Commette il reato di stalking il condomino chi infastidisce il vicino con il gatto

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riferimenti normativi: artt. 612 bis c.p.

precedenti giurisprudenziali: nessuno

La vicenda

Una condomina lasciava libero di circolare nelle parti comuni il proprio gatto con conseguente presenza di deiezioni e immissioni insopportabili negli spazi comuni. Questa situazione non mutava neppure a seguito delle proteste della vicina. Il conflitto tra le due condomine si inaspriva e la proprietaria del gatto  – per reazione alle proteste – esponeva all’interno del condominio scritte e cartelli riportanti minacce ed insulti nei confronti della vicina che cadeva in uno stato di prostrazione e di ansia.

Il tribunale e poi la corte d’appello confermavano, anche agli effetti civili, la condanna nei confronti del proprietaria del gatto per il reato di atti persecutori (stalking) previsto dall’articolo 612-bis c.p.

Secondo i giudici di secondo grado, nonostante le ripetute lamentele, la condomina aveva avuto un’incuria colposa nel governo dei propri animali: infatti, volontariamente continuava a liberare i gatti nelle parti comuni dell’edificio, nell’evidente consapevolezza delle conseguenze sul piano igienico e della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina.

Per quanto riguarda, poi, la colpevolezza dell’imputata per le scritte e i cartelli contenenti insulti e minacce, questa è stata logicamente desunta dal giudice dell’appello dal contesto della vicenda, ma, soprattutto, dal fatto che l’edificio, teatro dei fatti, era un condominio minimo (con due soli condomini), le cui parti comuni servivano esclusivamente, oltre che l’abitazione della vittima, quella dell’imputata, ritenendo dunque escluso che altri potessero essere stati protagonisti di tali comportamenti o avere interesse a porli in essere.

In ogni caso, facendo riferimento al contenuto delle dichiarazioni di alcuni dei testimoni, rimaste incontestate, risultava provato lo stato di prostrazione e di ansia della vittima.

La proprietaria del gatto ha proposto ricorso in Cassazione rilevando come gli episodi relativi alle deiezioni dei gatti fossero occasionali e, comunque, dovuti ad incuria nella custodia del felino, difettando dunque tanto il requisito dell’abitualità della condotta, quanto il dolo richiesto per la sussistenza del reato. Quanto invece all’esposizione all’interno del condominio di scritte e cartelli riportanti minacce ed insulti nei confronti della persona offesa lamentava la mancanza di prove in merito alla loro attribuibilità all’imputata.

Infine sottolineava il difetto di una tempestiva querela e contestava il danno liquidato e la pena irrogata.

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La questione

Il comportamento volontariamente e deliberatamente tenuto dalla condomina che, nonostante le ripetute lamentele, lascia i gatti incustoditi tanto da recare molestia agli altri condomini, può configurare un comportamento riconducibile al reato di stalking, previsto dall’art. 612 bis c.p.?

La soluzione

Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Infatti quanto all’asserita occasionalità degli episodi imputati, osserva che la decisione di secondo grado ha fondato le proprie conclusioni basandosi anche sulle dichiarazioni dei numerosi testi – compresi gli agenti della polizia municipale allertati dalla persona offesa – che avevano avuto modo, a vario titolo, di frequentare l’edificio e che, tutti unanimemente, hanno riferito circa la presenza di escrementi animali ovvero del persistente odore delle loro deiezioni.

Del resto è stato ritenuto condivisibile anche il ragionamento della corte d’appello sulla questione dei cartelli con scritte offensive e sullo stato d’ansia della vittima.

Dunque, secondo i giudici di legittimità, il comportamento della condomina proprietaria del gatto che, nonostante le ripetute lamentele, lascia i gatti incustoditi tanto da recare molestia agli altri condomini è certamente riconducibile a quello previsto dall’art. 612-bis c.p. (stalking), emergendo con chiarezza l’intento doloso e l’abitualità della condotta, requisiti entrambi motivatamente ritenuti sussistenti dalla corte territoriale.

Le riflessioni conclusive

Secondo l’articolo 612-bis c.p. (Atti persecutori o stalking), salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Prima di esaminare questa figura di reato bisogna considerare che, a seguito di una storica sentenza della Cassazione, l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. è stato esteso al contesto condominiale, ritenendo riduttiva la lettura della norma in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto.

In tale innovativa pronuncia la Corte di cassazione ha statuito che non è necessario che la condotta persecutoria sia tenuta nei confronti della medesima persona, ben potendo il reato configurarsi anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre (Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895).

Entrando nel merito del reato, occorre osservare che:

  • La condotta consiste nel minacciare o molestare in modo continuato la vittima. Minaccia è la prospettazione di un male ingiusto. Molesto è quel comportamento che si concretizza in un’intrusione nella sfera psichica altrui con conseguente compromissione della tranquillità personale e della libertà morale della vittima.
  • L’evento: le condotte di minaccia o molestie reiterate devono essere poste in essere “in modo da” – alternativamente – a) “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura”, ovvero b) “ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”, ovvero, ancora, c) “costringere [la vittima] ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La fattispecie in esame costituisce, quindi, un reato ad eventi alternativi, in quanto la realizzazione di uno solo dei tre effetti lesivi integra il reato.

  • Dalla natura di reato di evento consegue la necessità dell’accertamento del nesso causale tra gli eventi e le reiterate condotte delittuose commesse dal colpevole (detto soggetto attivo)
  • Il colpevole dovrà agire con dolo (generico), consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia, con la consapevolezza dell’idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice;
  • Il dolo generico, richiesto dalla norma, dev’essere unitario e indicativo di un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica: si tratta, cioè, di un reato abituale di evento. In altre parole per configurare lo stalking occorre la reiterazione, non basta un solo atto vessatorio nei confronti della vittima.
  • La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni ma la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
  • Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi; si procede, tuttavia, d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

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Sentenza collegata

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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