Concorsi riservati al personale interno

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Ai fini della dichiarazione di improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, la sopravvenienza deve essere tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per aver fatto venire meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice; con l’ulteriore precisazione che la relativa indagine deve essere condotta dal giudicante con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria d’improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda.

Non determina l’improcedibilità di un ricorso avverso gli atti di indizione di un concorso riservato al personale interno il fatto che, nelle more del giudizio, sia intervenuto il blocco delle assunzioni, atteso che tale blocco, disposto con legge, è solo temporanea, con la conseguenza che, a seguito della sua rimozione, l’Amministrazione ben potrebbe procedere alla copertura del posto vacante, in questo caso garantendo l’accesso a soggetti esterni tra cui il ricorrente; con il blocco delle assunzioni, invero, la possibilità di assumere dipendenti pubblici non è stata espunta dall’ordinamento, bensì semplicemente “congelata”, con conseguente interesse del ricorrente ad una decisione che esplicherà effetti conformativi nell’ambito delle future selezioni o nel caso di riesercizio del potere oggetto della controversia.

Sono illegittimi gli atti con i quali un Comune ha indetto ed espletato un concorso per un posto di vigile urbano riservato al solo personale interno, atteso che detti atti sono in contrasto non solo con il regolamento comunale delle assunzioni ( il quale nella specie vietava il concorso interno nel caso in cui vi fosse stato un unico posto da assegnare), ma anche il principio del pubblico concorso che, secondo il pacifico orientamento della Corte Costituzionale, consente l’indizione di concorsi riservati al personale dipendente solo allorchè i posti riservati risultino limitati al 50% di quelli complessivi.

L’indizione di un concorso per un posto di vigile urbano riservato al solo personale interno non può ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 91, comma 3, D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) – il quale prevede il potere del Comune di bandire concorsi riservati al personale dipendente quando vi è la necessità di preservare “ particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente” , atteso che la figura professionale messa a concorso ( vigile urbano) non è oggettivamente sussumibile tra quelle per cui è possibile derogare al regime ordinario, in ragione della necessità di garantire particolari profili o figure professionali con esperienza all’interno dell’Ente; anzi, a ben vedere, con riferimento alle mansioni di agente di p.s., proprio l’effettuazione di una selezione concorrenziale risulta lo strumento più idoneo all’individuazione del soggetto più qualificato.

Casesa Antonino

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