Codifensori di giustizia: il dovere di leale collaborazione è un vincolo reciproco

Redazione 07/06/11
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Con la sentenza n. 22242 depositata il 3 giugno 2011 le Sezioni Unite penali, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno formulato il principio di diritto che fissa il termine ultimo di deducibilità della nullità derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, nella deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore, ritualmente citati.

I giudici di ultima istanza hanno infatti sottolineato che l’onere del difensore regolarmente avvisato di accertare la sussistenza delle nullità verificatasi prima del giudizio, nella specie la mancata notifica al collega, non muta a seconda che egli compaia o meno in udienza, perché la nozione di parte che deve formulare l’eccezione va riferita al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore. Quest’ultimo, anzi – evidenzia la Suprema Corte – deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero

Una volta illustrate tutte le possibili ragionevoli argomentazioni di diritto, la medesima Corte ritiene opportuno soffermarsi, sempre a sostegno del surriferito assunto, sul dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del processo che obbliga ogni difensore, muovendo anche dal presupposto che gli avvocati devono rispondere fra loro di un vincolo di solidarietà reciproca.

In particolare fra i difensori non deve mai venir meno quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell’esercizio della difesa.

Tali affermazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, nel caso Hermi contro Italia del 18 ottobre 2006, ha avuto modo di occuparsi dell’ineludibile rapporto informativo che deve intercorrere all’interno della posizione difensiva; si deplora la infatti la mancanza di comunicazione, nel caso di specie fra l’imputato e i suoi avvocati.

Nondimeno, il codice deontologico forense (art. 23) prevede, nel caso di difesa congiunta, il dovere del difensore di consultare il codifensore in ordine ad ogni scelta processuale, quale è certamente la partecipazione all’udienza del giudizio di impugnazione, anche se camerale, al fine dell’effettiva condivisione della strategia processuale.

La lealtà del difensore, rimarcano i giudici, diventa un canone di regolarità della giurisdizione. (Lilla Laperuta)

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