Non vi è dubbio che i bidoni per la raccolta differenziata non possono essere collocati in qualsiasi posto ma devono essere, per espressa previsione comunale, custoditi in aree di pertinenza condominiale.
I regolamenti dei Comuni prevedono che i contenitori dei rifiuti devono essere conservati all’interno delle proprietà condominiali e presentati in strada solo nei giorni e negli orari prestabiliti per la raccolta differenziata. Se questa regola non viene rispettata, i condomini possono essere sanzionati.
Secondo una decisione di merito la collocazione dei bidoni per la “differenziata” nel cortile comune, costituisce “una razionale variazione delle modalità di uso di una parte comune”, resa necessaria da prescrizioni amministrative del Comune, funzionali alla salvaguardia della sicurezza dell’edificio (App. Palermo, 9 aprile 2021, n. 540). L’obbligo di collocarli in area condominiale non viene meno se le aree comuni sono destinate già da tempo ad un determinato uso (parcheggio, deposito attrezzi giardiniere, parco gioco bambini.
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Indice
1. Chi decide la collocazione dei bidoni in condominio?
L’assemblea è l’organo titolare della competenza a decidere in merito alla modalità ed alla destinazione d’uso dei beni posti al servizio della collettività condominiale. Ne consegue che la decisione sulla collocazione dei contenitori deve essere presa dall’assemblea condominiale con apposita delibera, la quale può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile (in caso di inerzia della collettività condominiale una decisione in merito al “problema collocazione”, può essere assunta, in via provvisoria, da parte dell’amministratore di condominio).
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Il Manuale è una guida completa per chi intende intraprendere l’attività di amministratore di condominio e per gli amministratori professionisti, che già affrontano le complesse e molteplici questioni immobiliari e condominiali.La prima parte si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.Il volume è stato altresì aggiornato con la vigente normativa in tema, tra gli altri, di:› assemblea telematica;› Riforma del Processo Codice di Procedura Civile e forme di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022);› superbonus e bonus edilizi;› misure antincendio;› equo compenso per le professioni non organizzate in ordini e collegi (legge 49/2023);› potabilità delle acque (D.Lgs. 18/2023).Nell’apposito spazio online, è infine disponibile una raccolta di formule personalizzabili, utilissime per redigere i più importanti atti della pratica condominiale.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale condominio e locazioni). Presidente della FNA, Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia.
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2. Il luogo dove collocare i bidoni
Il condominio non può certo sottrarsi all’obbligo di collocare all’interno dei propri spazi comuni i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati e esporli alle ore stabilite. In altre parole non è possibile accampare scuse per evitare il posizionamento dei contenitori negli spazi pertinenziali dell’edificio, quali la difficoltà degli spazi di manovra in caso di parcheggio, l’eventuale disagio di carattere igienico ed olfattivo nei periodi estivi, perché i bidoni della differenziata hanno la precedenza su tutte le questioni, compresi i patti condominiali stabiliti durante le assemblee.
Se il condominio non dispone proprio di spazio sufficiente all’interno dell’area condominiale per posizionare i carrellati destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani l’assemblea potrebbe decidere di spostarli su suolo pubblico adiacente alle parti comuni. È necessario considerare però che i condomini, per poter mantenere in modo permanente i bidoni carrellati in area pubblica, devono ottenere un’apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale dietro pagamento della relativa TOSAP (Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche).
3. Collocazione dei bidoni e reazione del condominio
I bidoni condominiali per la raccolta differenziata non possono essere collocati in modo da impedire (o rendere eccessivamente difficoltoso) l’accesso alla proprietà esclusiva anche di un solo condomino che può esigere che gli stessi siano rimossi e collocati altrove. In ogni caso anche se il condominio rispetta la distanza minima fra i contenitori e gli appartamenti non si può escludere la contestazione di un condomino. A tale proposito merita di essere segnalata una recente vicenda che prendeva l’avvio quando l’assemblea condominiale deliberava a maggioranza assoluta la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata nell’area adiacente al cancello condominiale senza la costruzione di nuovi manufatti fissi o mobili.
La zona ventosa e soggetta a violente mareggiate aveva indotto l’assemblea a mutare il sito di allocazione dei bidoni. Ciò per evitare che gli stessi venissero ciclicamente rovesciati dai venti e marosi con conseguente spargimento dei rifiuti.
Un condomino chiedeva la Tribunale che, previa sospensione dell’efficacia della delibera assembleare, venisse dichiarata la nullità della deliberazione assembleare, ordinando al condominio la collocazione di detti contenitori in altra sede distante non meno di 30 metri dall’abitazione attorea. Il CTU accertava che la distanza dai contenitori all’ingresso dell’unità di proprietà dell’attore era di mt. 13,50 e, quindi, superiore a quanto previsto dal regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani.
Tutti i testi hanno confermavano che nessun cattivo odore promanava dai contenitori dei rifiuti anche perché regolarmente puliti. Inoltre, contrariamente a quanto prospettato dall’attore, non poteva essere costruito alcun manufatto per contenere e/o riparare i cassonetti per vincolo di inedificabilità assoluto entro i 150 mt. dalla battigia e il luogo indicato nell’atto di citazione di parte attrice. In ogni caso i mezzi per la raccolta dei rifiuti non potevano circolare all’interno dell’area condominiale per ragioni di sicurezza e i contenitori dovevano essere collocati in prossimità dell’ingresso per consentire ai mezzi e agli operatori un agevole ritiro dei rifiuti. Alla luce di tutte queste ragioni la domanda del condomino è stata respinta (Trib. Termini Imerese 2 novembre 2023, n. 1184).
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