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Consiglio di Stato – Sentenza n. 7604-2009 (Servizio prestato in base a titolo illegittimo – rapporto di fatto – irrilevanza giuridica).
Dal servizio prestato in base ad un titolo illegittimo non può trarsi alcuna utilità ulteriore (valutazione in sede di graduatoria provinciale) rispetto a quella che l’Amministrazione ha ritenuto di conferirle.
L’art. 2126 c.c. tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera.
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