Commette il reato di stalking e quello di disturbo della quiete pubblica il condomino che produce rumori capaci di disturbare un gruppo indeterminato di persone, costringendo i vicini a cambiare abitudini di vita

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riferimenti normativi: artt. 612 bis c.p; 659 c.p.

precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 28340 del 28/06/2019; Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9361 del 23/02/2017

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La vicenda

Un condomino, con intento persecutorio, attraverso colpi alle strutture murarie dell’appartamento (anche di notte) e con altre immissioni intollerabili, avvertite anche nei palazzi circostanti,  imponeva nuove abitudini di vita ai vicini che erano costretti ad andare a dormire in stanze diverse; in ogni caso ingenerava nelle vittime uno stato di ansia, confermato da certificazioni mediche. Per quanto sopra veniva sottoposto a procedimento penale e condannato in primo e secondo grado per il reato di stalking ex 612-bis c.p., nonché per il reato di disturbo quiete pubblica (art 659 c.p.). Successivamente ricorreva in Cassazione, rilevando che i rumori non avevano disturbato l’intero condominio, ma solo agli occupanti di una o due unità adiacenti alla sua (peraltro già protagonisti di contenziosi in suo danno); inoltre sottolineava come non si potesse parlare di atti persecutori ma di episodi determinati dalla difficoltà nella convivenza condominiale, anche perché i vicini non erano in stato d’ansia, paura o timore, né aver mutato abitudini di vita; infine notava che i rumori dipendevano dai problemi di udito della moglie che era costretta, ad esempio, ad ascoltare musica a volume più alto del normale.

La questione

Che conseguenze può subire il condomino che, con intento persecutorio, molesta i vicini anche di notte con rumori che possono disturbare un numero indeterminato di persone?

La soluzione

La Cassazione ha confermato la colpevolezza del “condomino disturbatore”.

In particolare ha sottolineato che i rumori erano stati percepiti anche da testimoni che non dimoravano nel condominio in questione con la conseguenza che il condomino ha commesso il reato di cui all’art. 659 c.p.; del resto la Cassazione ha confermato la colpevolezza del ricorrente anche per il reato di cui all’art 612-bis c.p. (Atti persecutori o stalking) atteso che i vicini sono stati costretti a mutare abitudini di vita e a subire conseguenze psicologiche, confermate da certificazioni mediche.

Le riflessioni conclusive

Secondo l’articolo 612-bis c.p. (Atti persecutori o stalking), salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Bisogna considerare che, a seguito di una storica sentenza della Cassazione, l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. è stato esteso al contesto condominiale, ritenendo riduttiva la lettura della norma in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto.

In tale innovativa pronuncia la Corte di cassazione ha statuito che non è necessario che la condotta persecutoria sia tenuta nei confronti della medesima persona, ben potendo il reato configurarsi anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre (Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895).

Le condotte di minaccia o molestie reiterate devono essere poste in essere “in modo da” – alternativamente – a) “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura”, ovvero b) “ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”, ovvero, ancora, c) “costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita“.

La fattispecie in esame costituisce quindi un reato ad eventi alternativi, in quanto la realizzazione di uno solo dei tre effetti lesivi integra il reato.

Dalla natura di reato di evento consegue poi la necessità dell’accertamento del nesso causale tra gli eventi e le reiterate condotte delittuose commesse dal colpevole (detto soggetto attivo)

Sotto diverso profilo, occorre osservare che in ambito condominiale è configurabile il reato previsto dall’art 659 c.p. (disturbo della quiete pubblica) secondo cui chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.

In particolare perché ricorra tale figura di reato è necessario che le immissioni rumorose abbiano la capacità di propagarsi all’interno dell’intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell’immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del locale destinato a bar (Cass. pen., sez. I, 01/03/2018, n. 9361).

L’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori (come le deposizioni testimoniali) in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno idoneo ad arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.

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Sentenza collegata

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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