Concorsi pubblici: legittimo l’accesso in aula, durante la prova orale, ai candidati che non l’abbiano ancora sostenuta

Redazione 10/04/14
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la IV sezione del Consiglio di Stato, che, con sentenza depositata in data 7 aprile 2014, ha ritenuto legittime le modalità di svolgimento di una prova concorsuale, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

L’organo giurisdizionale sottolinea, infatti, come l’art. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo cui “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”), nonché gli artt. 7, comma 5, e 16, comma 2, del d.P.R. 220/2011 costituisca chiara espressione dei suddetti principi.

È, inoltre, evidente che la ratio della prescrizione dell’aula o sala aperta al pubblico trovi fondamento nella possibilità che, durante l’espletamento delle prove orali, il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, ma anche (e soprattutto) ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti.

Dunque, il Consiglio di Stato sposa quanto sostenuto dal primo giudice che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti. “Né in senso contrario – affermano i giudici – depone la pronuncia richiamata dagli appellanti, riguardante fattispecie in cui la mancanza di pubblicità della seduta orale si traeva dalla modestia delle dimensioni dell’aula dedicata allo svolgimento della prova, ritenuta tuttavia non ex se incompatibile con la presenza di estranei, e dalla circostanza che i candidati erano stati “chiamati uno alla volta”, ritenuta costituente “modalità ordinaria”, essendo peraltro dimostrato in atti che “all’aula d’esame non era interdetto l’accesso a soggetti diversi dai commissari e dal candidato da valutare”.

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