Chi vende l’auto aziendale viene condannato per bancarotta preferenziale

Redazione 07/10/11
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Con la sentenza n. 36125 del 5 ottobre 2011 la Cassazione ha chiarito il concetto e la portata della distrazione dei beni aziendali da parte dei soci in prossimità della dichiarazione di fallimento.

Il caso posto all’attenzione della Corte ha riguardato il socio che, a seguito della vendita della Jaguar aziendale, dalla quale aveva ricavato circa 18 mila euro, era stato condannato in primo grado e in appello per bancarotta preferenziale.

La Corte ha esaminato le scritture contabili dell’azienda, dalle quali emergeva che l’auto di lusso era stata acquistata un anno e mezzo prima del fallimento, alla somma di 31mila euro, dal socio amministratore e figurava come un suo finanziamento all’impresa.

Prima della dichiarazione di fallimento però l’imprenditore, per la paura di perdere la suddetta autovettura, l’aveva fatta alienare dalla società ad una persona di sua conoscenza e poi aveva girato sul suo conto il ricavato, «come parte del versamento eseguito quale finanziamento della società».

Per i giudici di legittimità non sono attendibili le testimonianze portate dalla difesa, secondo le quali l’auto sarebbe stata acquistata da terzi e intestata fiduciariamente all’azienda perché il socio era interessato all’acquisto della stessa, in assenza di una prova documentale che attesti il pagamento effettuato dal terzo, dovendosi tenere conto esclusivamente delle scritture contabili, che, se ordinatamente tenute dall’imprenditore, rappresentano una prova presuntiva semplice della veridicità dei fatti in esse affermati.

Pertanto i giudici di legittimità hanno confermato la condanna per bancarotta preferenziale.

Redazione

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