Condominio: è possibile locare il vano sottoscala?

Redazione 22/07/11
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Sì. È quanto stabilito dalla sentenza n. 15443 emessa il 14 luglio 2011 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, cui i ricorrenti chiedevano il riconoscimento della proprietà comune condominiale del vano sottoscala, oggetto della locazione, e la conseguente nullità del contratto.

A norma dell’ art. 1117 le scale, i pianerottoli, le aree sono parti comuni dell’edificio: pertanto, lamentavano i ricorrenti, non poteva essere chiudere una superficie di pianerottolo sottostante le scale condominiali per utilizzarla in via esclusiva o, addirittura darla in locazione a terzi. La Cassazione non ha accolto il ricorso ed ha basato la decisione sul fatto che il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione. Di conseguenza la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia conservato tale possesso non opponendosi il proprietario.

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