Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 21192 del 17 maggio 2013 la sesta sezione penale della Cassazione ha così configurato la responsabilità del pubblico ufficiale, e ora la parola torna alla Corte d’appello che dovrà rideterminare la pena in base al principio della legge sopravvenuta più favorevole all’imputato (nella specie, la legge anticorruzione n. 190/2012).
Questi i fatti: un imprenditore aveva affrontato l’amministratore locale per ottenere la riduzione dell’importo da pagare per sbloccare la pratica dei lavori edilizi che gli stavano a cuore.
Il sindaco gli aveva quindi accordato uno ‘sconto’, e sulla base del fatto che chi paga la mazzetta, comunque è consapevole di porsi contro la legge, ed in ogni caso conserva la propria capacità di autodeterminazione, allora non può essere la semplice vittima della concussione.
Nel reato di induzione infatti, così come è stata configurata dai giudici la fattispecie, il privato anche è assoggettato a pena; dopo la riforma, rientrano nell’ambito di applicazione della concussione solo quelle condotte, imputabili esclusivamente ai funzionari pubblici, che integrano una costrizione vera e propria, posta in essere abusando delle funzioni o delle qualità pubbliche.
Nel caso di specie dal momento che il sindaco, che riceve il compenso indebito (con lo ‘sconto’ accordato all’imprenditore) mascherato da consulenza fornita dal suo studio professionale, si trova in accordo col privato, è da escludere l’elemento caratterizzante della concussione che è il metus publicae potestatis.
Ed inoltre, proseguono gli ermellini, la condotta rientra nel tipico schema induttivo: l’effetto negativo prospettato all’imprenditore è l’allungamento dei tempi necessari per la concessione edilizia, che scaturisce direttamente dall’esercizio legittimo di un potere discrezionale da parte dell’amministratore locale, già soltanto con riferimento alla possibile scelta regolatrice dei tempi e delle modalità di definizione dei procedimenti. Quindi: l’imprenditore si convince a pagare perché cede alla pressione messagli dal primo cittadino.
Ma il potere che viene esercitato in virtù dell’accordo è legittimo, per cui per i giudici di legittimità la fattispecie è proprio quella dell’induzione.
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