Chi passa due volte col rosso non beneficia del cumulo giuridico delle pene

Redazione 06/10/11
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A deciderlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20222 del 3 ottobre 2011; il provvedimento ha accolto il ricorso della Prefettura di Trieste presentato avverso la decisione del giudice di pace che aveva accordato ad un automobilista che era passato due volte con il semaforo rosso la continuazione delle pene, condannandolo al pagamento di una sola sanzione maggiorata, invece che al pagamento di due sanzioni.

I giudici di legittimità hanno fondato la decisione in base alla norma di cui all’art. 8 della legge n. 689/1981, che prevede il cumulo giuridico delle pene in caso di concorso formale, omogeneo od eterogeneo di reati.

Il criterio del cumulo giuridico consente di applicare una sola sanzione, aumentata fino al triplo, nel caso in cui il soggetto abbia posto in essere una sola condotta violativa di più norme incriminatrici diverse (nel caso di concorso eterogeneo) o abbia posto in essere una sola condotta che abbia violato più volte la stessa disposizione incriminatrice (concorso omogeneo).

Nel caso di specie tuttavia, l’automobilista che passa due volte col rosso nello stesso tratto stradale realizza due condotte di reato, non una sola, quindi ci troviamo di fronte ad una ipotesi di concorso materiale di reati, e non di concorso formale.

Pertanto la norma de qua non è applicabile, e il trattamento sanzionatorio sarà quello previsto per ciascuna delle violazioni poste in essere.

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