Cassazione: sì al danno morale per l’omicidio colposo del patrigno

Redazione 29/05/12
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Con la sentenza n. 20231 del 25 maggio 2012 la Cassazione ha riconosciuto il diritto di agire iure proprio in giudizio al figlio della moglie di un uomo vittima di un incidente stradale.

Costui, ad avviso dei giudici supremi di legittimità, che confermano sul punto il giudizio di merito, può esercitare l’azione civile nel processo penale per l’omicidio colposo nei confronti di chi ha provocato l’incidente e di conseguenza la morte del patrigno: e ciò, a prescindere dal fatto che la madre non coabitasse col patrigno defunto.

Ciò che rileva per accordare la pretesa risarcitoria, continuano i giudici, è la presunta esistenza di un danno morale derivante dal dolore subito per la morte del patrigno, cui il giovane era legato da un affectio familiaris: e tale diritto, invero, deve essere riconosciuto nonostante l’assenza di qualsivoglia rapporto di parentela diretto.

«Non si può escludere che una persona fisica – si legge in sentenza -, in conseguenza della uccisione di una persona, cui era legata intimamente da un rapporto di “affectio familiaris”, per la definitiva perdita di tale rapporto, possa subire l’incisione di un interesse giuridico, diverso dal bene salute, quale è quello dell’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’articolo 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo) e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti.

Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile, senza il limite ivi previsto in correlazione all’articolo 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato».

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