Cassazione: tormentare l’ex per vedere il figlio naturale integra il reato di violenza privata

Redazione 04/11/11
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Con la sentenza n. 39353 del 2 novembre 2011 la Corte di cassazione ha confermato la condanna per violenza privata nei confronti di un uomo che era arrivato a perpetrare diverse e pesanti minacce ai danni della ex compagna per ottenere di incontrare la figlia naturale. L’uomo, stando alla ricostruzione della vicenda, tormentava l’ex al punto di indurre quest’ultima a lasciare un’associazione professionale, sotto la minaccia di diffondere filmini hard di cui era protagonista.

La difesa aveva chiesto la derubricazione dal reato di violenza privata all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sul presupposto che l’atteggiamento psicologico dell’imputato era quello di chi aveva la certezza di esercitare un proprio diritto, ossia il diritto di vedere la figlia.

Ma la Corte, uniformandosi ad un proprio precedente orientamento, ha sottolineato che nel reato di esercizio arbitrario della proprie ragioni la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è inoltre necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere comportamenti costrittivi dell’altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all’art. 610 del codice penale (il reato di violenza privata).

Avendo il ricorrente sorpassato in pieno i limiti dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte ha confermato la condanna dei giudici di merito per il reato di violenza privata.

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