Codice della strada: l’omessa comunicazione degli estremi del conducente non è sempre sanzionabile

Redazione 24/05/11
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Con sentenza n. 11185 del 20 maggio 2011, la Corte di cassazione ha affermato che il proprietario non è tenuto a comunicare i dati del conducente del veicolo per la decurtazione di punti dalla patente ai sensi ex art. 126bis del codice della strada, se la contestazione della violazione principale è stata tardiva. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di poter comunque affermare un principio di diritto, ex art. 363 del c.p.c., ritenendo la questione di particolare rilevanza: lo sforzo mnemonico richiesto al proprietario del veicolo deve essere limitato.

“Lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo – afferma la Corte – è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi. Pertanto l’obbligo del proprietario, quello di comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione i dati personali e della patente del conducente il veicolo al momento della commessa violazione, può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale”.

Non è rilevante, a tal fine, che il primo verbale (quello della violazione principale), ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione: infatti, solo il verbale ex art. 126bis c.d.s. (quello relativo alla decurtazione dei punti), se notificato, può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.

In conclusione, secondo i giudici, “In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126bis del c.d.s., ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 201, comma 1, c.d.s.), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”. (Biancamaria Consales)

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