Collegialità “perfetta” del consiglio di classe: nullità del provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato in assenza di uno o più componenti non sostituiti.

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Il Tar per il Lazio, Sezione Terza Bis, nella sentenza 25 agosto 2010, n. 31634 si è pronunciato sul controverso caso di uno studente di Liceo non ammesso alla classe successiva giusta decisione del Consiglio di Classe, adottata in assenza di due docenti.

Il collegio giudicante ha premesso una definizione ricognitiva del ruolo del docente nell’istituzione scolastica, descrivendo l’atteggiarsi della necessaria funzione di valutazione degli studenti. Essa si esprime, per quanto risulta dalla limpida prosa del giudice amministrativo, in itinere individualmente ed al termine di ciascun anno scolastico in seno al Consiglio di Classe, con finale deliberazione in ordine alla ammissione alla classe successiva.

I dati normativi non si astengono dal precisare che, per l’esercizio di tale funzione, l’organo si compone del solo personale docente operante nella classe, con l’aggiunta del Dirigente Scolastico in funzioni di presidente. Sul personale docente il Legislatore ha cura di precisare che la presenza è richiesta “nella sua interessa”.

L’intera questione si fonda infatti sulla riferibilità del predicato della “perfezione” al Consiglio di Classe. Ai fini della massima chiarezza, si considera “perfetto” un collegio che può adottare deliberazioni unicamente con la necessaria presenza di tutti i membri (c.d. plenum). L’assenza di un solo membro inibisce la facoltà decisionale dell’organo ed impedisce la legittima adozione di qualsiasi delibera. Tale predicato è riferito in particolare a collegi che esprimono funzioni giudicanti e, nel caso di specie, risulta fisiologicamente compatibile col ruolo del Consiglio.

Il TAR precisa che il principio della “collegialità perfetta” opera indubbiamente per il Consiglio e che spetta al Dirigente Scolastico nominare membri supplenti per gli eventuali assenti, scegliendoli tra i docenti di discipline omologhe in servizio presso l’istituto.

Giova ancor più l’osservazione che il TAR ha ritenuto irrilevante la natura extracurriculare delle discipline insegnate dai docenti assenti (nel caso di specie spagnolo ed informatica), constatato che la loro presenza era comunque obiettivamente necessaria. In tal senso depone anche la considerazione che i voti attribuiti dagli stessi concorrevano alla determinazione della media ed erano riportati in pagella.

Il Tar, definitivamente pronunciato, ha dedotto dalle argomentazioni in promessa la nullità del provvedimento di non ammissione alla classe successiva (in gergo c.d. “bocciatura”), compensando le spese.

Avv. Gambetta Davide

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