Condanna per diffamazione a chi dà dell’evasore a qualcuno

Redazione 06/04/12
Scarica PDF Stampa

Anche se la stessa persona offesa aveva in precedenza fatto affermazioni, per così dire, di auto-accusa, ammettendo pubblicamente di aver frodato il fisco e di aver percepito compensi professionali non dichiarati.

Linea dura della Cassazione quindi contro chi diffama pubblicamente; il caso di specie riguardava poi un episodio di ampia risonanza, in quanto un presentatore televisivo nonché politico, aveva, nel corso di una trasmissione, dichiarato che un ex Ministro frodava il fisco, dichiarazione, questa, attribuita dallo stesso ex Ministro a se stesso.

La persona offesa, per nulla d’accordo con l’epiteto, aveva chiesto il risarcimento dei danni in suo favore, ma i giudici in prima istanza rigettavano la domanda. Quest’ultima trovava invece accoglimento da parte della Corte d’appello, che condannava il presentatore per il reato di diffamazione e contestualmente a risarcire il danno, affermando che «il fatto notorio posto a fondamento della decisione del Tribunale non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il convenuto. Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione nonché gratuite».

Ma l’imputato sosteneva, nel ricorso per Cassazione, di non aver detto nulla di particolarmente offensivo o di ‘nuovo’, dal momento che si trattava di un fatto notorio posto che lo stesso ex Ministro aveva affermato pubblicamente nel corso dei processi a suo carico di aver evaso le imposte sui compensi professionali.

I giudici di Cassazione non hanno condiviso la linea difensiva, ed hanno confermato la condanna, nonché precisato cosa debba intendersi per «fatto notorio».

La notorietà del fatto, affermano i giudici, va intesa in senso rigoroso, ovvero come un concetto acquisito per vero dall’intera collettività con un grado di certezza tale da non poter essere contestato.

Siccome non rientra in tale definizione l’affermazione fatta pubblicamente dall’imputato, si è verificata sicuramente una lesione della reputazione della persona offesa: pertanto la condanna va confermata.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento