Concessioni su area demaniale in zona Parco : Tar Lecce, I sez., Sentenza n 704/2013

Redazione 09/04/13
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FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Parco Naturale Regionale Costa Otranto – S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase, ha espresso parere negativo in merito all’istanza del ricorrente, volta al rilascio di concessione di area demaniale marittima in località Marina Serra di Tricase, al fine di realizzare una struttura per la balneazione.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: violazione dell’art. 41 Cost, nonché della L.R. n.30/06, della L.R. n. 17/06, della L.R. n. 19/97, del Piano Regionale delle Coste; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione. All’udienza del 6.3.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce il ricorrente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, in quanto assunto in contrasto con la normativa statale e regionale in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché di libertà di iniziativa economica privata. Il motivo è infondato.

2.1. La L.R. n. 30/06 ha istituito il Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, con finalità, tra l’altro (art. 2), di conservazione e recupero della biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi suddetti, il legislatore regionale ha previsto (art. 6) uno strumento generale di pianificazione, e segnatamente il Piano territoriale del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, con finalità, tra l’altro, di: a) indicazione, mediante zonizzazione, delle destinazioni delle diverse parti dell’area naturale protetta; b) individuazione delle opere necessarie alla conservazione e all’eventuale ripristino ambientale; c) previsione di disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale; d) individuazione delle eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell’area naturale protetta e previsione dei tempi di cessazione e delle modalità di recupero.

Con l’intento di evitare che, durante il tempo occorrente all’adozione del suddetto piano, vengano frustrate le esigenze di conservazione e recupero dell’ambiente e dell’ecosistema, poste a base dell’istituzione del Parco naturale in esame, il legislatore regionale ha altresì dettato norme di salvaguardia, prevedendo taluni divieti (art. 4 comma 2) e stabilendo le relative eccezioni. In particolare, con riferimento a queste ultime, si è previsto che, sino all’adozione del suddetto strumento pianificatorio, “sono consentiti, previa valutazione da parte dell’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso l’accesso con manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell’area” (art. 4 comma 3).

2.2. Tanto premesso, occorre ora interpretare il senso e la portata della suddetta disposizione derogatoria. E sul punto, reputa il Collegio che le esigenze poste a base dell’istituzione del Parco in esame richiedono una pianificazione consapevole del territorio, che solo la previsione di uno strumento generale può assicurare. Pertanto, la clausola derogatoria di cui all’art. 4 comma 3 L.R. cit. va intesa in termini restrittivi, quale previsione volta ad “avvicinare” l’utente alla costa, attraverso la possibilità (condizionata alla valutazione positiva espressa dall’Ufficio Parchi) di creazione di strutture amovibili – quali, ad es, passerelle, pedane in legno, ringhiere ed altri strumenti di appoggio, ecc. – volte a consentire al turista di accedere con facilità alla zona costiera, e di ivi sostare per godervi le bellezze naturali. Viceversa, essa non può essere intesa quale norma che preveda sia “interventi pubblici o privati….destinati a migliorare la fruizione della zona costiera “ sia manufatti di tipo precario che consentano un più facile accesso alla costa, cioè come norma volta a consentire (sia pur previa valutazione dell’Ufficio parchi della Regione) la edificazione di strutture ricettive destinate alla balneazione, atteso che, in assenza di una visione di insieme, che solo uno strumento pianificatorio di portata generale può assicurare, sarebbe assai probabile il sorgere di strutture assentite volta per volta, assai diverse tra di loro per tipologia, caratteristiche costruttive, materiali utilizzati, , ecc. La qualcosa si risolverebbe, a ben vedere, proprio nella negazione di quei valori (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) che il legislatore ha invece inteso salvaguardare con l’istituzione del Parco naturale in esame. Tale salvaguardia esclude, medio tempore, interventi diversi dalla creazione di più facili accessi, con manufatti di tipo precario.

2.3. Sotto questo profilo, la situazione è del tutto assimilabile a quella vigente ex art. 17 L.R. n. 17/06, in ordine al rapporto esistente tra il Piano Regionale (PRC) e il Piano Comunale delle Coste (PCC). Situazione rispetto alla quale questo Collegio ha già espresso la propria posizione, nel senso che: “… l’assetto normativo generale non può … prescindere dall’intervento del Piano comunale, nel quale (sono) contenut(e) … le scelte relative alla determinazione della quantità (ed eventualmente anche dell’ubicazione) di aree demaniali da assegnare in concessione e della quantità (ed eventualmente anche dell’ubicazione) delle aree da destinare all’uso pubblico ed alla libera balneazione.

La necessità di salvaguardare la programmazione comunale … non può tuttavia comportare una dilatazione dei tempi tale da pregiudicare gli interessi privati, che sono anch’essi degni di tutela.

Il punto di equilibrio del sistema normativo viene, quindi, ad essere costituito dalla possibilità del privato – che abbia dimostrato di rivestire una posizione differenziata rispetto alla generalità, ad esempio richiedendo la concessione di un’area del demanio marittimo

– di sollecitare, attraverso la contestazione del silenzio dell’Amministrazione, la formazione del Piano comunale e di ottenere la sostituzione di un commissario ad acta all’Amministrazione rimasta inerte” (TAR Lecce, I, 14.7.2012, n. 1281).

2.4. Alla luce di tali considerazioni, del tutto legittimo deve ritenersi il parere negativo formulato dall’amministrazione resistente, essendo esso correttamente motivato con riferimento alla non ancora intervenuta adozione del Piano di cui all’art. 6 L.R. cit, che – sulla base “ di tutti gli altri strumenti di pianificazione che insistono sul territorio e tra questi il Piano delle Coste “ – solo può disciplinare in termini compiuti e armonici l’assetto costiero..

2.5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato. Ne consegue il suo rigetto.

3. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

*************, Consigliere

************************, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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