La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello.
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1. La questione
La Corte di Appello di Palermo, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, aveva rideterminato la pena inflitta eliminando la pena detentiva e confermando la pena della multa di Euro 200,00, previa diversa qualificazione nel reato di cui all’art. 570-bis c.p., rispetto all’originaria imputazione formulata dal pubblico ministero e relativa al più grave reato previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2 c.p..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. che pure era stata sollecitata nelle conclusioni scritte dalla difesa, ma non anche nei motivi di appello.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, c.p.p. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021: principio affermato proprio in un’ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).
Il Supremo Consesso, pertanto, annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputato non era punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p..
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il giudice di appello può rilevare d’ufficio la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, c.p.p..
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ove siffatto vaglio non sia compiuto, sebbene ricorrano i presupposti di legge per il riconoscimento di questa causa di non punibilità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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