Commento a Cassazione penale , sez. IV, sentenza 09.08.2009 n° 28219

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La sentenza in commento si segnala per due profili tecnico-giuridici di particolare interesse.
Da un lato, il primo appare di carattere strettamente processuale.
Esso concerne i categorici limiti processuali che la legge stabilisce, in relazione al potere delibativo del giudice, al momento della valutazione della proposta di patteggiamento.
Preliminarmente a qualsiasi considerazione di congruità del negozio bilaterale sulla pena, il giudicante deve, infatti,dare conto ed operare una prognosi che riguarda l’eventuale applicazione dell’art. 129 c.p.p.[1], al caso concreto, seguendo, pertanto, i principi contenuti dal co. 2° del richiamato articolo .
Solo se venga, dunque, esclusa la circostanza che, dagli atti, risulti evidente che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice non potendo pronunziare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula afferente al caso di specie, procederà alla disamina dell’accordo sanzionatorio intercorso fra le parti ed alla sua eventuale.
Or bene, attese queste premesse normative, il Supremo Collegio perviene alla conclusione che, nel caso in questione, il giudice di merito abbia fatto cattivo utilizzo e governo della norma di cui all’art. 129 c.p.p. .
L’indirizzo dei giudici di legittimità, senza dubbio, va condiviso, perchè esso appare improntato al rispetto dei limiti delibativi che il dettato codicistico impone.
Il fulcro ermeneutico centrale del ragionamento dei giudici di legittimità, infatti, riposa nella esegesi dell’aggettivo “evidente”.
Tale parola, nel contesto normativo in questione, viene utilizzata, come forma specificativa con riferimento al livello di possibile percezione, da parte del giudice, di una situazione di non colpevolezza dell’imputato.
Tale carattere di indiscutibilità od incontestabilità, che deve connotare lo specifico profilo processuale, deve apparire, talmente patente, già nella fase precedente o coeva al patteggiamento, si che deve essere esclusa, in nuce, ogni ipotesi di ulteriori e diverse indagini (anche difensive), dalle quali si possano ricavare risultati favorevoli all’imputato.
Ergo, il proscioglimento o l’assoluzione deve essere concretamente pronunziabile da parte del giudice già dopo una disamina della poszione dell’imputato, la quale avvenga allo stato degli atti.
Decisiva, quindi, è la nozione di evidenza.
Secondo una recente pronunzia “….la "evidenza" richiesta dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia…”[2].
Si tratta di un’orientamento costante , il quale conferma il copioso indirizzo giurisprudenziale vigente [V. ex plurimis, Sez. VI, sent. n. 31463 del 16-07-2004 (ud. del 08-06-2004) (rv 229275),che ha sostenuto che “In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato”.
Ciò posto e premesso, va notato che la Corte, comunque, riconosce fondata l’intuizione del giudice di prime cure, anche se, come detto, la disattende per ragioni strettamente procedimentali.
Va ricordato, infatti che il Tribunale monocratico di Savona aveva operato una precisa distinzione di merito, all’interno della composita imputazione, pervenendo al proscioglimento dell’imputato dal reato di cui all’art. 187 CdS[3], sul presupposto eminentamente logico dell’asserita assenza di una prova effettiva e dimostrativa l’asserito stato di alterazione del conducente dell’auto, all’atto dell’accertamento operato dalle forze dell’ordine.
Era stata, infatti, criticata l’ipotesi di accusa, in quanto la condizione soggettiva legittimante la contestazione dell’addebito di cui all’art. 187 CdS, sarebbe stata operata e mossa, senza che il P.M. tenesse conto della circostanza che la presenza di tracce di sostanze stupefacenti, nell’organismo del singolo soggetto, non costituisce di per sé prova tranquillizzante dell’attualità dello stato di alterazione.
E’, infatti, nozione comune che l’assunzione di stupefacenti può essere dimostrata – a seconda della tipologia della sostanza utilizzata – anche a distanza di tempo, attesa la possibilità di protrazione per diversi giorni della presenza nell’organismo del principio attivo del compendio ingerito.
Su tale abbrivio, dunque, particolarmente significativa, se non decisiva, può apparire, di volta, in volta, l’esplorazione della tematica concernente la possibile non corrispondenza tra esito positivo del riscontro sui liquidi ed effettività dello stato di alterazione del soggetto, che costituiva proprio il tema affrontata dal giudice di primo grado.
Detto esame, però, presuppone un’attività di verifica probatoria di carattere scientifico, che ove non svolta con risultati significativi nel corso dell’indagine preliminare, può trovare unico momento di attuazione nel corso del dibattimento.
Va da sé che, dunque, appare del tutto indiscutibile il rilievo che la Corte di Cassazione muove alla sentenza di primo grado, laddove – pur escludendo il carattere dell’abnormità della stessa – la censura, in virtù dell’assenza della prova liberatoria “evidente” che in modo tassativo l’art. 129 co. 2° c.p.p. richiede.
Sottolinea, infatti, pertinentemente il Collegio che, in tale contesto, il tema dell’effettivo stato di intossicazione dell’imputato, al momento dei fatti, non poteva formare oggetto di valutazioni di esclusivo carattere logico, posto che come anticipato, una siffatta verifica avrebbe, invece, dovuto formare oggetto di investigazione dibattimentale e, dunque, non poteva certo venire affrontato – tout court – nelle forme procedimentali usate dal Tribunale.
Ad colorandum va, inoltre, sottolineato che la pronunzia cassata veniva a confliggere con quel principio, (ormai estraneo ad ogni possibile discussione per la sua pacificità), che esclude tassativamente la cd. “frazionabilità” dell’imputazione e l’applicabilità del negozio sulla pena solo ad alcuni reati e non già a tutti gli illeciti penali contestati[4] al singolo.
Se, dunque, il Collegio di legittimità richiama (e giustamente) il giudice di merito al rispetto di plurime forme procedurali, va detto chiaramente che risulta, però, di portata significativa la valorizzazione del tema di merito riguardante la necessità di un accertamento rigoroso delle condzioni piscofisiche della persona oggetto di indagine.
Il riconoscimento della fondatezza delle perplessità sollevate in relazione ai protocolli medico-scientifici di indagine che usualmente si adottano è veramente importante.
Tali dubbi concernono, sopratutto, il rapporto che si instaura fra le metodiche di analisi e le conclusioni cui si può pervenire in ordine alla prova dell’attualità di tale condizione del soggetto inquisito, rispetto al momento dell’incidente o del controllo.
Gli effetti processuali ricavabili dalla pronunzia in commento appaiono rilevanti.
In questo modo, infatti, può essere superata quella presunzione e quel sillogismo consequenziale all’attività di analisi ed in base ai quali il risultato dato dalla positività del singolo agli stupefacenti, andrebbe a dimostrare un reale ed effettivo di stato di intossicazione del soggetto.
L’accertamento di uno stato di "alterazione" da stupefacenti che, con felice espressione la Corte afferma costituire “..il proprium del reato di cui all’articolo 187 C.d.S..”, deve, pertanto avvenire con estremo rigore metodologico, posto che esso non può essere affatto desunto, in modo sommario e soggettivo da elementi sintomatici esterni, come invece e’ ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 C.d.S.).
Rileva, infatti, perspicuamente la Corte il carattere di alta scientificità che deve caratterizzare il controllo in questione, “in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze”.
 
 
 
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Cassazione penale , sez. IV, sentenza 09.08.2009 n° 28219
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE IV PENALE
 
Sentenza del 9 luglio 2009, n. 28219
 
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FATTO E DIRITTO
 
Il GIP presso il Tribunale di Savona, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di "patteggiamento" avanzata nell’interesse di C.C.A., imputato dei reati di cui all’articolo 589 c.p., articoli 186 e 187 C.d.S., ha ritenuto di applicare la pena solo relativamente ai primi due reati, mentre ha prosciolto il prevenuto per la contravvenzione di cui all’articolo 187 C.d.S., ritenendo che l’esito degli accertamenti sui liquidi biologici non fossero bastevoli per dare la prova della condizioni di alterazione del conducente, sul rilievo che la "positivita’" in ordine alla presenza di sostanze stupefacenti nel sangue puo’ risultare anche a diversi giorni di distanza dalla relativa assunzione, onde in difetto di apposita visita neurologica volta ad accertare la "perduranza" dello stato di alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti non poteva ritenersi raggiunta la prova della responsabilita’.
 
Avverso il proscioglimento parziale ricorre il Procuratore della Repubblica di Savona, che prospetta l’abnormita’ del provvedimento gravato.
 
Il ricorso e’ fondato, giacche’ la decisione gravata, pur se non abnorme in senso tecnico, e’ viziata sotto un duplice profilo, per evidenti violazioni di legge.
 
