di una miglioria con diversa ripartizione dei benefici rispetto ad un bene comune gestito.
3. Argomentazioni e motivazioni
Nel caso di specie il giudicante ha escluso che le previsioni dello Statuto e del Regolamento Consortile prevedessero un potere in capo all’Assemblea di deliberare a maggioranza la modifica delle tabelle millesimali. Pertanto, applicando la normativa condominiale, tale modifica poteva essere eseguita solo all’unanimità.
Eseguito tale preliminare accertamento viene condivisa la tesi attorea per cui le nuove opere possono comunque essere disciplinate dalle tabelle millesimali approvate in precedenza poiché funzionali a individuare un criterio di ripartizione delle spese tra i consorziati.
Pertanto, in assenza di altri parametri specificatamente approvati le tabelle millesimali vigenti assurgono a unico criterio di riferimento per la ripartizione degli oneri manutentivi.
In tale ottica, la delibera dell’Assemblea dei Consorziati che avesse voluto modificare le tabelle millesimali vigenti in assenza di una previsione che la legittimasse sarebbe stata nulla in quanto avrebbe violato le disposizioni in materia di comunione conformemente all’art. 2379 c.c.
Ne consegue che, in assenza di poteri, la decisione dell’Assemblea deve essere ritenuta arbitraria motivo per cui l’adito Giudice ne ha pronunziato, unitamente a quella consiliare che ne è stata assorbita, l’annullamento.
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