Cassazione: senza artifizi o raggiri c’è indebita percezione di erogazioni pubbliche e non truffa

Redazione 23/01/12
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A deciderlo è una recente sentenza della Corte di legittimità (n. 2382 del 20 gennaio 2012), con cui i giudici hanno respinto il ricorso della Procura che chiedeva, per un imprenditore che aveva utilizzato fatture false per ottenere un prestito al fine di incrementare la propria attività, la condanna per il più grave reato di truffa.

Invece i giudici di merito avevano ravvisato nel comportamento dell’imputato la sola fattispecie dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche, prevista e punita dall’art. 316 ter del codice penale.

Premesso che, come sostiene costante giurisprudenza, la due fattispecie sono in un rapporto di sussidiarietà cd. invertita, l’una rispetto all’altra, nel senso che in mancanza di artifizi e raggiri, caratterizzanti il reato di truffa, di cui all’art. 640 bis del codice penale, si applicano le pene meno severe dell’art. 316 ter, un ulteriore elemento di differenziazione, utile ai fini della qualificazione giuridica del comportamento posto in essere, secondo la Corte di cassazione, consiste nell’induzione in errore della vittima.

Precisamente, ad avviso dei giudici di legittimità « la differenza (…) va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del reato di indebita percezione, della induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nella truffa. Pertanto, qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 316 ter c.p. e non quella di cui all’art. 640 bis. Quest’ultima richiede, quindi, oltre all’esposizione di dati falsi, anche un quid pluris idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta da parte dell’autorità».

Resta, dunque, più facile da provare la semplice indebita percezione, norma che appunto viene applicata in mancanza di riscontro di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa.

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