CCNL, le disposizioni sono derogabili anche in peius dalla contrattazione aziendale

Redazione 30/11/11
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La questione del contrasto di previsioni fra livelli contrattuali di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) va risolta non secondo il criterio della gerarchia (che comporterebbe sempre la prevalenza della disciplina di livello superiore) o della specialità, criteri ordinatori propri delle fonti legislative, piuttosto accertando quale sia l’effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e forza vincolante. Questo, in sintesi, il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29 novembre 2011, n. 6301.

I giudici di palazzo Spada, condividendo l’indirizzo già espresso dalla Cassazione civile (cfr. in particolare Cass. sez. lav., 6 ottobre 2000, n. 13300), qualificano come primaria l’esigenza di individuazione della effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento e dalla successione delle varie disposizioni, tutte aventi pari dignità e forza vincolante, con l’effetto che un nuovo contratto collettivo, sia esso nazionale o aziendale, può anche modificare in senso peggiorativo la disciplina collettiva precedente di qualsiasi livello (con il solo limite di fare salvi i diritti quesiti).

Ne consegue che non sussiste alcun rapporto gerarchico tra il livello contrattuale nazionale e quello aziendale avendo entrambi natura privatistica e convenzionale e distinguendosi invece tra di loro solo da un punto di vista funzionale. (Lilla Laperuta)

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