Compensazione delle spese di lite: la Cassazione censura la decisione fondata su motivi generici di opportunità e di equità

Redazione 15/12/11
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di Anna Costagliola

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2011, n. 26580, ha affermato a chiare lettere la necessità di una congrua motivazione da parte delle Corti del merito in ordine alla statuizione sulle spese processuali, a maggior ragione quando questa consista in una compensazione.

Nella fattispecie, la Corte territoriale aveva ritenuto adeguata la motivazione del primo giudice a sostegno della compensazione delle spese di giudizio, motivazione fondata su non meglio specificati «motivi di equità», nonché sul modestissimo valore della causa per la irrisorietà del credito azionato. In proposito, la Suprema Corte, rifacendosi ad un consolidato orientamento fatto proprio dalla stessa giurisprudenza della Cassazione e consacrato nella sentenza delle Sezioni Unite del 30 luglio 2008, n. 20598, rileva come, in presenza di un importo modesto, sia imposto un particolare rigore nella motivazione addotta a sostegno della compensazione delle spese di lite, non essendo sufficiente la modestia dell’importo a giustificare detta compensazione sulla base meri «motivi di equità». Anzi, la motivazione della compensazione deve essere tanto più ricercata nel caso in cui l’importo delle spese legali sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte intende evitare andando in giudizio, rischiandosi altrimenti di frustrare il diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost.

La modestia dell’importo del credito per il quale si agisce in giudizio impone, pertanto, la massima cautela nell’individuare le ragioni della compensazione delle spese. Né può ritenersi sufficiente in tal senso l’allegazione della circostanza secondo cui i convenuti sono rimasti contumaci. Benché, infatti, tale circostanza faciliti la decisione, essa tuttavia non vale a giustificare la compensazione, soprattutto in un caso, come quello portato all’attenzione della Cassazione, in cui, per la modestia del credito, la prospettiva della compensazione delle spese in ragione della contumacia dei convenuti finirebbe inevitabilmente per scoraggiare la difesa giudiziale del diritto.

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