In primo luogo, sviluppando le doglianze del ricorrente, vi e’ da rilevare come il giudice abbia esorbitato dai poteri/doveri attribuitigli dall’ordinamento in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Come e’ noto, infatti, a fronte di una richiesta di "patteggiamento", e’ potere/dovere del giudice quello di esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimita’ della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’esistenza di una qualsiasi causa di non punibilita’. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che puo’ condurre ad una pronuncia di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. soltanto se le risultanze disponibili rendano "palese" l’obiettiva esistenza di una causa di non punibilita’, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessita’ di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni (cfr. Sez. un. 25 novembre 1998, Messina). Ne deriva, coerentemente, che qualora non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 129 c.p.p., la motivazione al riguardo e’ sufficiente che contenga menzione dell’avere il giudice effettuato la verifica richiesta dalla legge e dell’insussistenza di alcuna delle ipotesi riconducigli al citato articolo 129 c.p.p. (tra le tante, cfr. Sezione 4, 3 dicembre 2003, ******).
 
Nella specie, il giudice e’ andato oltre i limiti suindicati, laddove ha inteso affrontare e risolvere una tematica inconciliabile con il limitato spazio valutativo imposto dalla corretta applicazione dell’articolo 129 c.p.p..
 
Infatti, la giurisprudenza, sul punto, e’ assolutamente costante: tra le tante, Cassazione, Sezione 4, 6 giugno 2007, ********; Sezione 4, 7 febbraio 2007, ************; Sezione 4, 1 marzo 2006, ******; nonché, Sezione 4, 28 aprile 2006, Verdi, ai fini della configurabilita’ della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, onde deve escludersi che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece e’ ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 C.d.S.), in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.
 
Tale accertamento risultava, nella specie, essere stato effettuato e, cio’, ai limitati fini del "patteggiamento" poteva e doveva escludere una soluzione liberatoria ex articolo 129 c.p.p.. Diverso discorso, infatti, si sarebbe potuto fare, ma solo in sede di processo di merito, con riferimento alla tematica evocata dal giudicante circa la possibile non corrispondenza tra esito positivo del riscontro sui liquidi ed effettività dello stato di alterazione. E’ tematica che potrebbe in astratto porsi in quanto secondo un’opzione scientifica non arbitraria, la presenza del principio attivo stupefacente persiste per un certo arco temporale (anche alcune settimane), dopo l’assunzione dello stupefacente, sicché potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di "alterazione" da stupefacenti che costituisce il proprium del reato di cui all’articolo 187 C.d.S.. E’ situazione, questa, che dovrebbe imporre il ricorso anche ad elementi di riscontro esterni in primo luogo, gli elementi sintomatici esterni trasferibili nel processo attraverso la deposizione degli operanti sì da poter pervenire, solo allora, ad una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.
 
E’ pero’ tematica, come si e’ detto, propria dell’accertamento processuale ordinario, inconferente rispetto alla diversa situazione del "patteggiamento" e, rispetto a questo, del proscioglimento ex articolo 129 c.p.p..
 
Sotto questo profilo, quindi, la sentenza merita censura.
 
A tali argomenti va soggiunto un ulteriore rilievo, pur non evocato direttamente nel ricorso. Il giudicante, in vero, operando una "frammentizzazione" della decisione rispetto alla richiesta concordata ha finito con il vulnerare il proprium dell’accordo pattizio.
 
Infatti, l’eliminazione di uno o più reati oggetto del "patteggiamento", modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza (cfr. Sezione 4, 1 luglio 2004, PG in proc. *********).
 
In conclusione, la sentenza va annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al competente Tribunale.
 
P.Q.M.
 
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.
 


[1]    129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
      1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non Ë previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza (442, 444, 455, 459, 469, 531, 26 min.).
      2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.) ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (530) o di non luogo a procedere (425) con la formula prescritta.
 
[2]    Sez. II, Sent. n. 9174 del 19-02-2008 (ud. del 19-02-2008), P.R. (rv. 239552)
 
[3]    187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
      1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186 .
      1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223
      1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater .
      1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies .
      2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
      3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
      4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
      5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
      5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore .
      6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
      7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186]
      8. ***** che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119
[4]    Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento, ne segue la sua applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti-reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che l’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. è un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell’intero giudizio. 
            Sez. III, sent. n. 20899 del 23-05-2001 (ud. del 16-02-2001), Ardigò (rv 218837).

Zaina Carlo Alberto

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