Competenza a provvedere all’istanza del diritto di abitare l’immobile sequestrato

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La Quinta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione, ha affermato che, nel relativo procedimento, a seguito delle modifiche apportate all’art. 40 d.lgs. 6 settembre 211, n. 159, dall’art. 14, comma 1, lett. a), legge 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale e, avverso la decisione, è ammessa opposizione allo stesso tribunale in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione.

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Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 10105 del 08/03/2024

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha rigettato la richiesta dell’imputato di essere autorizzato ex art. 40, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ad abitare l’immobile sottoposto a sequestro nel procedimento di prevenzione instaurato nei suoi confronti.
Avverso il provvedimento è stato presentato ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi:

  • violazione dell’art. 40, comma 2, d. lgs. 159/2011, in relazione all’art. 47 legge fall. e incompetenza funzionale del tribunale, poiché la decisione sull’istanza de qua sarebbe attribuita dall’art. 40 al Giudice delegato, essendo di conseguenza rimasto precluso per il proposto l’opposizione avanti al tribunale in composizione collegiale avverso il provvedimento di diniego;
  • violazione degli artt. 40 d. lgs. 159/2011, 47 legge fall., 2 Cost., vizio di motivazione in quanto il tribunale non avrebbe in alcun modo considerato né verificato gli elementi addotti a sostegno della richiesta, così non bilanciando “le esigenze statali e quelle del proposto e della sua famiglia“;
  • violazione degli artt. 40 d. lgs. 159/2011, 47 legge fall., 2 Cost., e vizio di motivazione, in quanto il tribunale avrebbe compiuto una valutazione parziale di quanto rassegnato dalla moglie del ricorrente;
  • violazione degli artt. 40 d. lgs. 159/2011, 47 legge fall., 2 Cost. e 8 CEDU, poiché il tribunale non avrebbe proceduto al necessario bilanciamento tra le finalità del procedimento di prevenzione e i doversi di solidarietà nei confronti del proposto.

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2. Competenza a provvedere all’istanza del diritto di abitare immobile sequestrato: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione comincia la sua analisi osservando che l’impugnazione deve essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per ulteriore corso.
Viene comunque dettata una linea da seguire: ad avviso della Corte, infatti, occorre avere riguardo al testo del d. lgs. 159/2011 come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 “nell’ottica della verifica dell’incidenza della novella sulla ripartizione della competenza, tra tribunale e giudice delegato alla procedura, in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti i diritti personali del sottoposto alla procedura e della sua famiglia, previsti dagli artt. 40, comma 2, d. lgs. n. 159 cit. e 47 legge fall.“.
Tale disamina si impone per comprendere se e in che termini, anche a seguito delle richiamate modifiche legislative, oggi operi il sindacato, secondo il regime già disegnato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza del precedente assetto normativo, dei provvedimenti riguardanti i detti diritti o, poiù precisamente, di quelli che incidono sul godimento dell’immobile sottoposto a cautela che sia destinato ad abitazione del proposto o della sua famiglia.
La Suprema Corte traccia una distinzione tra la situazione prima della riforma del 2017 e dopo questa osservando come oggi – pur essendo stato attribuito al giudice delegato il potere di ordinare lo sgombero all’atto di sequestro (provvedimento prima di competenza del tribunale) – è il collegio (e non più il giudice delegato) a dover provvedere ai sensi dell’art. 47, comma 2, legge fall.
Per emettersi tale provvedimento, non è prevista la celebrazione di un’udienza camerale e l’instaurazione del contraddittorio, come non era (e non è) prevista per i provvedimenti in discorso resi dal giudice delegato.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione sottolinea che “in relazione all’autorizzazione al proposto o alla sua famiglia a permanere nella casa di abitare (e all’esame della relativa richiesta), è previsto un doppio apprezzamento di merito e, solo all’esito, il vaglio del Giudice di legittimità“, secondo il seguente modulo procedimentale (corrispondente a quello già previsto per i provvedimenti de quibus che, come esposto, rimangono nella competenza del giudice delegato):

  • il decreto ex art. 47, comma 2, legge fall. è emesso dal tribunale de plano;
  • avverso tale decreto è consentita opposizione, ossia lo strumento di tutela che, in via generale, è attivabile contro i provvedimenti sfavorevoli, non altrimenti impugnabili, a garanzia di interessi meritevoli di considerazione che garantisce il riesame, nel merito, della decisione impugnata.

Ne deriva che, nella specie, il ricorso deve essere riqualificato come opposizione e devono essere trasmessi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Riccardo Polito

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