Compensi professionisti: il giudice può sempre adeguare l’onorario dell’avvocato al valore effettivo della causa

Redazione 02/04/13
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Anna Costagliola

Il giudice ha un ampio potere discrezionale nella determinazione dell’onorario dell’avvocato. Può infatti ridimensionarlo a seconda dell’impegno del professionista e dell’effettiva importanza della prestazione. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7807 del 28 marzo 2013, che ha respinto il ricorso proposto da un difensore in relazione alla determinazione del compenso a lui spettante per l’assistenza legale prestata in favore di un cliente nell’ambito di una controversia inerente ad un preliminare di vendita conclusasi con una transazione.

Nella citata sentenza, i giudici di legittimità hanno ricordato il consolidato principio in base al quale, nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito. E ciò in applicazione del principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte (sent. 19014/2007).

Del rievocato principio gli Ermellini hanno ritenuto che il giudice del merito abbia fatto corretta applicazione nel caso de quo in relazione alla liquidazione degli onorari spettanti al ricorrente, avendo fatto riferimento al complessivo valore delle questioni sottoposte al suo esame e non a quello rapportato alla diversa e maggiore entità dell’intero contratto preliminare, come richiesto dal professionista per calcolare la sua parcella. Quest’ultimo, infatti, pretendeva di parametrare il proprio compenso al valore del bene immobile compravenduto, quando la controversia aveva riguardato, in realtà, solo alcune difformità edilizie e in considerazione, oltretutto, dell’entità del risultato pratico conseguito dalle parti all’esito della controversia, conclusasi con una transazione.

Conclude, pertanto, la Corte che può legittimamente esprimersi il potere discrezionale di liquidazione attribuito al giudice mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio quali l’oggetto e il valore della controversia, la sua natura e la sua importanza, la valutazione in fatto e in diritto della vicenda, il tempo e l’impegno resi necessari dall’uno e dall’altra, i risultati del giudizio e i vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti.

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