Che i sopralluoghi effettuati dall’amministrazione presso alcune di tali scuole facevano emergere anomalie, immediatamente contestate alla società, che deduceva argomentazioni a propria discolpa; che, mentre la direzione scolastica interessata riteneva va

Lazzini Sonia 23/07/09
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L’odierno gravame investe l’accertamento della asserita insussistenza delle inadempienze contestate alla ricorrente società dal Comune di Roma mediante l’irrogazione di penali previste in capitolato speciale di appalto per la gestione autonoma del servizio di ristorazione scolastica per scuole dell’infanzia e dell’obbligo da condurre in autogestione per il periodo 2004/2007 del Municipio XX, nonché dell’asserita inosservanza delle modalità e dei termini dell’irrogazione.
 
Com’è d’uopo, va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spiegata dalla difesa dell’amministrazione resistente, per essere la controversia derivante dalla esecuzione di rapporto negoziale. Nulla ha obiettato, sul punto, la parte ricorrente.
 
Al riguardo, è in primo luogo da escludere che gli atti adottati dall’amministrazione abbiano carattere autoritativo, trattandosi nella specie della rilevazione di fatti costituenti omesso o inesatto adempimento delle prestazioni dovute dalla società. Rispetto a tali determinazioni le parti sono indi poste su un piano paritetico e le rispettive posizioni giuridiche soggettive hanno natura di diritti soggettivi, posto che le penali applicate rappresentano una determinazione preventiva del minor corrispettivo spettante al gestore e del danno derivante dall’inadempimento. In considerazione della natura delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere, la cognizione della controversia, relativa a diritti e obblighi sorti nella fase esecutiva del rapporto, rimane pertanto effettivamente affidata alla giurisdizione del giudice ordinario (per una fattispecie relativa alla comminatoria di penali a carico di una ditta affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, C. Stato, V, 11 febbraio 2005, n. 381; per una fattispecie di risoluzione di contratto di appalto di somministrazione di pasti da parte di un privato ad un’amministrazione, Cass., SS. UU., 4 febbraio 2005, n. 2202)._3. Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5731 del 17 giugno 2009 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
N. 05731/2009 REG.SEN.
N. 05312/2005 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5312 del 2005, proposto da:
ALFA Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ***********, ***************** e ****************, presso lo studio dei quali selettivamente domicilia in Roma, p.za dei *******, n. 3;
contro
Comune di Roma, Municipio XX, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con il quale elettivamente domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del ****** di Giove, n. 21;
Istituto Statale Scolastico Comprensivo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
delle determinazioni dirigenziali nn. 286, 372 e 373, del 15 marzo e 5 aprile 2005, successivamente notificate, con le quali sono state applicate sanzioni ai sensi dell’art. 94 del capitolato d’appalto intercorrente tra le parti afferente il servizio di refezione scolastica.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 maggio 2009, la dr.ssa ****************; uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con ricorso notificato il 10 maggio 2005, depositato il successivo 7 giugno, la istante società riferiva:
– di svolgere, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, il servizio di refezione scolastica per scuole dell’infanzia e dell’obbligo da condurre in autogestione per il periodo 2004/2007 del Municipio XX del Comune di Roma;
– che i sopralluoghi effettuati dall’amministrazione presso alcune di tali scuole facevano emergere anomalie, immediatamente contestate alla società, che deduceva argomentazioni a propria discolpa;
– che, mentre la direzione scolastica interessata riteneva valide le suddette argomentazioni, il Municipio XX, con le ordinanze di cui in epigrafe, irrogava, in via sostitutiva, come consentito da norma del capitolato d’appalto (art. 94), penali afferenti il servizio per un totale di € 16.000,00.
In relazione a quanto precede, la società ricorrente proponeva le domande demolitorie di cui in epigrafe.
Il Comune di Roma si costituiva in resistenza, eccependo la inammissibilità del gravame per carenza di giurisdizione del giudice adito e la infondatezza delle doglianze.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2009 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno gravame investe l’accertamento della asserita insussistenza delle inadempienze contestate alla ricorrente società dal Comune di Roma mediante l’irrogazione di penali previste in capitolato speciale di appalto per la gestione autonoma del servizio di ristorazione scolastica per scuole dell’infanzia e dell’obbligo da condurre in autogestione per il periodo 2004/2007 del Municipio XX, nonché dell’asserita inosservanza delle modalità e dei termini dell’irrogazione.
2. Com’è d’uopo, va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spiegata dalla difesa dell’amministrazione resistente, per essere la controversia derivante dalla esecuzione di rapporto negoziale.
Nulla ha obiettato, sul punto, la parte ricorrente.
2.1. Al riguardo, è in primo luogo da escludere che gli atti adottati dall’amministrazione abbiano carattere autoritativo, trattandosi nella specie della rilevazione di fatti costituenti omesso o inesatto adempimento delle prestazioni dovute dalla società.
Rispetto a tali determinazioni le parti sono indi poste su un piano paritetico e le rispettive posizioni giuridiche soggettive hanno natura di diritti soggettivi, posto che le penali applicate rappresentano una determinazione preventiva del minor corrispettivo spettante al gestore e del danno derivante dall’inadempimento.
In considerazione della natura delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere, la cognizione della controversia, relativa a diritti e obblighi sorti nella fase esecutiva del rapporto, rimane pertanto effettivamente affidata alla giurisdizione del giudice ordinario (per una fattispecie relativa alla comminatoria di penali a carico di una ditta affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, C. Stato, V, 11 febbraio 2005, n. 381; per una fattispecie di risoluzione di contratto di appalto di somministrazione di pasti da parte di un privato ad un’amministrazione, Cass., SS. UU., 4 febbraio 2005, n. 2202).
3. Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
***********, Presidente
Silvestro ***********, Consigliere
****************, ***********, Estensore
 
L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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