Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del 12.6.2013 in materia di inammissibilità del ricorso

Redazione 22/10/13
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FATTO

Con ricorso n. 2097/11 il ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento n. 2010 00039904 notificato l’11.1.2011, con il quale la *** S.p.A., per conto dell’*** 2 S.p.A., gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 406,75, di cui € 6,80 per spese di notifica, per mancato pagamento del corrispettivo relativo al servizio di igiene ambientale per gli anni 2005 – 2006 – 2007.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1) Violazione dell’art.7 della L. 212/2000;

2) Nullità dell’atto per mancata sottoscrizione e violazione dell’art. 21 septies della L. 241/90;

3) Mancata istituzione e regolamentazione della tariffa di riferimento nonché mancata determinazione dell’importo del tributo da parte del Consiglio comunale;

4) Illegittimità delle somme pretese per IVA.

L’*** S.p.A non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 22.5.2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto risulta irregolare la notifica all’Amministrazione intimata.

Agli atti di causa è stata allegata una relata collettiva, dove l’*** 2, rispetto al nominativo della ricorrente, soltanto“evidenziato” in giallo, ha apposto una stampigliatura contenente data e numero di protocollo, mittente (individuandolo nell’Associazione Consumatori ***i, soggetto non ricorrente) e oggetto, senza apporre alcuna sottoscrizione o individuare il concreto ufficio che ha registrato in ricezione l’atto.

Ciò posto, osserva il Collegio che, come premesso, il mittente del ricorso, individuato nell’Associazione Consumatori ***, è soggetto diverso da parte ricorrente, che non risulta aver delegato a tal uopo siffatto Ente, che, per altro, non è neanche parte del giudizio.

Vero è che, nel caso di specie, stante l’entità del contenzioso, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.lgs.vo n. 546/92, il ricorso “può essere proposto direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica”, ma è da ritenere, altresì, che ogni atto debba essere, appunto, compiuto personalmente e direttamente, salvo la possibilità di rappresentanza nei modi di rito e attraverso i soggetti espressamente indicati nel medesimo art. 12, tra i quali, non rientra l’associazione che ha depositato il ricorso in esame.

Sicché, risulta in atti che all’onere processuale ha adempiuto un soggetto non fornito dei necessari poteri di rappresentanza e non incardinato nel processo

Tanto basterebbe a far dubitare della ammissibilità del ricorso.

Vi è, però, di più.

Invero, in linea di principio, la costituzione in giudizio da parte del ricorrente che abbia notificato attraverso la spedizione per il tramite del servizio postale può avvenire anche indipendentemente dalla preventiva ricezione dell’avviso di ricevimento, che rimane, però, comunque, l’unico mezzo di prova del perfezionamento dell’iter notificatorio.

Il legislatore tributario ha infatti contemplato il deposito della ricevuta di spedizione al fine di poter consentire al giudice l’esame della tempestività dell’avvio della procedura di notificazione, senza che il contestuale deposito dell’avviso, il quale potrebbe essere restituito successivamente allo spirare dei termini previsti dall’art. 22, D.Lgs. n. 546 del 1992, comporti alcuna sanzione d’inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza n. 23593 del 20 dicembre 2012).

Ciò chiarito, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs.vo 546/92, nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 D.Lgs. 546/92 al precedente art. 16, comma 3, può essere altresì effettuata direttamente presso l’Ufficio del Ministero delle Finanze o l’Ente locale mediante consegna all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

La notifica va, quindi, ritenuta inesistente qualora sulla copia dell’atto depositato, come nel caso di specie, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell’Amministrazione destinataria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2012, n. 5897; Cassazione Civile, Sez. V, 24 febbraio 2012, 2816), non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell’Ente locale, potendo, questo, non essere stato apposto dall’impiegato “addetto” e non essendovi modo per individuare quest’ultimo (Cfr Cass. 22576/2004 e Cass. 8982/2002).

La Suprema Corte, in particolare, con le richiamate decisioni, ha precisato che la ricevuta rilasciata sulla copia “non può non avere la forma e il contenuto di una dichiarazione sottoscritta dall’impiegato, con il quale il medesimo attesta l’avvenuta consegna”, sicché va escluso che possa avere efficacia equipollente un semplice timbro, sia pure con data, ma senza la firma dell’addetto alla ricezione.

Conclusivamente, come premesso, il ricorso, in assenza di valida notifica e, per altro, di costituzione della parte intimata, va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina – Sezione XIII -, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 22.5. 2013.

L’Estensore Il Presidente
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