Class action inammissibile in mancanza di un pregiudizio effettivo

Redazione 17/06/12
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

La Corte di cassazione, nella sentenza n. 9772 depositata il 14 giugno 2012, ha stabilito che è inammissibile la class action per contestare le clausole illegittime inserite dalla banca nei contratti di conto corrente.

Nel respingere il ricorso presentato dal Codacons avverso la decisione della Corte d’Appello con cui si confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la class action presentata nei confronti di una banca per aver inserito in diversi contratti di conto corrente clausole ritenute illegittime, la Cassazione ha confermato implicitamente le argomentazioni sostenute dalla Corte di merito. Sul punto, la Corte territoriale aveva osservato che l’azione di classe di cui all’art. 140bis del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) ha natura risarcitoria, per cui il legale rappresentato dal Codacons non avrebbe potuto introdurre l’azione di classe semplicemente per contestare la sussistenza del diritto della banca di inserire e far valere, nel rapporto di conto corrente, clausole istitutive delle nuove commissioni, di cui si chiedeva l’accertamento di illegittimità o illiceità.

In particolare, si sottolineava dai giudici dell’appello che l’azione di classe può essere proposta al fine di ottenere un risarcimento ovvero una restituzione, e dunque può essere introdotta in esito al verificarsi di un pregiudizio effettivo (patrimoniale o, al limite, anche non patrimoniale) suscettibile di riparazione mediante pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro. Nella fattispecie concreta, invero, l’insussistenza di un danno risarcibile derivava dalla mancata applicazione delle clausole contrattuali contestate, avendo il proponente dichiaratamente introdotto, con sostanziale finalità di accertamento, un’azione risarcitoria proprio con riguardo ad una situazione di applicazione solo eventuale e futura delle nuove commissioni di conto corrente.

Ribadendo, nella sostanza le motivazioni del giudice dell’appello, gli Ermellini si sono limitati a ribadire la natura risarcitoria dell’azione di classe, sottolineando come, a seguito delle modifiche apportate all’art. 140bis prima dal D.L. 1/2012 e poi dalla legge di conversione n. 27 del 2012, risulta oggi sancito a chiare lettere nel comma 2 che «L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori».

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento