Concorsi, il punteggio integra la motivazione

Redazione 20/09/11
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Anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’onere di motivazione della violazione delle prove scritte di un concorso pubblico è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione del punteggio numerico. Il principio è stato riconfermato dal Tar Lazio (sez terza bis) nella sentenza n. 7301 dello scorso 15 settembre. Il Collegio ricorda come secondo consolidata giurisprudenza la motivazione costituisca un’espressione sintetica ed eloquente della valutazione compiuta dalla Commissione, con la conseguenza che, se per un verso, non occorre integrare il punteggio numerico con un’apposita motivazione, un obbligo di motivazione integrativa si pone solo nel caso in cui vi sia un contrasto totalmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della Commissione da configurare un ‘eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo.

In argomento si richiama l’indirizzo espresso dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato secondo cui, ai fini della valutazione in termini di “sufficienza” del voto numerico espresso (per quanto riguarda l’elaborato scritto per l’esame d’avvocato), occorre far riferimento ai seguenti parametri:

a) si deve tenere conto delle esigenze di speditezza dei lavori della commissione;

b) per la ponderata adeguatezza delle sue valutazioni, la normativa di settore prevede che della commissione facciano parte componenti dotati di particolari professionalità;

c) ciascun componente della commissione può sollecitare valutazioni più approfondite e chiedere che su una sua proposta si decida motivatamente a maggioranza (con il pieno sindacato giurisdizionale ove la motivazione sia affetta da eccesso di potere);

d) ove nessun componente solleciti valutazioni più approfondite per l’attribuzione di un voto diverso da quello in corso di verbalizzazione, la determinazione unanime di tutti i componenti, in quanto dotati di particolari professionalità, implica l’estrinsecazione di una ponderata scelta condivisa e di per sé insindacabile in sede giurisdizionale.

Se manca l’unanimità dei commissari alla bocciatura del candidato, allora è necessario riportare le motivazioni di una decisione espressa a maggioranza, per evitare i sindacabili profili da eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, dec. n. 3383/2008) (Lilla Laperuta).

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