Colloqui telefonici con il difensore: si possono limitare?

Scarica PDF Stampa Allegati

La disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39 si riferisce anche al difensore
(Riferimento normativo: d.P.R., 30/06/2000, n. 230, art. 30)
Volume consigliato per l’approfondimento: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

u003cstrongu003eCorte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza u003cstrongu003en. 23557u003c/strongu003eu003c/strongu003e del u003cstrongu003e30-03-2023 u003c/strongu003e

sentenza-commentata-art.-4-48.pdf 193 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

1. La questione


Un avvocato, nell’interesse di un proprio cliente in stato di detenzione, ricorreva avverso un’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo con la quale veniva respinta l’istanza autorizzativa allo svolgimento di colloqui telefonici e/o videotelefonici con il medesimo difensore.
In particolare, il ricorrente censurava questo provvedimento adottato in quanto, a suo avviso, adottato senza previo parere del PM e privo di idonea motivazione tale da legittimare la limitazione ad un diritto fondamentale dei detenuti, in tal modo giungendo ad invertire l’onere giustificativo attribuendolo indebitamente al difensore stesso, così parificando il rapporto detenuto/difensore ad altre e diverse posizioni; lamentava quindi la violazione dell’effettività del diritto di difesa, tenuto conto dell’ampia distanza intercorrente tra il luogo della detenzione e il luogo ove il difensore svolgeva l’attività professionale.


Potrebbero interessarti anche:

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso proposto era ritenuto fondato.
Nel dettaglio, gli Ermellini rilevavano prima di tutto che costituisce ormai principio di diritto consolidato che i provvedimenti con i quali vengono assunte decisioni sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione, ex Cost., art. 111, comma 7 (Sez. 5, Sentenza n. 8798 del 04/07/2013).
Precisato ciò, i giudici di piazza Cavour facevano oltre tutto presente che le conversazioni telefoniche del detenuto con il difensore rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina penitenziaria generale della corrispondenza telefonica di cui all’art. 39 reg. pen., rilevandosi al contempo che, per costante giurisprudenza, “la disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, in tema di corrispondenza telefonica, nella parte in cui prevede un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell’istituto di pena, si riferisce anche al difensore, senza alcuna distinzione fra detenuti per condanna definitiva e detenuti ancora sottoposti a processo” (Sez. 1, Sentenza n. 40011 del 21/05/2013).
Oltre a ciò, la Suprema Corte osservava per di più come il difensore ricorrente avesse anche (correttamente) richiamato il fondamentale principio sancito dall’art. 18 Ord. Pen. secondo cui “i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’art. 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio della misura o della pena”.
Premesso ciò, per il Supremo Consesso, preso atto di come il giudice territoriale avesse negato i richiesti colloqui telefonici del ricorrente con il difensore (giustificati dell’ampia distanza intercorrente tra il luogo della detenzione (presso la Casa Circondariale di …) e il luogo di svolgimento in … dell’attività professionale del difensore (…), opponendo “l’assenza di ostacoli per i colloqui in presenza”, era di tutta evidenza la non pertinenza della evocata motivazione che, da un lato, non teneva conto della giustificazione invero espressa in seno alla richiesta, dall’altro, non appariva essere rispettosa delle esigenze difensive del detenuto.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39 si riferisce anche al difensore.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, in tema di corrispondenza telefonica, nella parte in cui prevede un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell’istituto di pena, si riferisce anche al difensore, senza alcuna distinzione fra detenuti per condanna definitiva e detenuti ancora sottoposti a processo.
Di conseguenza, alla stregua di tale approdo ermeneutico, questo precetto normativo riguarda anche il difensore, con particolar riguardo a quanto ivi statuito in relazione a siffatto limite e la valutazione del direttore dell’istituto di pena, nella parte in cui questa norma lo richiede.
Ciò posto, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Volume consigliato


La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento