Cessata materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse, due istituti affini ma diversi

Redazione 23/07/12
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Lilla Laperuta

Nella sentenza n. 4193 del 18 luglio, il Consiglio di Stato, sez. IV, nel dichiarare improcedibile il ricorso in esame per cessata materia del contendere, ha colto l’occasione per fare luce sulle differenze intercorrenti fra questo istituto e quello affine della sopravvenuta carenza di interesse.

La “cessata materia del contendere”, direttamente regolamentata dal legislatore con all’art. 23 co. 7, L. 1034/1971 ed ora inserita nell’art. 35 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, è accomunata a quella limitrofa della sopravvenuta carenza di interesse, di stretta elaborazione giurisprudenziale, per la disciplina, che determina in entrambi i casi l’improcedibilità del ricorso, e per la tipologia di fatto di origine, che è sempre un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione.

Tuttavia, evidenziano i giudici di legittimità, le due figure si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato. Viceversa, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.

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